DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 302
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. - Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". "Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.". - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211; (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001). - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326 reca: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C). - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211. - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 279. - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174. - Il testo dell'art. 5, comma 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166 recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158 è il seguente: "4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonchè a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato era il seguente: "Art. 1 (L) (Oggetto). - 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. (comma soppresso). 4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 4 (L) (Beni non espropiabili o espropriabili in casi particolari). - 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) 3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. 4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. 5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)". - Il titolo V della Costituzione reca: Le regioni, le provincie, i comuni (articoli 114-133). - Il testo degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 672 recante: "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" è il seguente: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.". "Art. 8. - Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali: 12) fiere e mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale; 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale.". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1992, n. 94, supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale). - 1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al presidente della giunta regionale o provinciale. 4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonchè delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. 5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento. 6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale.". - Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 9 (L) (Vincoli derivanti da piani urbanistici). - 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L) 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) 5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.". - Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 è il seguente: "4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 279, è il seguente: "1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 reca: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici il febbraio 1994, n. 109", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, supplemento ordinario n. 66/L. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 reca: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. - Il decreto ministeriale 1 aprile 1968 reca: "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96. - Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 13 (L) (Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita). - 1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L) 3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L) 6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L) 7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) 8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonchè i relativi costi previsti. (L)". - Il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 recante: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174, è il seguente: "2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonchè gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.". - Il testo dell'art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 23 (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio). - 1. Il decreto di esproprio: a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria; e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'art. 22-bis e del relativo stato di esecuzione; f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiano dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24. 2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L) 3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L) 4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R) 5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)". - Il testo dell'art. 26, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 26 (R) (Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria). - 1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'art. 20, comma 7. (R) 2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. 3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R) 4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R) 5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R) 6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R) 7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene. (R) 8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R) 9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R) 11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)". - Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 27 (Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale). - 1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)". - Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 34 (L) (Soggetti aventi titolo all'indennita). - 1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L) 2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. 3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L) 4. Salvo quanto previsto dall'art. 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)". - Il testo dell'art. 35, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 35 (L) (Regime fiscale). - 1. Si applica l'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L) 2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L) 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L) 4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Si applica l'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L) 6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) - Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 36 (L) (Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica). - 1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonchè nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. 1-bis. È fatto salvo il disposto dell'art. 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166". - Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158 è il seguente: "5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.". - Il testo vigente dell'art. 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 37 (L) (Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile). - 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L) 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perchè a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L) 3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L) 4. Salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L) 5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) 6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L) 7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) 8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L) 9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.". - Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 38 (L) (Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata). - 1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L) 2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'art. 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. 2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) - Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. 2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) 3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. 4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L) 5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)". - La rubrica dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è la seguente: "Art. 41 (Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva).". - Il testo vigente dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 42 (L) (Indennità aggiuntive). - 1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) 2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.". - Il testo vigente dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 43 (L) (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) 2. L'atto di acquisizione: a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio; b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta; d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; e) comporta il passaggio del diritto di proprietà; f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari; g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2. (L) 3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L) 4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L) 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonchè quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L) 6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L) 6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)". - Il testo dell'art. 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166 recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario, n. 158, è il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu). - 1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.". - Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 45 (Disposizioni generali). - 1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. 2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'art. 37, senza la riduzione del quaranta per cento; b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'art. 38; c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis; d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4. 3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)". - L'art. 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 recante: "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940, è il seguente: "Art. 16. - Il regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli ai termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere. Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura. Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione. L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.". - Il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 54 (L) (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L) 2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) 3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L) 4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) 5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)". - Il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 55 (L) (Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996). - 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'art. 37, comma 1, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L) 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997. (L)". - Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 322, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 57 (Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso). - 1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)". 2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L) - Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004; 6) l'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 8) l'art. 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l'art. 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290; 11) l'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306; 12) l'art. 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l'art. 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351; 16) l'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 17) l'art. 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390; 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502; 21) l'art. 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 22) l'art. 20 del regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89 (20/a); 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116; 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'art. 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 28) l'art. 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217; 29) l'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264; 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407; 32) l'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578; 33) l'art. 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311; 34) l'art. 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487; 35) l'art. 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 36) l'art. 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783; 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619; 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621; 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746; 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866; 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902; 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776; 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807; 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205; 48) l'art. 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582; 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'art. 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'art. 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'art. 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge il dicembre 1952, n. 2467; 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691; 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686; 55) l'art. 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 56) l'art. 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981; 57) l'art. 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355; 58) l'art. 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180; 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione; 60) l'art. 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 61) l'art. 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione. 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 63) l'art. 7 del decreto legislativo 10 marzo 1945, n. 154; 64) l'art. 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; 65) l'art. 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409; 67) l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740; 68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482; 69) l'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 70) l'art. 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408; 71) l'art. 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225; 72) la legge 12 maggio 1950, n. 230; 73) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646; 74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841; 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528; 76) l'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295; 77) l'art. 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166; 78) l'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 79) l'art. 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640; 80) l'art. 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645; 81) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'art. 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166; 82) l'art. 8.della legge 21 maggio 1955, n. 463; 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739; 84) l'art. 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528; 85) l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 86) la legge 1 dicembre 1961, n. 1441; 87) l'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904; 88) l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138; 89) l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; 90) l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311; 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104; 92) l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641; 93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; 94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 95) la legge 20 marzo 1968, n. 391; 96) l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; 97) l'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21; 98) l'art. 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 100) l'art. 15, secondo comma, della legge 1 giugno 1971, n. 291; 101) l'art. 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13; 102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036; 103) l'art. 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 104) l'art. 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94; 105) l'art. 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247; 106) l'art. 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; 107) l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 110) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988; 111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468; 112) l'art. 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385; 114) l'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; 115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12marzo 1981, n. 58; 116) l'art. 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14maggio 1981, n. 219, come recepito nell'art. 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio; 117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535; 118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481; 119) la legge 29 luglio 1982, n. 481; 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943; 121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 123) l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1 marzo 1985, n. 42; 124) l'art. 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372; 125) l'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119; 126) l'art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 127) l'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 128) l'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio; 130) la legge 20 maggio 1991, n. 158; 131) l'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 132) la legge 20 maggio 1991, n. 158; 133) l'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; 134) l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 135) l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 136) l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 137) l'art. 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 138) l'art. 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 139) l'art. 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285; 140) l'art. 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59; 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonchè quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.". - Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 59 (Entrata in vigore del testo unico). - 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)