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LEGGE 8 luglio 2003, n. 172

Current text a fecha 2003-07-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

2.Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: - La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da diporto», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. Nota all'art. 1, comma 1, lettera n): - Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «Art. 47. - La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'art. 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall' art. 2054 del codice civile. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art. 2947 dello stesso codice.». Nota all'art. 1, comma 1, lettera o): - Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «Art. 48. - Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati. La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.». Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne). - 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne. 2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto i 21 anni di età; b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni; c) essere in possesso del certificato limitato RTF; d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare. 3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto i 21 anni di età; b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni; c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante. 4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonchè nelle acque interne. 5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa. 6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo. 7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende: a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilte dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile. 10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonchè per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali. 11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171. 12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato. 13. (Comma abrogato).».