LEGGE 15 gennaio 2003, n. 20
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun (di seguito denominati Parti contraenti) Desiderando sviluppare la cooperazione economica fra i due Stati ed a tal fine creare condizioni favorevoli per gli investimenti degli investitori italiani in Camerun e camerunesi in Italia, hanno convenuto le seguenti disposizioni ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento " indica, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, gli averi di qualsiasi natura investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' alla legislazione di quest'ultima Parte ed in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale come ipoteche, usufrutti, cauzioni e diritti analoghi; b) azioni ed altre forme di partecipazione diretta o indiretta, anche minoritaria, a societa' istituite sul territorio di una delle Parti; c) crediti monetari ed ogni altro titolo di credito, obbligazioni, titoli di Stato e di enti pubblici, crediti relativi ad ogni prestazione e ogni altro diritto avente valore economico; d) diritti di proprieta' intellettuale e/o industriale come diritti d'autore, brevetti d'inventori, licenze, progettazioni o modelli industriali, marchi commerciali o di servizio, denominazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affini riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente; e) concessioni in conformita' alle leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e sfruttamento di risorse naturali, nonche' ogni altro diritto conferito dalla legge e dai regolamenti, mediante contratti privati o pubblici o per decisione delle autorita' competenti. f) redditi di ogni investimento ed i redditi da capitale; g) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Una modifica della forma dell'investimento non pregiudica la sua qualifica d'investimento. 2. Per "investitore" s'intende a) per ciascuna Parte contraente, le persone fisiche che ne hanno la cittadinanza; b) ogni ente economico o persona giuridica istituita secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, avente sede sul suo territorio, oppure ogni ente economico o persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dai cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e istituita in conformita' alla legislazione di quest'ultima; 3. Per "persona fisica" s'intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, una persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di detto Stato. 4. Per " persona giuridica " s'intende qualsiasi ente avente sede nei territorio di una delle Parti contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per " redditi" s'intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compreso, in particolare ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale, canoni, royalties, diritti di gestione, compensi per assistenza o servizi tecnici ed ogni altro emolumento, a prescindere dalla forma, monetaria o in natura, in cui il reddito e' pagato. 6. Per " territorio" s'intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro le frontiere terrestri, anche le "zone marittime ". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranita', o vi' esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo d'investimento " s'intende un accordo fra una Parte ( o sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" s'intende un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore nella fascia fra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per " diritto l'accesso" s'intende il diritto di essere ammessi ad effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Promozione, autorizzazione 1. Ciascuna Parte contraente favorira' la promozione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonche' la realizzazione di tali investimenti in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. Gli investitori di una Parte contraente avranno diritto di accesso alle attivita' d'investimento sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse secondo l'articolo 3. 3. Quando una Parte contraente ha autorizzato, e lasciato che un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente sia effettuato sul suo territorio essa concedera', in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a tale investimento, comprese quelle relative al reclutamento del personale direttivo o tecnico, a prescindere dalla loro cittadinanza. 4. Ciascuna Parte istituira' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, compreso l'espletamento in buona fede di tutti gli impegni da essa assunti nei confronti di ciascun investitore.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Protezione, trattamento 1. Ciascuna Parte contraente garantira' piena protezione e sicurezza sul suo territorio agli investimenti effettuati in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non intralcera' con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'incremento , la vendita o la liquidazione di tali investimenti. 2. Ciascuna Parte contraente assicurera' un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente. Tale trattamento non sara' meno favorevole di quello riservato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dagli investitori di qualsiasi Stato terzo, se quest'ultimo trattamento e' piu' favorevole. 3. Qualsiasi modifica della forma in cui l'attivo e' stato investito o rinvestito, non pregiudica la qualifica d'investimento e la protezione alla quale tali investimenti hanno diritto. 4. Il trattamento di nazione piu' favorita non si applica ai privilegi derivanti dall'appartenenza presente o futura di ciascuna Parte contraente ad una unione economica e/o monetaria , doganale, ad una zona di libero scambio, un mercato comune o ad ogni altra forma di organizzazione economica o regionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri. Tale trattamento non si applica ne' ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordera' agli investitori di uno Stato terzo sulla base di un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale, ne' ad altri accordi reciproci relativi alle tasse. 5. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di alcuna misura che limita a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento che vi sono inerenti, quando cio' non sia specificatamente previsto dalla legislazione nazionale, da regolamenti o da sentenze promulgate dalle Corti o dai Tribunali competenti.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Trasferimenti 1. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente accorda a tale investitori il libero trasferimento a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti; b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo l; c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati ed al pagamento dei relativi interessi; d) dei prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito; e) delle indennita' previste all'articolo 5; f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti; g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresi' autorizzati a trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine. 2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio. 3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Espropriazione e indennizzo 1. Nessuna delle Parti Contraenti adottera', direttamente o indirettamente, misure di espropriazione di nazionalizzazione o altre della stessa natura ed aventi il medesimo effetto, contro gli investimenti degli investitori dell'altra parte contraente, se non per motivi di pubblico interesse debitamente stabiliti secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, che non siano discriminatori e siano accompagnati da clausole che prevedono un'indennita' equa, giusta ed effettiva. 