LEGGE 17 giugno 2003, n. 148

Type Legge
Publication 2003-06-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

1.Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

Art. 7

1.Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".

Art. 8
Art. 9

1.Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".

Art. 10
Art. 11

1.Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

Art. 12

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui e' vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

Art. 13

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli --------

Accordo quadro- art. 1

ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA PREAMBOLO La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, (di seguito denominate le "Parti") Con riferimento alla Dichiarazione firmata il 9 dicembre 1997 dai Capi di Stato e di Governo della Repubblica Francese e dai Capi di Governo della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa dai Capi di Governo della Repubblica Italiana, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia, concepita per facilitare la ristrutturazione delle industrie europee aerospaziali ed elettroniche per la difesa; Con riferimento alla Dichiarazione congiunta del 20 aprile 1998 del Ministro della Difesa della Repubblica Francese, del Ministro Federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania, del Ministro della Difesa della Repubblica italiana, del Ministro della Difesa del Regno di Spagna e del Segretario di Stato della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa anche dal Ministro della Difesa del Regno di Svezia; Con riferimento alla Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'Industria Europea per la Difesa, firmata dai Ministri della Difesa delle Parti e volendo definire una struttura di cooperazione per facilitare la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa; Riconoscendo che la creazione di Societa' Transnazionali per la Difesa e' una materia che l'industria deve ancora definire, conformemente alle normative sulla concorrenza. Notando, al riguardo, che in Europa esiste gia' una certa interdipendenza, quale risultato dell'attuale cooperazione sui principali sistemi per la difesa; Volendo creare una struttura politica e giuridica necessaria a facilitare la ristrutturazione industriale al fine di promuovere una base tecnologica e industriale europea per la difesa piu' competitiva e forte nel mercato globale della difesa e contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica europea comune di difesa e di sicurezza; Riconoscendo che la ristrutturazione industriale potrebbe portare alla creazione di Societa' Transnazionali per la Difesa e all'accettazione di una dipendenza reciproca. Evidenziando a tal proposito che la ristrutturazione industriale nel settore della difesa deve tener conto della necessita' indispensabile di garantire la sicurezza delle forniture alle Parti ed una giusta ed efficiente distribuzione e mantenimento di beni, di attivita' e di competenze ritenuti importanti a livello strategico; Volendo semplificare i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa tra le Parti ed aumentare la cooperazione nel settore delle Esportazioni e riconoscendo che tale politica aiutera' a stimolare la ristrutturazione industriale e preservera' la capacita' di esportazione dell'industria; volendo garantire che l'Esportazione dei sistemi prodotti in cooperazione tra di loro sara' gestita in maniera responsabile conformemente agli obblighi ed impegni internazionali di ogni Stato partecipante nell'area di controllo delle esportazioni e in particolar modo ai criteri del Codice di Condotta dell'Unione Europea; Volendo adattare le procedure relative certificazioni di sicurezza, alla trasmissione di Informazioni Classificate e alle visite, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione industriale senza mettere a repentaglio la sicurezza delle Informazioni Classificate; Riconoscendo la necessita' di migliorare l'utilizzo delle limitate risorse destinate alla ricerca e alla tecnologia nel settore dalla difesa da ciascuna delle Parti e volendo aumentare la cooperazione in questo settore; Riconoscendo la necessita' di semplificare il trasferimento delle Informazioni Tecniche, armonizzare le normative nazionali relative al trattamento delle Informazioni Tecniche e ridurre le restrizioni sul rilascio e l'uso delle Informazioni Tecniche al fine di rendere possibile l'efficace funzionamento e la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa; Riconoscendo che le Forze Armate europee devono essere ad un sufficiente livello qualitativo, quantitativo e di prontezza operativa per soddisfare i futuri requisiti di flessibilita', mobilitia', spiegamento, sostenibilita' e interoperabilita', tenendo conto inoltre di ulteriori sfide e possibilita' fornite da futuri sviluppi nella ricerca e nella tecnologia. Riconoscendo altresi che tali forze devono essere in grado di operare congiuntamente o come parte di una coalizione in un'ampia gamma di missioni, con in particolare dei rinforzi garantiti ed un efficace comando, controllo, comunicazioni e supporto; Volendo organizzare, in questo settore, consultazioni tra le Parti al fine di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate e le procedure di acquisizione, attraverso la cooperazione quanto prima possibile e la definizione di specifiche per sviluppare o acquisire i sistemi d'arma; Riconoscendo che questo Accordo non richiede alcuna modifica alle rispettive Costituzioni delle Parti; Riconoscendo che ogni attivita' intrapresa in base a questo Accordo sara' compatibile con la qualita' di membro dell'Unione Europea e con gli obblighi ed impegni derivanti da tale appartenenza; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Gli obiettivi del presente Accordo sono di: (a) creare un quadro per facilitare la ristrutturazione dell'industria per la difesa in Europa; (b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle problematiche conseguenti alla ristrutturazione della base industriale europea per la difesa; (c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa per le Parti; (d) avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i Trasferimenti e le Esportazioni di prodotti e tecnologie militari, (e) facilitare gli scambi d'informazioni Classificate fra le Parti o fra le rispettive industrie per la difesa e in conformita' a provvedimenti di sicurezza, che non mettano a repentaglio la sicurezza ditali Informazioni Classificate; (f) promuovere il coordinamento di attivita' congiunte di ricerca al fine di migliorare le basi conoscitive avanzate ed incoraggiare cosi' lo sviluppo e l'innovazione tecnologica; (g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento, l'utilizzazione e la proprieta' delle Informazioni Tecniche in vista di facilitare la ristrutturazione ed il conseguente funzionamento delle industrie per la difesa delle Parti; e (h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive Forze Armate;

