LEGGE 28 dicembre 1902, n. 575

Type Legge
Publication 1902-12-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le immunità e le franchigie, che le leggi del Regno e gli usi diplomatici accordano ai rappresentanti delle Potenze accreditate in Italia, saranno estese ai membri stranieri di ciascun tribunale arbitrale, composto secondo il capo II, titolo IV della Convenzione conchiusa nell'Aja il 29 luglio 1899. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE. Prinetti. Cocco-Ortu. Ottolenghi. Carcano. Galimberti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

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