LEGGE 24 luglio 2003, n. 199
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: "Cagliari... Palermo" è sostituito dal seguente: "Cagliari ...Roma".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati): «Art. 7. - 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.». - Si riporta la tabella A allegata alla citata legge 2 dicembre 1998, n. 420, come modificata dalla legge qui pubblicata: "Tabella A
Dal distretto di
Al distretto di
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