DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 312

Type DPR
Publication 2002-11-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I Oggetto e definizioni

Art. 1

(Oggetto)

Art. 2

(Definizioni)

Titolo II Casellario giudiziale

Art. 3

(Provvedimenti iscrivibili)

Art. 4

(Estratto del provvedimento iscrivibile)

Art. 5

(Eliminazione delle iscrizioni)

Titolo III Casellario dei carichi pendenti

Art. 6

(Provvedimenti iscrivibili)

Art. 7

(Estratto del provvedimento iscrivibile)

Art. 8

(Eliminazioni delle iscrizioni)

Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Art. 9

(Provvedimenti iscrivibili)

Art. 10

(Estratto del provvedimento iscrivibile)

Art. 11

(Eliminazione delle iscrizioni)

Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 12

(Provvedimenti iscrivibili)

Art. 13

(Estratto del provvedimento iscrivibile)

Art. 14

ART. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)

Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

Art. 15

(Ufficio iscrizione)

1.L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.

2.Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo 14, comma 1.

3.L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge.

4.L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.

5.L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.

6.L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo i sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento.

7.L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.

Art. 16

(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

1.L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

Art. 17

(Ufficio territoriale)

1.L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)

Art. 18

(Ufficio locale)

1.L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 2, terzo comma, r.d. n. 778/1931)

Art. 19

(Ufficio centrale)

2.L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.

3.L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

4.Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.

5.L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Art. 20

(Comunicazioni all'ufficio centrale)

1.L'autorita' che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne da' comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.

2.Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.

3.Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.

4.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, per le modalita' telematiche e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VII Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti

Art. 21

(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)

Art. 22

(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)

Art. 23

(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)

Art. 24

(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

Art. 25

(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

Art. 26

(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)

Art. 27

(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)

Art. 28

(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

Art. 29

(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

Capo II Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 30

(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria.)

Art. 31

(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

Art. 32

(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)

Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi

Art. 33

(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

1.La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.

2.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.

3.Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

4.Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.

Art. 34

(Esclusione del codice identificativo dal certificato)

1.Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.

Art. 35

(Ufficio competente al rilascio del certificato)

1.Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

2.Il certificato puo' essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresi' le modalita' tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilita' del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

3.Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

Art. 36

(Certificato di emergenza)

1.Nel caso di totale o parziale non operativita' del sistema, l'ufficio cui il certificato e' richiesto rilascia il certificato di emergenza dopo aver acquisito i dati conservati presso l'ufficio centrale.

2.Se, alla data del ripristino del sistema, e' riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta di certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.

Art. 37

(Certificati richiesti da autorita' straniere)

Art. 38

(Termine per il rilascio di certificato)

1.Il certificato e' rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che e' rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

Art. 39

(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)

1.Le modalita' tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonche' per consentire all'autorita' giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VIII Garanzie giurisdizionali

Art. 40

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

TITOLO IX Sistema informativo

Art. 41

(Principi e funzioni)

1.Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

2.Il sistema consente, altresi', attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita', della data e della tipologia delle stesse, nonche' delle attivita' di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

3.Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 42

(Regole tecniche del sistema)

1.Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

2.Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

Art. 43

(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

1.Al fine di consentire la sicura riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni.

2.Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalita' di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.

Titolo X Disposizioni transitorie

Art. 44

(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

1.L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

Art. 45

(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

Art. 46

(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)

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