DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n. 97
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni e denominazioni Nel presente regolamento si intendono per: a) "cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. E' un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse. L'unico limite e' rappresentato dall'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso; b) "centro di costo": l'entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo; c) "centro di responsabilita'": la struttura organizzativa - di livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; d) "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente; e) "direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, e' il responsabile dell'intera attivita' organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente. f) "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi; g) "funzionario ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di provvista fondi. Il funzionario ordinatore sostituisce il funzionario delegato. h) "ordine di provvista fondi": e' un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati). Non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata. Sostituisce l'ordine di accreditamento; i) "organo di vertice": l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' dell'ente; l) "preposto/titolare del centro di responsabilita'": un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei centri di responsabilita' sono differenziati a seconda della complessita' organizzativa dello specifico ente; m) "regolamento di contabilita'": il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato da ciascun ente in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento. n) "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente; o) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione; p) "servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo cui e' affidata la gestione finanziaria dell'ente; q) "spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie; r) "tesoriere": il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. E' un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. Puo' eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico. s) "unita' previsionale di base" (di seguito denominate UPB): insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita'; t) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi,assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo - La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sui riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potete di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)». - Il testo del comma 3 dell'art. l della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) e' il seguente: «3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.». - La legge 3 aprile 1997, n. 94 reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato.».
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.L'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2.Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.
3.Il regolamento di contabilita', deliberato dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 2: - Il titolo della gia' citata legge n. 70 del 1975 e' riportato nella nota al titolo. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle premesse.
Articolo 3
Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse
2.L'assetto organizzativo dell'ente si compone di centri di responsabilita', determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali, cui e' preposto un dirigente o altro funzionario.
3.Il titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».
Articolo 4
Principi contabili
1.L'ente conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al presente regolamento che, all'occorrenza, possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.
Articolo 5
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.
2.La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dall'organo di vertice entro il 31 ottobre, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria.
3.La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio, salvo che speciali norme di legge o disposizioni statutarie prevedano la compilazione di separati bilanci per singole gestioni amministrate dallo stesso ente.
4.Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
5.Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa ed e' articolato in unita' previsionali di base. Le UPB sono determinate dall'organo di vertice in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.
6.Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
7.Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.
8.Sono considerate incassate le somme versate al tesoriere o al cassiere e pagate le somme erogate dal tesoriere o dal cassiere.
9.Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
10.Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative dell'ente nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento e negli altri strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Rimane preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
11.Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. Nelle relazioni poste a corredo dello stesso bilancio devono essere evidenziati i saldi differenziali tra le entrate e le uscite correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente.
12.Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate, devono essere ricondotte al bilancio e ne deve essere data completa informativa in apposito allegato al bilancio medesimo.
13.Gli enti pubblici per i quali alla quantificazione del contributo dello Stato si provvede annualmente con le modalita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, scrivono nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di contribuzione statale, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso.
14.Gli enti pubblici aventi pluralita' di gestioni, nonche' quelli a carattere federativo o da cui dipendono in modo diretto o indiretto altri enti o i cui organi periferici siano dotati di autonomia amministrativa per cui gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, strutturato per categorie per le riassunzioni delle previsioni delle varie gestioni, nel quale sara' evitata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazioni di fondi intervenuti tra le diverse gestioni od unita' in cui l'ente si articola.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1-bis della legge n. 468 del 1978 (il cui titolo e' riportato nelle premesse) e' il seguente: Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere: a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni; b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi', trasmessi alle regioni; c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento.».
Articolo 6
Pianificazione, programmazione e budget
1.Sulla base delle linee generali e politiche contenute nella relazione programmatica di cui all'articolo 7, i preposti ai centri di responsabilita' di 1° livello avviano il processo di programmazione tra i centri subordinati, i centri di responsabilita' di 2° livello ed altri centri di responsabilita' identificativi di compiti e funzioni nel processo gestionale dell'ente, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
2.Ogni centro di responsabilita' di livello inferiore descrive in un apposito documento le previsioni quali-quantitative dei programmi, progetti ed attivita' che intende realizzare nel periodo o nel corso dell'anno.
