LEGGE 28 dicembre 1902, n. 565
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di lire 300,000 da portarsi in aumento al capitolo 39 «Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-1903. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. DI BROGLIO. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
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