2. L'indennita' menzionata al paragrafo 1 di cui sopra sara' equivalente al valore reale dell'investimento sul mercato, immediatamente prima che la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia annunciata o resa pubblica. In mancanza di accordo fra la Parte contraente di accoglienza e l'investitore, l'indennita' sara' calcolata in base a parametri internazionali. Essa sara' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sono state annunciate o rese pubbliche, e comprendera' gli interessi calcolati sulla base degli Standard LIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento. L'indennizzo, una volta determinato sara' pagato senza indugio ed in ogni caso entro un termine di sei mesi e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessario, sara' sollecitamente concessa 3. Se l'oggetto dell'espropriazione e' una societa' a capitale estero istituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra parte contraente sara' calcolato tenendo conto della quota dell'investitore in detta societa', come indicato nei documenti istitutivi di tale societa- 4. Un cittadino o una societa' di una delle Parti contraenti che allega che il suo investimento e' stato espropriato in tutto o in parte, ha diritto ad un esame immediato ad opera delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'espropriazione e' avvenuta e, in caso affermativo, se tale espropriazione ed ogni risarcimento relativo sono conformi ai principi del diritto internazionale e decidere tutte le altre questioni connesse. 5. Se, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non e' stato utilizzato ai fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o gli aventi causa hanno diritto di riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato secondo il dispositivo dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo. 6. Agli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti hanno subito perdite a causa di guerre o di ogni altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte offrira' un trattamento giusto ed equo in conformita' all'Articolo 3, paragrafo (2) del presente Accordo. In ogni caso essi avrebbero diritto ad un risarcimento.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Surroga 1. Previo esame caso per caso, ciascuna Parte contraente puo' concedere una garanzia assicurativa, nella misura in cui la sua legislazione lo prevede, ad investimenti effettuati dai suoi investitori sul territorio dell'altra Parte. 2. Se una delle Parti contraenti, in forza di una garanzia fornita per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte, effettua dei pagamenti ad uno dei suoi investitori interessati, quest'ultima Parte riconosce che la prima Parte e' surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Tuttavia i diritti in tal modo ottenuti non devono eccedere quelli dell'investitore e la surroga lascia intatti tutti i diritti che quest'ultima Parte ha sull'investitore. Il trasferimento delle somme risultanti dalla suddetta surroga e' disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 4.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti 1. Ogni controversia concernente gli investimenti fra una delle Parti contraenti ed un investitore dell'altra Parte contraente sara', per quanto possibile, risolta amichevolmente fra le parti alla controversia. 2. Se la controversia non ha potuto essere risolta entro sei mesi a decorrere dal momento in cui e' stata intentata da una delle parti alla controversia, essa potra' essere risolta a scelta dell'investitore mediante una delle seguenti procedure a) da un ricorso dell'investitore presso le autorita' amministrative competenti della parte contraente sul cui territorio l'investimento e' realizzato; b) da un'azione legale dell'investitore presso i tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e' realizzato; c) dinanzi un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). La Parte contraente s'impegna ad accettare il rinvio a tale arbitrato; d) presso il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure di arbitrato di cui nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti fra gli Stati ed i cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti contraenti vi abbiano aderito; e) dinanzi ad un tribunale ad hoc il quale, in mancanza di altre intese fra le parti alla controversia, sara' istituito in conformita' alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). 3. Per quanto concerne le controversie relative all'ammontare dell'indennita' da corrispondere secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, esse potranno essere sottoposti alle procedure previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 4. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza di altro tribunale entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa del diritto internazionale od interno applicabile nella fattispecie. 5. La Parte contraente che e' parte ad una controversia non puo' in alcun momento, durante la procedura concernente le controversie relative agli investimenti, invocare a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto, in forza di un contratto di assicurazione, un'indennita' che copre in tutto o in parte i danni o le perdite subite.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Regolamento delle controversie fra le Parti contraenti 1. Le controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte per via diplomatica. 2. Se entro un termine di sei (6) mesi a decorrere dall'instaurazione di una controversia fra di loro, le Parti contraenti non sono addivenute ad un accordo la controversia sara' sottoposta, a richiesta di' una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale formato da tre membri. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro ed i due arbitri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato terzo. 3. Qualora una delle Parti contraente non abbia designato un arbitro e non abbia accolto l'invito dell'altra Parte contraente a procedere a tale nonnina entro un termine di due (2) mesi, l'arbitro sara' nominato, a richiesta di tale Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. 4. Se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei Presidente entro un termine di due (2) mesi dopo la loro nomina, quest'ultimo sara' designato, a richiesta di una delle Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia; 5. Se, nei casi specificati nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impossibilitato ad esercitare la sua funzione o se e' cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal Vice-Presidente; se quest'ultimo ha un impedimento o e' cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dai membro della Corte piu' anziano che non e' cittadino di una delle Parti contraenti. 6. Oltre alle stipulazioni dei paragrafi (1), (2), (3), (4) e (5) del presente Articolo, il Tribunale stabilira' la propria procedura. 7. Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese per l'arbitro che ha nominato e quelle per la sua rappresentanza nelle procedtae arbitrali- Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti contraenti in misura uguale. 8. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti nei confronti di ciascuna Parte contraente.
Accordo-art. 9
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