DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Type DPR
Publication 2003-04-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza

1.L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' la comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

2.La comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalita' di voto per corrispondenza previste dalla legge.

3.Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Note all'art 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione». - Per il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, si veda in nota all'art. 4.

Art. 3

Informazione periodica

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Nota all'art 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'art. 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalita' di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza».

Art. 4

O p z i o n e

1.

La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge: a) e' redatta su carta libera; b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore; c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti; d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione; e) e' datata e firmata dall'elettore; f) e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge. 2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata. 3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge. 4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui e' redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5. 5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione. 6. L'opzione puo' essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «Art. 4 - 1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. 2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. 3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilita' di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione e' valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione. 5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura».

Art. 5

Elenco aggiornato

1.Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2.I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalita' diverse da quelle stabilite dalla legge.

3.Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.

4.Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5.In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche' i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6.Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia' provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonche' alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7.Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8.Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'art. 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675: «2. Ai fini della presente legge si intende: a) - c) (omissis); d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) - m) (omissis)».

Art. 6

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

1.E' istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2.Il Comitato e' composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione piu' rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.

3.Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che e' nominato all'inizio di ogni legislatura.

5.Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese.

Art. 7

Ripartizioni

1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 2022, N. 41)).

2.Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni e' effettuata, sulla base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 8

Svolgimento della campagna elettorale

1.La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3.Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4.Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5.La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisvi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parita' di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.

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