Accordo quadro- art. 2

ARTICOLO 2 Ai fini dei presente Accordo. (a) Per "Programma di Armamento in Cooperazione" s'intende ogni attivita' congiunta, compresi fra l'altro lo studio, la valutazione, la verifica, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la creazione di prototipi, la produzione, l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un accordo internazionale o ad un accordo tra due o piu' Parti al fine di procurare Articoli per la Difesa e/o Servizi per la Difesa connessi. Ai fini della Parte 3 del presente Accordo ( procedure di Trasferimento e di Esportazione), questa definizione si riferisce solo alle attivita' soggette ad una licenza di esportazione. (b) Per "Informazioni Classificate" si intende ogni tipo di informazione (ovvero conoscenze che possono essere trasmesse in qualsiasi forma ) o Materiale che e' necessario tutelare da qualsiasi rilascio non autorizzato, cosi' come stabilito dalla classifica di sicurezza. (c) Per "Consegnatario" si intende il contraente, la struttura o altra organizzazione che riceve dal Mittente il Materiale da assemblare ulteriormente, utilizzare, elaborare o per altri scopi. Il termine non include i trasportatori o gli agenti. (d) Per "Mittente" si intende l'individuo o l'organizzazione responsabile della fornitura del Materiale al Consegnatario. (e) Per "Articolo per la Difesa" si intende qualunque arma, sistema d'arma, munizioni, aereo, nave, veicolo, imbarcazione o altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente e qualsiasi Documento correlato. (f) Per "Servizi per la Difesa" si intendono i servizi, i test, le ispezioni, la manutenzione e la riparazione e altri servizi successivi alla progettazione, l'addestramento, l'assistenza tecnica o di altro tipo, compreso il rilascio di Informazioni Tecniche, implicati in maniera specifica nella distribuzione di un qualsiasi Articolo per la Difesa; (g) Per "Documento" si intende ogni informazione registrata, indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad es. in forma scritta o stampata ( fra l'altro, lettere, progetti, piani) , mezzi computerizzati di memorizzazione dei dati ( fra l'altro disco fisso, dischetti, chip, nastri magnetici, CD), registrazione fotografica e video e loro riproduzione ottica o elettronica. (h) Per "Esportazione " si intende ogni movimento di Articoli per la Difesa o dei Servizi per la Difesa da una Parte ad una non-Parte. (i) Per "Struttura" si intende un'installazione, un impianto, uno stabilimento, un laboratorio, un ufficio, un'universita' o altro istituto di formazione o impresa commerciale (compresi i relativi magazzini, aree di deposito, utenze e componenti che se correlati per funzione e ubicazione formano un'entita' operativa) e ogni dipartimento ed edificio di governo. (j) Per "Materiale" si intende ogni articolo o materia da cui si possono estrapolare informazioni. Cio' include i Documenti, le attrezzature, le armi o i componenti. (k) Per "Autorita' Nazionale per la Sicurezza / Autorita' di Sicurezza Designata (ANS/ASD)" si intende il dipartimento governativo, l'autorita' o l'agenzia designata da una Parte come responsabile del coordinamento e dell'attuazione della politica nazionale di sicurezza industrtale. (l) Per "Responsabile della Sicurezza", si intende ogni individuo preposto da un ANS/ASD ad attuare i