DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84
Entrata in vigore del decerto: 4-5-2003
Capo I Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". L'art. 3 e l'allegato C cosi' recitano: "Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonche', per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline gia' delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.". "Allegato C (Art. 3) 96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli animali. 1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.". - La direttiva 1999/94/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 012 del 18 gennaio 2000. - La decisione 2001/677/CE, reca: "2001/677/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 2001, formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere ottemperanza all'art. 9 della direttiva 1999/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1883 Gazzetta Ufficiale n. L 237 del 6 settembre 2001". L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9. - Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate. A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione e' stabilito secondo la procedura di cui all'art. 10 entro il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a: a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'art. 3 modificando l'allegato I; b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'art. 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante; c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'art. 6.". - La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori degli utenti". - La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca: "Norme per l'informazione del consumatore". - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993". L'art. 22 cosi' recita: "Art. 22 (Norme per l'informazione del consumatore). - 1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico: a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126); b) (Modifica il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126); c) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126); d) (Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991, n. 126); e) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, legge 10 aprile 1991, n. 126). - Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca: "Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore". - Il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, reca: "Norme relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento". - La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 042 del 23 febbraio 1970. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, reca: "Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.". - La direttiva 98/91/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 011 del 16 gennaio 1999. - Il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, reca: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE)". - La direttiva 80/1268/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1980. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, reca: "Recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". - La direttiva 93/116/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 329 del 30 dicembre 1993. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, reca: "Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote". - La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225 del 10 agosto 1992. Note all'art. 1: - Per il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse. - Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle premesse. - Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse. - Per il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse. - Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.
Articolo 2
Finalita' e Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento e' finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, cosi' come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
CAPO II Misure per favorire l'informazione per il consumatore
Articolo 3
Apposizione dell'etichetta
1.Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle eimissioni di C02, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 4
Redazione della guida
1.Per le finalita' di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attivita' produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni' sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento.
2.Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
3.I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 5
Affissione manifesto o schermo di visualizzazione
1.Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.
2.Per le finalita' di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.
Articolo 6
Divulgazione materiale promozionale
1.Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori uffciali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2.Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
Articolo 7
Trasparenza dell'informazione
1.E' fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di C02 non conformi al disposto del presente regolamento.
Capo III Adempimenti comunitari e sanzioni
Articolo 8
Attuazione del programma di informazione per il consumatore
1.Il Ministero delle attivita' produttive e' responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2.A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalita' stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivita' produttive.
3.L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 9
Notifica alla Commissione Europea
1.Il Ministero delle attivita' produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformita' alla decisione della Commissione 2001/677/CE.
Nota all'art. 9: - Per la decisione della Commissione 2001/677/CE, vedi note alle premesse.
Articolo 10
Attivita' di vigilanza
1.La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attivita' produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11
Sanzioni
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