DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2002, n. 311
Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I Oggetto e definizioni
Art. 1
(Oggetto)
1.Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.
Art. 2
(Definizioni)
Titolo II Casellario giudiziale
Art. 3
(Provvedimenti iscrivibili)
Art. 4
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 5
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono.
3.Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4.Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. (art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
Titolo III Casellario dei carichi pendenti
Art. 6
(L) (Provvedimenti iscrivibili)
Art. 7
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 8
(Eliminazioni delle iscrizioni)
Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Art. 9
(Provvedimenti iscrivibili)
Art. 10
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 11
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 12
(Provvedimenti iscrivibili)
Art. 13
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 14
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualita' di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 27111989, raccordo tra l'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)
Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 15
(Ufficio iscrizione)
Art. 16
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
Art. 17
(Ufficio territoriale)
Art. 18
(Ufficio locale)
Art. 19
(Ufficio centrale)
Art. 20
(Comunicazioni all'ufficio centrale)
TITOLO VII Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
Art. 21
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)
1.Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2.Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Art. 22
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)
1.Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Art. 23
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)
1.L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.)
Art. 24
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
2.Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Art. 25
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
2.Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Art. 26
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
Art. 27
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)
1.L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
Art. 28
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
1.Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)
Art. 29
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)
1.Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2.L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma , n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. (art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
Capo II Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 30
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria) 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente. (art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Art. 31
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato) 1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta. 2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto. (art. 81. c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)
Art. 32
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
1.Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)
Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Art. 33
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)
Art. 34
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)
Art. 35
(Ufficio competente al rilascio del certificato)
Art. 36
(Certificato di emergenza)
Art. 37
(Certificati richiesti da autorita' straniere)
1.Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.
2.La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'. (art. 35, primo c. , r.d. n. 778/1931)
Art. 38
(Termine per il rilascio di certificato)
Art. 39
(Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
TITOLO VIII Garanzie giurisdizionali
Art. 40
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
1.Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
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