DECRETO 28 marzo 2003, n. 123
Allegato V
Allegato V (art.7, comma 1, lettera a) SPECIFICHE PARTE A: Specifiche generali I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante diazo-copulazione non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantita' rilevabile (LR = 0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie contenute nel presente decreto sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione. PARTE B: Altre Specifiche Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI (art.7, comma 1, lettera b) NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE" (1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse. (2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata. (3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata. (4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata. (5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata. (6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata. (7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata. (8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione del benzoato di litio e delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata. (9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777. (10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata. (11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata. (12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata. (13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM./REF 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata. (14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata. (15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata. (16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate comc N.PM/REF 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata. (17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata. (18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata. (19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata. (20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata. (21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata. (22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 17260 e 18670, non deve superare la restrizione indicata. (23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata. (24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata. (25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata. (26) QM(ST) significa in questo caso specifico che la somma delle quantita' residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.
Allegato VII
Allegato VII (art. 8, comma 1) Limiti di migrazione specifica per il BADGE e alcuni suoi derivati 1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze: a) BADGE (=02,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere; b) BADGE.H2O; c) BADGE.HCl; d) BADGE.2HCl; e) BADGE.H2O.HCl; non deve superare i seguenti limiti: - 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero - 1 mg/6 dm2 conformemente ai casi previsti all'articolo 3 del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modificazioni. 2. Il test di migrazione e' effettuato conformemente alle regole stabilite nel decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modificazioni. Tuttavia in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BADGE.2H2O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari o bevande per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) non puo' superare i limiti fissati al paragrafo 1. 3. La migrazione specifica delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) dovrebbe essere determinata mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza ditale metodo, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
Allegato VIII
Allegato VIII (art. 8, comma 1) Limiti di migrazione specifica per BFDGE e alcuni loro derivati 1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze: a) BFDGE (=-bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri); b) BFDGE.H2O; c) BFDGE.HCl; d) BFDGE.2HCl; e) BFDGE.H2O.HCl; addizionata alla somma di quelli elencati nell'allegato VII non deve superare i seguenti limiti: - 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simutanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero - 1 mg/6 dm2 conformemente ai casi previsti all'articolo 3 del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modificazioni. 3. Il test di migrazione e' effettuato conformemente alle regole stabilite nel decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modificazioni. Tuttavia, in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BFDGE.2H2O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari o bibite per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) non puo' superare i limiti fissati al paragrafo 1. 3. La migrazione specifica delle sostanze di cui al paragrafo l,lettere a), b), c), d) e e) dovrebbe essere determinata mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
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