DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313
Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; EMANA il seguente decreto:
Titolo I Oggetto e definizioni
Art. 1
(Oggetto)
1.Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, ((il casellario giudiziale europeo,)) il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.
Art. 2
(Definizioni)
Titolo II Casellario giudiziale
Art. 3
(L) Provvedimenti iscrivibili
Art. 4
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
((
1-bis.Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata e' un apolide, nell'estratto ne e' fatta specifica menzione.
))
Art. 5
(L) Eliminazione delle iscrizioni
((1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.)) ((11))
3.Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4.Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. (art. 687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
((Titolo II-bis Casellario giudiziale europeo))
Art. 5-bis
(( (Provvedimenti iscrivibili).))
((
))
Art. 5-ter
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 5-quater
(( (Eliminazione delle iscrizioni).))
((
1.Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorita' centrale di altro Stato membro di condanna.
))
Titolo III Casellario dei carichi pendenti
Art. 6
(Provvedimenti iscrivibili)
Art. 7
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 81 del codice penale e dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi note all'art. 4. - Per il testo degli articoli 6 e 7 del citato regio decreto n. 778 del 1931, vedi note all'art. 4.
Art. 8
(Eliminazioni delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: ((a) per morte della persona alla quale si riferiscono;)) ((11)) b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Art. 9
(Provvedimenti iscrivibili)
Note all'art. 9: - Per il titolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n. 231/2001, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 80 (Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative). - 1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.".
Art. 10
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Art. 21 (Pluralita' di illeciti). - 1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.". - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931, vedi note all'art. 4.
Art. 11
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 11: - Per l'art. 80, comma 2, del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 9.
Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 12
(Provvedimenti iscrivibili)
Note all'art. 12: - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 36 e 59 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; per l'art. 110 del decreto legislativo n. 271/1989 vedi note all'art. 6: "Art. 36 (Attribuzioni del giudice penale). - 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.". "Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo). - 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.".
Art. 13
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 10. - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931, vedi note all'art. 4.
Art. 14
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualita' di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)
Note all'art. 14: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 231/2001: "Art. 35 (Estensione della disciplina relativa all'imputato). 1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.". - Per il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo n. 271/1989 e dell'art. 60 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 6.
Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 15
(Ufficio iscrizione) ((
(( Art. 15 (L-R) )) ((11))
1.L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).)) ((11))
2.Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e), d), e), f), g) e h), e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo l4,comma 1.
3.L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge.
4.L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
5.L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6.L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7.L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.
Art. 16
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
1.L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
Art. 17
(Ufficio territoriale)
1.L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)
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