LEGGE 21 dicembre 1902, n. 542
Art. 1
Sarà costituito in Roma un Istituto con la denomizione di «Credito Agrario per il Lazio» con un capitale di L. 1,000,000. Concorreranno a formare questo capitale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde con L. 300,000, la Cassa di risparmio di Roma con L. 200,000 e la Banca d'Italia con L. 500,000. Il detto capitale di fondazione potrà essere successivamente aumentato col concorso di altri Enti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.