DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002, n. 316

Type DPR
Publication 2002-12-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle"

1.Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

2.I gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.

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