3.Il centro di responsabilita' di 1° livello coordina il processo al fine di rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo con i programmi ed i progetti dei centri di responsabilita' di livello inferiore, nonche' con le risorse finanziarie ed economiche disponibili; la coerenza deve essere garantita e preceduta da un provvedimento all'uopo emanato volto a definire tempi, modalita' e responsabilita' della sua realizzazione.
4.I documenti elementari che descrivono le valutazioni finanziarie ed economiche delle scelte gestionali che i responsabili amministrativi hanno definito nel loro processo di programmazione danno origine al budget del centro di responsabilita' e/o al budget del centro di costo di livello inferiore al 1°.
5.I budget descritti nel comma 4 confluiscono nel budget di 1° livello che, sotto il profilo della pianificazione finanziaria, rappresenta lo stato di previsione delle entrate e delle uscite di competenza e cassa di ogni centro di responsabilita' di 1° livello denominato budget finanziario del centro di responsabilita' di 1° livello, laddove sotto il profilo della pianificazione economica, da origine al budget economico del centro di responsabilita' di 1° livello e tutti insieme costituiscono, rispettivamente, il preventivo finanziario ed economico dell'ente di cui agli articoli 11, 12 e 14.
6.Il processo di pianificazione, programmazione e budget e' rappresentato nei seguenti documenti: - la relazione programmatica; - il bilancio pluriennale; - il bilancio di previsione; - la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; - il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilita' di 1° livello.
Articolo 7
La relazione programmatica
1.La relazione programmatica, redatta ogni anno dall'organo di vertice, descrive le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito (normalmente coincidente con la durata del mandato); le strategie devono essere opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Paese.
2.La relazione programmatica espone il quadro economico generale, indica gli indirizzi di governo e dimostra le coerenze e le compatibilita' tra le richieste e le aspettative dei cittadini e le specifiche finalita' dell'ente.
3.La relazione programmatica ha carattere generale e descrive le linee politiche e sociali a cui debbono uniformarsi le decisioni operative degli organi amministrativi. In questo documento gli organi di vertice dell'ente descrivono sia le finalita' istituzionali che quelle innovative precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle. Essa, inoltre, motiva le eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione programmatica del precedente anno.
4.Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunita' ed i vincoli di acquisizione. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa.
5.La relazione programmatica e' accompagnata da un piano pluriennale (di norma triennale) che descrive in modo quantitativo le scelte strategiche che l'ente vuole realizzare.
6.Le valutazioni finanziarie di competenza trovano riscontro nel bilancio di previsione pluriennale e, relativamente all'anno di competenza, coincidono con il preventivo finanziario del bilancio di previsione annuale.
Articolo 8
Il bilancio pluriennale
1.Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unita' amministrativa. E' allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore autorizzativo.
2.Il bilancio pluriennale e' redatto distintamente per i centri di responsabilita' corrispondenti alle UPB di 1° livello sia di entrate che di uscite e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.
3.Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale.
4.La realizzazione di lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di aggiornamenti annuali predisposti dagli enti interessati con l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente: «Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma l predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita' tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore ordine di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompaganata dalla stima sommaria dei costi. 7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno. l 3. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.».
Articolo 9
Consolidamento dei conti pubblici
1.Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti di cui all'articolo 2 si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Nota all'art. 9: - Il testo degli articoli 25 e 30 della gia' citata legge n. 468/1978 e', rispettivamente, il seguente: «Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella «A» allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella "A" potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa.». «Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. 3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno. 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. 5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro. 6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. 7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. 11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.».
TITOLO II BILANCIO DI PREVISIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE CAPO I I DOCUMENTI PREVISIONALI
Articolo 10
Il bilancio di previsione
1.Il bilancio di previsione, predisposto dal direttore generale, e' deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto.
2.I titolari dei centri di responsabilita' comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 luglio, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonche' i fabbisogni finanziari, anche in termini di contabilita' analitica, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.
