DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2003, n. 31
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo e quinto comma della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, articolo 1 ed allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, degli affari esteri, della giustizia, della economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disciplina delle sostanze aggiunte per scopi nutrizionali
1.All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell'allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
2.L'uso delle sostanze di cui al comma 1 deve essere conforme alle specifiche disposizioni ad esse relative, contenute nelle normative adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
3.Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, possono essere utilizzate nella produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare altre sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici, non appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato 1.
4.L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.
5.Il Ministero della salute può chiedere al produttore o, se del caso, all'importatore di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l'uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici secondo quanto previsto dal comma 4. Se detti lavori sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti riferimenti a tale pubblicazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.