LEGGE 28 dicembre 1902, n. 576
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli Uffici d'informazioni, di cui è cenno all' articolo 14 del regolamento annesso alla Convenzione, concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, stipulata all'Aja tra le Potenze intervenute alla Conferenza internazionale della pace, addì 29 luglio 1899, godono della franchigia postale. Le lettere, i vaglia, i gruppi di denaro, come pure i pacchi postali, destinati ai prigionieri di guerra, o spediti da essi, sono esenti da ogni tassa postale, sia in arrivo, sia in partenza, sia in transito. I doni e i soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, sono ammessi in franchigia da ogni diritto d'importazione, od altro qualsiasi, come pure dalle tasse di trasporto, sulle strade ferrate esercitate dallo Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE. Prinetti. Carcano. Balenzano. Galimberti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu;
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.