5.Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. E' approvato, salva diversa disposizione normativa, dall'amministrazione vigilante sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 11
Il preventivo finanziario
1.Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale" ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. Esso si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilita' di 1° livello, stabiliti in modo che a ciascun centro corrisponda un unico responsabile con incarico dirigenziale, o funzionario, cui e' affidata la relativa gestione.
2.I centri di responsabilita' di 1° livello sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente.
3.Il preventivo finanziario decisionale e' deliberato dal competente organo di vertice.
4.Il preventivo finanziario e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attivita' da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
5.In particolare, nella nota preliminare sono indicati: - gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attivita' che i centri di responsabilita' intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni; - il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice; - gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati; - i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio; - i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilita' di livello inferiore debbono conformare la loro gestione.
6.Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili della struttura amministrativa subordinati allo stesso centro di responsabilita'.
7.Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti: - il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative; - i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale; - le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; - le modalita' con le quali i titolari dei centri di responsabilita' di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
8.Se il centro di responsabilita' di 1° livello si suddivide in centri di responsabilita' di livello inferiore, i relativi programmi, progetti e piani operativi che sono descritti nella nota preliminare, sono definiti poi nell'allegato tecnico che riporta anche i criteri con cui sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e materiali a tali centri di responsabilita'.
9.Il preventivo finanziario decisionale e' corredato della pianta organica del personale nonche' degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 10.Per ogni centro di responsabilita' di 1° livello devono essere indicati gli elementi descritti nell'art. 2, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 17 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente: «Art. 7 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.». - Il testo del comma 1 dell'art. 60 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente: «1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.». - Il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 468/1978 e' il seguente: «3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.».
Articolo 12
Classificazione delle entrate e delle uscite del preventivo finanziario
1.Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in UPB che formano oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti. Le unita' previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. Nel preventivo finanziario decisionale esse si sviluppano su quattro livelli (categoria). Il livello di responsabilita' amministrativa, in relazione al quale sono determinate le UPB di 1° livello, e' individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del preventivo finanziario agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dello specifico ente. Le modificazioni delle UPB di 1° livello eventualmente intervenute rispetto all'anno precedente sono illustrate nella relazione programmatica.
2.L'articolazione delle entrate e delle uscite nel momento in cui evidenzia come unita' elementare di classificazione il capitolo, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attivita' e per la successiva rendicontazione.
3.Le UPB di 1° livello delle entrate sono ripartite in: - titoli (UP di 2° livello) a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente (titolo 1°: entrate correnti), in conto capitale (titolo 2°: entrate in conto capitale) o dalle partite di giro (titolo 3°: entrate per partite di giro); - unita' previsionali di 3° livello, ai fini del conseguente accertamento dei cespiti, sono suddivise: nella parte corrente, in base alla natura contributiva o impositiva, in trasferimenti correnti ed in entrate diverse; nella parte in conto capitale, entrate che derivano dall'alienazione dei beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale o dall'accensione di prestiti; - categorie (UP di 4° livello) secondo la specifica natura dei cespiti; - capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
4.Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in: - funzioni - obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini; tale classificazione, presente solo qualora le funzioni-obiettivo dell'ente siano piu' di una, e' riportata in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale; - titoli (UP di 2° livello) a seconda che l'uscita afferisca alla gestione corrente (titolo 1°: uscite correnti), in conto capitale (titolo 2°: uscite in conto capitale) o delle partite di giro (titolo 3°: uscite per partite di giro); - unita' previsionali di 3° livello dove le uscite correnti sono suddivise in unita' relative alle spese di funzionamento, unita' per interventi, unita' per oneri comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le uscite in conto capitale, invece, comprendono le unita' per investimenti, gli oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti, ed in via residuale le altre uscite. - categorie (UP di 4° livello) secondo la specifica natura economica; - capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa.
