DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2003, n. 144
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, di recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2002, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni - in data 15 aprile 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL - coordinamento esteri;
Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 aprile 2003, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie la predetta ipotesi di accordo;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri; Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione, decorrenza e durata
1.Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto disciplina, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
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