LEGGE 15 gennaio 2003, n. 26
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
Agreement establishing the International Organisation of Vine and Wine Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO Preambolo Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune raccordo di creare un Ufficio internazionale del Vino. Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio e' stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino. Tale organizzazione intergovernativa comprende, alla data del 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri. Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adottare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonche', se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale. In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui e' stata indirizzate una richiesta in al senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si e' tenuta e Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001. Di conseguenza gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni: Articolo 1 1. Le Parti decidono di creare l'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa e' sottoposta alle norme del presente Accordo. 2. L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti: a) indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della trafila vitivinicola; b) assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative, in particolare quelle che perseguono attivita' normative; c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, al fine di migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ed in considerazione degli interessi dei consumatori. Al fine di conseguire questi obiettivi l'O.I.V. esercita le seguenti competenze: a) promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati: b) elaborare, formulare e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori: (i) Le condizioni di produzione viticola; (ii) Le prassi enologiche; (iii) La definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing; (iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna; c) sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente: (i) la garanzia di autenticita' dei prodotti della vigna in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura; (ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprieta' intellettuale; (iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole; d) contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni di parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolarne la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze; e) garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti; f) provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile; g) partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti: (i) mediante una vigilanza scientifica specializzata che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna; (ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificita' nutrizionali e sanitarie appropriate; (iii) applicando, al di la' dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie; h) favorire la cooperazione fra i membri mediante: (i) la collaborazione amministrativa; (ii) lo scambio d'informazioni specifiche; (iii) lo scambio di esperti; (iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni; i) tenere conto nelle sue attivita', delle specificita' di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola; j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna; k) contribuire alla conoscenza, o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi; l) sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze; m) mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate; n) raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle: (i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori; (ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative; (iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola; (iv) agli altri paesi interessati; (v) ai mass-media e in modo piu' ampio, al pubblico in generale. Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli. o) Provvedere, con regolare periodicita', a nuove valutazioni sull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. Gli organi dell'O.I.V. sono: a) l'Assemblea generale; b) il Presidente; c) i Vicepresidenti; d) il Direttore Generale; e) il Comitato esecutivo; f) il Comitato scientifico e tecnico; g) l'Ufficio di Presidenza; h) le Commissioni, le sotto-commissioni ed i gruppi di esperti; i) il Segretariato. 2. Ciascun membro dell'O.I.V. e' rappresentato da delegati di sua scelta. L'Assemblea Generale, composta da delegati designati dai suoi membri e' l'organo plenario dell'O.I.V. Essa puo' delegare alcune delle sue competenze al Comitato esecutivo, quest'ultimo essendo composto di un delegato per ciascun membro. Il Comitato esecutivo puo', sotto la sua autorita' affidare alcune delle sue competenze amministrative all'Ufficio dell'O.I.V. composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dell'O.I.V., nonche' dai Presidenti delle commissioni e delle sotto-commissioni. Il presidente, il Primo vicepresidente, i Presidenti di commissioni hanno nazionalita' differenti. 3. L'attivita' scientifica dell'O.I.V. si sviluppa nell'ambito di un gruppo di esperti, di sotto-commissioni e di commissioni le quali sono coordinate da un Comitato scientifico e tecnico nel quadro di un piano strategico approvato dall'Assemblea generale. 4. Il Direttore generale e' responsabile dell'amministrazione interna dell'O.I.V., del reclutamento e della gestione del personale. Le modalita' di reclutamento del personale devono salvaguardare per quanto possibile il carattere internazionale dell'Organizzazione. 5. L'O.I.V. puo' altresi' includere osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo che essi hanno accettato per iscritto le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva. 6. La sede dell'Organizzazione e' a Parigi (Francia).
Accordo-art. 4
Articolo 4 Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un numero di voti addizionali calcolato sulla base di criteri obiettivi determinanti la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, secondo le condizioni definite agli allegati no 1 e 2o che fanno parte integrante del presente Accordo. Il totale di questi due numeri costituisce il numero di voti ponderati. Si procede periodicamente, in conformita' alle disposizioni dell'allegato no 1, all'aggiornamento del coefficiente che determina la situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. L'Assemblea generale e' l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonche' le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sotto-commissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V. puo' stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V. 2. Ai fini della validita' delle deliberazioni, e' richiesta l'effettiva presenza, alle Sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la meta' dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro puo' essere affidata alla delegazione di un altra membro, tuttavia una delegazione puo' esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria. 3.a) Il consenso e' la normale modalita' decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, nonche' per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore. b) Il consenso non si applica all'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e del Direttore generale, nonche' alla votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal regolamento interno. c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto di risoluzione e di decisione, il Presidente prende ogni iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente puo' far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi piu' uno dei membri presenti, o rappresentati, sulla base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la votazione puo' essere posposta di un anno. Se tale posizione e' successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari Esteri o da qualsiasi altra Autorita' politica competente del membro interessato, non si procede alla votazione. 4.a) L'elezione dei Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati a condizione che la meta' piu' uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea Generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi. Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione e' (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilita'. b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V. dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni e' di tre anni. La durata del mandato del Direttore generale e' di cinque anni; egli e' rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea generale puo' in qualsiasi momento revocare il Direttore generale nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto alla sua elezione. 5. La votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri si effettua a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi piu' uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.I.V., con parere favorevole del Comitato esecutivo. 6. Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo. Il loro finanziamento e' determinato all'allegato 2o del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea generale puo' adattarlo come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3a. Su richiesta di uno o piu' membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalita' di finanziamento, in particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il loro nuovo contributo finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di la' di un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta e' sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione. 2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. funzionano in modi aperto e trasparente.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare e' stabilito in applicazione delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri e' stabilito dall'Assemblea generale, sulla base delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo. 2. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. comprendono la quota contributiva annuale obbligatoria di ciascuno dei membri e degli osservatori, nonche' i risultati delle proprie attivita'. I contributi obbligatori sono versati dell'O.I.V. nel corso dell'anno civile rilevante. Dopo, essi sono considerati versati con ritardo. 3. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. possono altresi' comprendere contributi volontari dei membri, doni, indennita', sussidi o finanziamenti di qualsiasi natura emananti da organizzazioni internazionali e nazionali a prescindere che esse siano di natura pubblica, parastatale o privata, purche' detti finanziamenti siano conformi ai principi generali istituiti dall'Assemblea generale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, che saranno inclusi nel Regolamento interno.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare le loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo. 2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non e' regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Un'organizzazione internazionale puo' partecipare ai lavori dell'O.I.V. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.
Accordo-art. 9
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