LEGGE 20 marzo 2003, n. 74

Type Legge
Publication 2003-03-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3
1.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.005 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo-art. 1

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure relative all'origine delle merci e di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contrattazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971. Richiamando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione; Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei relativi mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, oltre che alle garanzie relative al transito delle merci; - alle misure di divieto, restrizione e controllo; - alla lotta entro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e il Dipartimento delle Dogane e dell'IVA per lo Stato d'Israele, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "persona", ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione; h) "Amministrazione doganale richiedente", l'autorita' che effettua una richiesta di assistenza; i) "Amministrazione doganale adita", l'autorita' che riceve una richiesta di assistenza; j) "informazioni", inter alia, le relazioni, i dati e i documenti, siano essi su computer o su carta, e le copie autenticate degli stessi.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta. 4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, ne' di sanzioni pecuniarie o di altre somme.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorita' di quella Parte Contraente. 3. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avra' cura di predisporre, in conformita' con le norme vigenti sul suo territorio, la consegna o la notifica ai destinatari di tutte le decisioni e i documenti rilasciati dall'Amministrazione doganale richiedente in relazione al campo d'applicazione del presente Accordo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su: a) la regolarita' dell'esportazione, dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarita' dell'importazione, nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) singole persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente. d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale sul territorio doganale dell'altra Parte Contraente. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa.

Accordo-art. 9

Articolo 9 L'Amministrazione doganale adita assiste l'Amministrazione doganale richiedente nell'applicazione di misure conservative, ivi compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni, ed avviare a tal fine i necessari procedimenti;

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituite non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati. 2. Tutte le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnate da ogni indicazione utile a consentirne il relativo utilizzo ed interpretazione.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, conformemente alla legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale adita, i propri agenti a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente e a produrre oggetti e informazioni, o copie autenticate delle stesse, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale tipo di procedimento ed in che qualita' l'agente dovra' deporre. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione, sulla base dei principi e nell'ambito del presente Accordo.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta; b) l'assistenza richiesta, l'oggetto e i motivi di fatto e di diritto della richiesta; c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento; d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali: a) avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente; b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente; oppure c) indicare all'Amministrazione doganale le autorita' competenti in materia.

Accordo-art. 14

Articolo 14 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita informazioni, registri e altri dati pertinenti, forniti dai funzionari di detta Amministrazione, richiedere di estrarne ogni informazione relativa a quella infrazione doganale e di ottenerne copia; b) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato. 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. 4. Il presente Articolo non puo' essere interpretato in nessuna sua parte come autorizzazione ai funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio della Parte Contraente adita a partecipare attivamente alle indagini ovvero ad esercitare eventuali poteri legali e investigativi concessi dalla legge nazionale di quest'ultima ai propri funzionari doganali.

Accordo-art. 15

Articolo 15 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e come specificato nella richiesta, ove necessaria. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 e 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni relative a infrazioni riguardanti sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illegale di stupefacenti. 4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni dei paragrafi precedenti non ostano, tuttavia, a che l'Amministrazione doganale italiana possa trasmettere, quando vi sia la necessita', alla Commissione Europea e/o ad altri Stati membri dell'Unione stessa le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti, dandone completa ed immediata notizia all'Amministrazione doganale israeliana. Nel fornire tali informazioni, l'Amministrazione doganale italiana chiedera' all'autorita' ricevente che le informazioni vengano utilizzate unicamente allo scopo di garantirne la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti che una Amministrazione doganale riceve dall'altra ai sensi del presente Accordo godono della stessa protezione accordata a tali documenti e informazioni dalla legge nazionale della Parte Contraente che li ha ricevuti.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

Accordo-art. 17

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