LEGGE 18 marzo 2003, n. 42

Type Legge
Publication 2003-03-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Martino, Ministro della difesa

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

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