requisiti di sicurezza industriale in un edificio governativo o nei locali del contraente. (m) Per "Informazioni Tecniche" si intendono le informazioni registrate o documentate di natura scientifica o tecnica indipendentemente dal formato, dalle caratteristiche di documentazione o da altro mezzo di presentazione. Le Informazioni possono comprendere, ma non limitarsi a dati sperimentali e di tesi, specificazioni, progettazioni e processi di progettazione, invenzioni e scoperte, siano o meno queste brevettabili o in altro modo tutelabili dalla legge, descrizioni tecniche e altri lavori di natura tecnica, lavori per la topografia/maschera dei semiconduttori, pacchetti di dati tecnici e di lavorazione, know-how e segreti commerciali e informazioni concernenti le tecniche industriali. Possono essere presentate sotto forma di Documenti, riproduzioni illustrate, schizzi e dischetti di rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetti e pellicole (magnetiche, ottiche e laser), software di data base e di programmi, stampe di memoria di computer o dati conservati nella memoria di un computer o sorto qualsiasi altra forma. (n) Per "Trasferimento" s'intende qualsiasi movimento di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa tra le Parti. (o) Per "Societa' Transnazionale per la Difesa (STD)" s'intende un ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica formato da elementi delle industrie per la Difesa di due o piu' Parti, o con impianti ubicati nell'ambito dei territori di due o piu' Parti, che producono o forniscono articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa. Sono comprese le joint-ventures costituite per mezzo di disposizioni giuridicamente vincolanti, di tipo accettabile per le Parti. S'intende anche qualsiasi attivita' che produce o fornisce Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa ubicata nell'ambito dei territori delle Parti e che e' svolta sotto il controllo di tale ente aziendale, industriale o di altra statura giuridica, o di joint-venture. E' esercitato un controllo nel caso in cui, come specificato dall'ordinamento della Comunita' Europea sulle concentrazioni, i diritti, i contratti o altri mezzi forniscono, da soli o congiuntamente, la capacita' di esercitare un'influenza decisiva sull'uso di tali attivita'.

Accordo quadro- art. 3

ARTICOLO 3 1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sara' composto da un membro rappresentante per ogni Parte il quale, se necessario, potra' essere assistito da personale supplementare. 2. Il Comitato Esecutivo sara' responsabile di: (a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo, monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto annuale sulla situazione destinato alle Parti; (b) raccomandare alle Parti emendamenti da apportare al presente Accordo; (c) proporre ulteriori strumenti internazionali conformemente al presente Accordo. 3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo consenso di tutte le Parti. 4. Il Comitato Esecutivo si riunira' tutte le volte, che sara' necessario per garantire l'effettivo adempimento delle proprie responsabilita', o su richiesta di uno dei suoi membri. Adottera' le proprie norme e procedure e, se necessario, potra' istituire dei sotto-comitati.

Accordo quadro- art. 4

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