DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n. 97

Type DPR
Publication 2003-02-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni e denominazioni Nel presente regolamento si intendono per: a) "cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. E' un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse. L'unico limite e' rappresentato dall'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso; b) "centro di costo": l'entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo; c) "centro di responsabilita'": la struttura organizzativa - di livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; d) "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente; e) "direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, e' il responsabile dell'intera attivita' organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente. f) "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi; g) "funzionario ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di provvista fondi. Il funzionario ordinatore sostituisce il funzionario delegato. h) "ordine di provvista fondi": e' un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati). Non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata. Sostituisce l'ordine di accreditamento; i) "organo di vertice": l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' dell'ente; l) "preposto/titolare del centro di responsabilita'": un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei centri di responsabilita' sono differenziati a seconda della complessita' organizzativa dello specifico ente; m) "regolamento di contabilita'": il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato da ciascun ente in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento. n) "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente; o) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione; p) "servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo cui e' affidata la gestione finanziaria dell'ente; q) "spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie; r) "tesoriere": il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. E' un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. Puo' eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico. s) "unita' previsionale di base" (di seguito denominate UPB): insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita'; t) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi,assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo - La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sui riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potete di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)». - Il testo del comma 3 dell'art. l della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) e' il seguente: «3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.». - La legge 3 aprile 1997, n. 94 reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato.».

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.L'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2.Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.

3.Il regolamento di contabilita', deliberato dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Note all'art. 2: - Il titolo della gia' citata legge n. 70 del 1975 e' riportato nella nota al titolo. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle premesse.

Articolo 3

Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse

2.L'assetto organizzativo dell'ente si compone di centri di responsabilita', determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali, cui e' preposto un dirigente o altro funzionario.

3.Il titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

Articolo 4

Principi contabili

1.L'ente conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al presente regolamento che, all'occorrenza, possono essere aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.

Articolo 5

Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

1.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

2.La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dall'organo di vertice entro il 31 ottobre, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria.

3.La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio, salvo che speciali norme di legge o disposizioni statutarie prevedano la compilazione di separati bilanci per singole gestioni amministrate dallo stesso ente.

4.Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

5.Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa ed e' articolato in unita' previsionali di base. Le UPB sono determinate dall'organo di vertice in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.

6.Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.

7.Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

8.Sono considerate incassate le somme versate al tesoriere o al cassiere e pagate le somme erogate dal tesoriere o dal cassiere.

9.Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

10.Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative dell'ente nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento e negli altri strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Rimane preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

11.Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. Nelle relazioni poste a corredo dello stesso bilancio devono essere evidenziati i saldi differenziali tra le entrate e le uscite correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente.

12.Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate, devono essere ricondotte al bilancio e ne deve essere data completa informativa in apposito allegato al bilancio medesimo.

13.Gli enti pubblici per i quali alla quantificazione del contributo dello Stato si provvede annualmente con le modalita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, scrivono nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di contribuzione statale, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso.

14.Gli enti pubblici aventi pluralita' di gestioni, nonche' quelli a carattere federativo o da cui dipendono in modo diretto o indiretto altri enti o i cui organi periferici siano dotati di autonomia amministrativa per cui gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, strutturato per categorie per le riassunzioni delle previsioni delle varie gestioni, nel quale sara' evitata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazioni di fondi intervenuti tra le diverse gestioni od unita' in cui l'ente si articola.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.