LEGGE 18 marzo 2003, n. 42
Art. 1
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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