DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 96
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per la politica commerciale;
Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n. 94/942/PESC;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta direttamente applicabile, ancorchè non integralmente, in quanto necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
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