La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2003, N. 18 Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. Art. 1-ter. 1. Al comma 4. dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100". 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".