LEGGE 28 dicembre 1902, n. 566
Art. 1
Il concorso dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 1900, n. 50, potrà essere assegnato ai Comuni, anche eccedenti i 20,000 abitanti, ma non oltre i 50.000, in base all'ultimo censimento, i quali intraprenderanno la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, dopo la promulgazione della presente legge. Per i Comuni, la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa depositi e prestiti accettare per la somma necessaria da integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.
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