LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Type Legge
Publication 2003-02-03
Ultimo aggiornamento 2003-08-03
State In force
Source Normattiva
articles 31
Reform history JSON API

Note all'art. 16: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca: "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura". - La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 agosto 1985, n. L 223. - La direttiva 85/614/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 376. - La direttiva 86/17/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 febbraio 1986, n. L 27. - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 129/92, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti: a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici; b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario. 2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare: a) la capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti; c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica; d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; f) la capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; l) una capacita' tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione. 2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE. 2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto. 2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. 2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano".

Art. 17

(Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00)

1.All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea".

Nota all'art. 17: - La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione". L'art. 2, comma 2, e' cosi' modificato: "2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea; b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni".

Art. 18

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

1.L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, e' abrogato.

2.All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio professionale".

Note all'art. 18: - La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il testo dell'art. 2 come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Prestazioni di servizi professionali). - Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' a secondo le modalita' stabilite dal presente titolo". - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore". Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, come modificato dalla presente legge: "Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario: 1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia; 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3) essere di condotta specchiatissima ed illibata; 4) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriomente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8; 6) essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 7) avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione."

Art. 19

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali

2.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 19: - La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176; - La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.

Art. 20

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2.Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

Note all'art. 20: - La legge 23 luglio 1991, n. 223 reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". - La direttiva 98/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 1998 n. L 225.

Art. 21

(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)

1.All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25".

2.Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' sostituito dal seguente: "E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".

Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 reca: "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25". - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 25/1955, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione. E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di pianificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".

Art. 22

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

1.Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, ((entro il 31 dicembre 2003)), un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

3.Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra' apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)

2.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 23: - La direttiva 2001/331/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 aprile 2001, n. L 118. - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 24

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada)

1.All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".

2.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 24: - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".

Art. 25

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202".

Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e viene rilasciata ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore puo' fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versanento della cauzione o del rilascio del documento fidejussorio e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. 3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cutelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dci cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia".

Art. 26

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)

1.All'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: "Il Governo emana, entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi".

Note all'art. 26: - La legge 24 marzo 2001, n. 127 reca: "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, come modificato dalla presente legge: "4. Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione." - La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201.

Art. 27

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319)

1.All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;".

Nota all'art. 27: - Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE" - Si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d). c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie; d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalita' formativa; f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime; f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso".

Art. 28

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)

Note all'art. 28: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare". Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 15, come modificati dalla presente legge: "Art. 7 (Commercializzazione dei prodotti). - 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanita' mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. 2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano gia' posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresi' comunicare al Ministero della sanita' l'autorita' destinataria della prima comunicazione. 3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo. 4. Il Ministero della sanita' puo' richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione. 6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della sanita' diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro. 7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanita' ne dispone il sequestro. 8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi." 9. (Comma abrogato). 10. (Comma abrogato)". "Art. 8 (Programma di vigilanza annuale). - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). 4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, fabbricati in Italia o all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462". "Art. 15 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. 3. (Comma abrogato). 4. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni".

Art. 29

(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi)

1.Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e' prorogato di un anno.

3.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 29: - La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. - La legge 1 marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obbhighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001". - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". - La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca: "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli". - La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999". - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Art. 30

Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie

1.Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, e' prorogato di sei mesi.

Note all'art. 30: - La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. - La direttiva 78/660/CEE e' pubbhicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222. - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193. - La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. - Per la legge 1 marzo 2002, n. 39 vedi note all'art. 29.

Art. 31

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria)

1.Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

3.Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potra' coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.

4.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 31: - La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.

Allegato A

Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di gestione ed i prospetti semplificati; 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM; 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana; 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in materia di IVA; 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita; 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici; 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana; 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

Allegato B

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie; 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele; 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria; 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'. 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria; 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)