LEGGE 3 giugno 2003, n. 154

Type Legge
Publication 2003-06-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico (di seguito denominati le Parti Contraenti); desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanto concerne gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le iniziative imprenditoriali ed a favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; concordano quanto segue. Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni investimento effettuato da persona giuridica o fisica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti. Il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili e diritti di proprieta' in rem; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione od ogni altro titolo di credito, cosi' come titoli di Stato e pubblici; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad un investimento, cosi' come redditi reinvestiti e utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetto progetti industriali, diritti sulla proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, nomi depositati e valore di avviamento connessi ad un investimento; e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in conformita' alla legge, incluse quelle connesse con i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dell'investimento stesso. 2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, cosi' come consociate, filiali, o succursali estere controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica. 3. Il termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in conformita' alle sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, societa' di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilita' limitata. 5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono, altresi', le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitino la loro sovranita' e diritti di sovranita' o giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale. 7. "Accordo di investimento" indica un Accordo fra una Parte (o sue Agenzie o rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale o quello assicurato alla Nazione piu' favorita.

Accordo- art. 2

Articolo 2 (Promozione e Protezione degli Investimenti) 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno il diritto di effettuare attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Internazionali afferenti la materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' sempre garantire un trattamento equo e giusto agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurera' che non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, di godimento o 1a cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ne' le societa' ed imprese in cui detti investimenti siano stati effettuati. 4. Ciascuna Parte Contraente stabilira' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore.

Accordo- art. 3

Articolo 3 (Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita) 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. 2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale piu' favorevole trattamento sara' applicato anche ai rapporti in essere. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un' Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo- art. 4

Articolo 4 (Risarcimenti per Danni o Perdite) Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovessero subire perdite o danni a propri investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati d'emergenza, conflitti civili od altri eventi analoghi, la Parte Contraente ove l'investimento e' stato effettuato accordera' loro in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi per perdite o danni della stessa natura. Gli indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebito ritardo.

Accordo- art. 5

Articolo 5 (Nazionalizzazioni o Espropri) 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno assoggettabili ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o godimento, salvo laddove specificatamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali aventi giurisdizione sul territorio della Parte Contraente. 2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno "de jure" ne' "de facto", direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a qualsiasi misura avente equivalente effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale ed a fronte di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare od espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'Investitore durante il procedimento di nazionalizzazione od esproprio, il risarcimento verra' calcolato nella valuta in cui l'investimento e' stato effettuato e secondo i parametri di riferimento adottati o presi in considerazione dei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento salvo quello prevalente alla data immediatamente antecedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. Senza limitare la portata del presente Articolo, nel caso in cui l'oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani e mozambicani, la valutazione della quota di ciascun investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite. 4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato l'investimento. 5. Il risarcimento sara' considerato pronto se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. 6. Il risarcimento dovra' includere gli interessi, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi, a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione sino alla data del pagamento. 7. Il cittadino o la Societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento e' stato espropriato, avra' diritto ad un sollecito accertamento da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, volto a determinare se tale espropriazione sia avvenuta, e in tal caso se questa ed il relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, ed a decidere su tutte le altre questioni connesse. 8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorita', l'ammontare del risarcimento sara' stabilito secondo le procedure sul regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. I proventi dell'indennizzo saranno liberamente trasferibili. 9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresi', agli utili da investimento nonche', nel caso di cessazione dell'attivita', ai proventi della liquidazione. 10. Qualora successivamente all'esproprio il luogo, le attivita' od i beni parzialmente o totalmente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilita' non siano stati utilizzati, o conservati per il raggiungimento di tale scopo, per un periodo massimo di 5 anni, l'ex proprietario avra' il diritto di prelazione, a parita' di ogni altra condizione, per il riacquisto o il rientro in possesso dei predetti luogo, attivita' o beni.

Accordo- art. 6

Articolo 6 (Rimpatrio di capitali, profitti e redditi) 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici; c) redditi derivanti da vendita totale o parziale o da liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi; e) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nei territorio dell'altra Parte Contraente, par l'ammontare e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore. 2. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia piu' favorevole.

Accordo- art. 7

Articolo 7 (Surroga) Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (od al suo Ente) sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo- art. 8

Articolo 8 (Procedure di trasferimento) 1. I trasferimenti di cui agii Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza alcun indebito ritardo ed entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si ritengono adempiuti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Accordo- art. 9

Articolo 9 (Regolamento delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti) 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole. 2. Qualora un investitore od una entita' di una della Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento secondo le pertinenti leggi in vigore, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di regolamento, l'investitore o l'entita' in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente che ospita l'investimento sottoscrivendo qui di accettare il deferimento a detto arbitrato; c) al Centro Internatonale per il Regolamento delle Controversie in materia di Investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sui regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, qualora ed a partire dal momento in cui le Parti Contraenti vi abbiano aderito; d) altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti; 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario entro il periodo previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che puo' essere determinato sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso di specie.

Accordo- art. 10

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