LEGGE 28 dicembre 1902, n. 547
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare, sino al maggio 1904, l'esecuzione di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato e per somma non superiore a lire 25 milioni. Le anticipazioni saranno ordinate con R. decreto, sentito il Consiglio dei Ministri: e fino alla concorrenza di 20 milioni dovranno destinarsi ad opere nel Mezzogiorno d'Italia compreso la Sicilia e la Sardegna. Le quote di concorso dovute dalle Provincie, dai Comuni o dai Consorzi, per opere delle quali sia anticipata l'esecuzione, verranno corrisposte da quegli Enti nei termini e modi stabiliti dalle leggi speciali, colle quali le opere stesse furono autorizzate.
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