DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003, n. 58
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18;
Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1° luglio 2002;
Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2002 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate: "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.
2.Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita' nominale multipli di cento litri.
3.Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.
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