DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 67

Type Decreto legislativo
Publication 2003-04-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modilica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonchè gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche), come rettificata con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 214 del 9 agosto 2002;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

3.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

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