DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

Type Decreto legislativo
Publication 2002-12-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono: a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata. 2. Ad ogni effetto si intendono per: a) "adolescenti , i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani , i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea; c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

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