LEGGE 28 dicembre 1902, n. 544
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 56 (testo unico, 4 maggio 1898) della legge comunale e provinciale è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia nei mandamenti o distretti ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, potrà la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca fissata e fino a tutto dicembre. «In questo caso i nuovi eletti, in deroga al disposto dell'articolo 259, entreranno subito in carica. «La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che deciderà anche in merito». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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