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LEGGE 17 aprile 2003, n. 82

Current text a fecha 2003-04-19

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 24 All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' sostituito dal seguente: "3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati" ".