5.Le entrate e le uscite descritte nei commi 3 e 4 sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 2 e 3 al presente regolamento. Gli schemi sono vincolanti fino alla ripartizione di 3° livello, mentre hanno valore indicativo ed esemplificativo per la specIficazione nei livelli inferiori. Il numero e la descrizione delle categorie e del capitoli possono essere modificati in relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni, ma comunque debbono continuare a rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti.
6.A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
7.Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonche' le somme somministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
8.Nei casi di assoluta necessita', da motivarsi debitamente nelle relazioni presidenziali ai bilanci, e' ammessa l'allocazione tra le partite di giro, per il tempo strettamente indispensabile, delle riscossioni avvenute indipendentemente dalla previa effettuazione dell'accertamento e della relativa formalizzazione.
Articolo 13
Quadro generale riassuntivo
1.Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformita' dell'allegato n. 4 al presente regolamento in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Articolo 14
Il preventivo economico
1.Il preventivo economico (Allegato n. 5) e' costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilita' di 1° livello, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutti i centri di responsabilita' ad essi subordinati.
2.Il preventivo economico dell'ente diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dagli organi di vertice. Il preventivo economico dell'ente racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilita' di 1° livello cui si riferiscono le programmate valutazioni economiche.
3.Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilita' dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
4.Il preventivo economico e' corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti di cui all'allegato n. 6
Articolo 15
La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1.Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al presente regolamento.
2.La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3.Del presunto avanzo di amministrazione se ne potra' disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
4.Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoria mente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e l'organo di vertice dell'ente deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
5.Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, l'organo di vertice dell'ente deve, con sollecitudine, informare l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Articolo 16
La relazione del collegio dei revisori dei conti
1.Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.
2.La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare ed, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'ente nella relazione programmatica, nonche' sulla congruita' delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
Articolo 17
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.Nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'un per cento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
2.I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con un apposito provvedimento del direttore generale fino al 30 novembre di ciascun anno.
Articolo 18
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
1.Nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, e' istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria. Su tale capitolo non possono essere assunti impegni di spesa ne' possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del direttore generale, immediatamente esecutivo, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio incluse quelle relative agli oneri riflessi a carico dell'ente, separando, in ogni caso, con distinte intitolazioni dei capitoli stessi, gli oneri di pertinenza dell'esercizio da quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, indicando per ciascuna quota parte dell'esercizio l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione premiale.
2.Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del presente regolamento. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa di cui all'articolo 44.
3.L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'un per cento indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6 all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70), e' il seguente: «Art. 59 (Benefici di natura assistenziale e sociale). - Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti: 1) sussidi; 2) borse di studio; 3) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; 4) prestiti; 5) mutui edilizi. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti. E' fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli gia' in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.». - Si ritiene opportuno riportare il testo dell'allegato 6 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979: «Principi informatori per la disciplina con criteri omogenei dei benefici di natura assistenziale e sociale. - La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovra' uniformarsi ai seguenti principi informatori: 1) i sussidi sono concessi in presenza di documentare situazioni di necessita' determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire; 2) le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche e facolta' universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire, da attribuire secondo una priorita' determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso; 3) l'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari; 4) i prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entita' del prestito con applicazione del saggio di interesse legale; 5) i mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a condizioni che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80 per cento della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato. L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potra' superare un importo pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.».
Articolo 19
Fondo rischi ed oneri
1.Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza.
2.Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati. A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione.
3.L'utilizzo delle relative disponibilita' e' effettuato con il procedimento di variazione al bilancio di previsione; contestualmente e' ridotto il correlativo e contrapposto fondo.
Articolo 20
Assestamento, variazioni e storni al bilancio
1.Entro il termine del 30 luglio di ciascun anno e' deliberato l'assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione.
2.A cura dei titolari dei centri di responsabilita' di 1° livello possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB di 1° livello, con esclusione delle unita' il cui stanziamento e' fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie.
3.Con le stesse modalita' di cui al comma 2 si utilizzano le risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.
4.Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui ai precedenti articoli, possono essere deliberate entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
5.Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
6.Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
7.Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo eventuali casi eccezionali da motivare.
