DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n. 120

Type DPR
Publication 2003-03-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;

Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;

Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonche', contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1.All'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica, n. 357 del 1997 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.».

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, cosi' recita: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». - La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 206 del 22 luglio 1992. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52, S.O. L'art. 4 cosi' recita: «Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n, 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989. 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche». - La direttiva 97/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 305 dell'8 novembre 1997. Nota all'art. 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento. 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonche' delle particolarita' regionali e locali. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Nota all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 2 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo; b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area e' intrinsecamente ridotta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o piu' delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea; d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (); e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' definito «soddisfacente» quando: 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo; f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico occidentale; 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio; 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in pericolo ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione; h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (); i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione e' considerato «soddisfacente» quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e puo' continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si mantengano a lungo termine; l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata; m) sito di importanza comunitaria: un sito che e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita' biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea; n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito e' designato; o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione; o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o pontenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con razze domestiche da esse originate; o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio italiano; o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana; p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche; q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale».

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

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