DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132

Type DPR
Publication 2003-02-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-6-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;

Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Principi e disposizioni generali

Art. 1

Finalita' e definizioni

1.Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.

2.Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508: Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati: «7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'art. 1.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - L'art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca: «3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1; e) un direttore amministrativo.».

Art. 2

Autonomia statutaria

Art. 3

Autonomia regolamentare

Capo II Organizzazione

Art. 4

O r g a n i

2.Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3.Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 5

Presidente

1.Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

((

2.Il presidente e' nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonche' di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

3.Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

))

Art. 6

Direttore

1.Il direttore e' responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2.Il direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonche' dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalita' stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3.Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.

4.Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5.Il direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici.

6.Al direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

7.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarita' e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): «Art. 212. - 1. - 2. (Omissis). 3. L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.». «Art. 220. - 1. - 4. (Omissis). 5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona cosi' nominata.». «Art. 228. - 1. - 6. (Omissis). 7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona cosi' nominata.». «Art. 241. - 1. - 4. (Omissis). 5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il personale cosi' nominato.».

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3.Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4.I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5.Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

((7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.))

((6))

8.Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 8

Consiglio accademico

1.Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.

Art. 9

Collegio dei revisori

1.Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concerne: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 2. - 1. Al controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri del collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».

Art. 10

Nucleo di valutazione

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