Articolo 21
Sistema di contabilita' analitica
1.La contabilita' analitica, in uno con la contabilita' generale, costituisce il sistema informativo aziendale. Essa mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli scosta menti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
2.Il sistema della contabilita' economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo e centro di responsabilita', tenuto secondo appropriate ed aggiornate metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i centri di responsabilita', i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3.Il piano dei conti - che ciascun ente e' tenuto ad applicare in relazione all'attivita' espletata -classifica i costi secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva.
4.I centri di costo ed i centri di responsabilita' sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell'ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo) e di livello organizzativo (centri di responsabilita). Il budget economico di ogni centro di costo deve essere determinato in coerenza con il budget economico e finanziario del corrispondente centro di responsabilita' in cui e' inserito.
5.Le prestazioni ed i servizi da erogare sono valutati dal punto di vista economico-finanziario mediante indicatori di efficacia e di efficienza ai fini della misurazione dell'attivita' svolta in relazione agli obiettivi fissati.
6.Il consolidamento del budget economici dei singoli centri di costo e dei singoli centri di responsabilita', nella sua massima aggregazione, da origine al preventivo economico dell'ente. Analogamente, il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilita', nella sua massima aggregazione, da' origine al preventivo finanziario dell'ente.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente: «Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella «B» allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.».
Articolo 22
Il budget del centro di responsabilita' di 1° livello
1.Il budget del centro di responsabilita' di 1° livello coincide con il bilancio di previsione dell'ente nell'ipotesi di un'unica direzione con un'unica unita' organizzativa. Negli altri casi, ossia in presenza di piu' centri di responsabilita' di 1° livello o di un unico centro di responsabilita' di 1° livello con piu' unita' organizzative di livello inferiore, il budget del centro di responsabilita' di 1° livello e' un documento autonomo redatto in conformita' alle specifiche disposizioni degli organi di vertice.
2.Il budget del centro di responsabilita' di 1° livello e' composto dal budget finanziario di competenza e cassa e dal budget economico, come disciplinato dal regolamento di contabilita' ed in coerenza con il sistema delle procedure di cui l'ente e' dotato.
3.A sua volta, il budget di ogni centro di responsabilita' di 1° livello e' identificativo della sommatoria del budget del centri di responsabilita' di livello inferiore o dei centri di costo.
4.Ogni centro di responsabilita', comunque subordinato ai centri di responsabilita' di 1° livello, che sia rappresentato o non dalle UPB., da' origine ad un budget finanziario ed un budget economico, mentre ogni centro di costo, comunque subordinato ai centri di responsabilita' di 1° livello, da' origine ad un budget economico rappresentato da soli costi (Allegato n. 8).
Articolo 23
Esercizio provvisorio
1.Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione e' demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
2.In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
3.Se il bilancio non e' assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio provvisorio e' deliberato dall'organo di vertice.
CAPO II GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 24
Assegnazione delle risorse
1.Le risorse sono assegnate ai titolari dei centri di responsabilita', dopo l'approvazione del bilancio, previa definizione degli obiettivi che l'ente intende perseguire e l'indicazione del livello dei servizi, degli interventi, dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio di previsione.
2.La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa o produttiva, puo' essere affidata ad un'unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.
Articolo 25
La gestione delle entrate
1.La gestione delle entrate si' attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
Articolo 26
Accertamento
1.L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
4.Il funzionario competente trasmette al responsabile del servizio ragioneria la documentazione di cui al comma 2 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.
Articolo 27
Riscossione
1.La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2.La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere/cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 50.
4.Il cassiere o il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere o il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. Nel regolamento di contabilita' sono definiti i tempi e le procedure per una tempestiva e sollecita regolarizzazione.
5.Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6.Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per la riscossione in conto residui.
7.Gli ordinativi di incasso, emessi dalle entita' periferiche aventi autonomia amministrativa, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del capo del servizio ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal direttore della sede e dall'incaricato di ragioneria, ovvero dai loro rispettivi sostituti.
8.Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
9.Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.
Articolo 28
Versamento
1.Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2.Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al cassiere o al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.
3.Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.
Articolo 29
Vigilanza sulla gestione delle entrate
1.I responsabili delle unita' previsionali di base dell'ente che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accerta mento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente e integralmente. Se nel corso della gestione si accertano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, i suddetti responsabili devono darne immediata comunicazione all'organo di vertice ed al servizio ragioneria.
2.Nel caso in cui la riscossione delle entrate contributive abbia luogo mediante sistemi di autoversamento ovvero di autoliquidazione, verra' giornalmente appurata, anche con sistemi automatici, la corrispondenza del documento attestante il versamento pervenuto con la posizione del contribuente.
3.L'organo di vertice esamina periodiche relazioni, sottoscritte dai funzionari di cui al comma 1, concernenti l'acquisizione delle entrate dell'ente nonche' i ritmi di accumulo e riscossione dei crediti.
Articolo 30
La gestione delle uscite
1.La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Articolo 31
Impegno di spesa
1.L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilita', con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.
3.Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 44. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.
4.A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, puo' essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario di cui all'articolo 75, comma 1, lettera b). A carico del singolo esercizio e' assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.
5.Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
6.L'impegno assunto, contestualmente all'ordinazione della prestazione, e' comunicato al terzo contraente il quale nella fattura e' obbligato ad annotare gli estremi della suddetta comunicazione.
7.Gli atti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi in copia al servizio ragioneria, unitamente ai provvedimenti che autorizzano l'impiego delle risorse, perche' provveda alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarita' della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
Articolo 32
Liquidazione della spesa
1.La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2.La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3.L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Articolo 33
I titoli di pagamento
1.Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa.
3.Il cassiere o tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso l'ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
4.I mandati di pagamento emessi dalle entita' periferiche aventi autonomia amministrativa, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del capo del servizio di ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal direttore della sede e dall'incaricato di ragioneria ovvero dai loro rispettivi sostituti.
5.I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6.I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento in conto residui.
7.Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
8.Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
9.Gli enti possono provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.
Nota all'art. 33: Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».
Articolo 34
Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
2.Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o cassiere.
Articolo 35
Carte di credito
1.Gli enti pubblici destinatari del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 38 del 15 febbraio 1997.
Note all'art. 35: - Il testo del comma 53 dell'art. l della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: «53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.». - Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, reca: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
Articolo 36
La gestione dei residui
1.La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.
2.I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza, enucleando, con appropriate evidenze anche informatiche, quelle partite corrispondenti ad obbligazioni non giuridicamente perfezionate, correlate o meno ad impegni globali di cui all'articolo 31, comma 4.
3.I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4.Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.
5.Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali, esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente creditore della correlativa entrata.
6.E' vietata la iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 31.
Articolo 37
Verifica degli impegni
1.Gli enti pubblici assoggettati alla disciplina del presente regolamento stabiliscono, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita', i tempi e le procedure per la verifica della regolarita' amministrativo-contabile della spesa.
Nota all'art. 37: - Il testo del comma 1 dell'art. 27 del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001, e' il seguente: «1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.».
CAPO III LE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 38
Il rendiconto generale
3.Lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa del presidente dell'ente, e' sottoposto, a cura del direttore generale, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema.
4.Il rendiconto generale e' deliberato dall'organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norma di legge o da disposizione statutaria, ed e' trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione al ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.
Articolo 39
Il conto del bilancio
2.Il rendiconto finanziario decisionale si articola in UPB di 1° livello, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando: - le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; - le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; - la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; - le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; - il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3.Se le funzioni-obiettivo dell'ente sono piu' di una, al rendiconto finanziario per UPB e' allegata una tabella articolata secondo le diverse funzioni-obiettivo.
Articolo 40
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
1.Gli enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2.Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3.I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
4.Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
5.La situazione di cui al comma 1 e' allegata al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del collegio dei revisori dei conti sulle ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianita' e consistenza, nonche' sulla fondatezza degli stessi.
Articolo 41
Il conto economico
1.Il conto economico (Allegato n. 11), redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, e' accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti (Allegato n. 12).
2.Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verifichera' nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei); quella parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
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