DECRETO 10 giugno 2003, n. 217

Type Decreto
Publication 2003-06-10
Ultimo aggiornamento 2003-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 242, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento;

Visto l'articolo 242, comma 2, del citato testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1;

Considerato che le norme sopra richiamate, si applicano a comuni, province e comunita' montane;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato testo unico, gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulle compatibilita' finanziarie;

Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;

Visto il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione dei parametri obiettivi per le province

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 242 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un cacolo di normalita' dei dati di rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita' montane.». «Art. 243 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: «Art. 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.».

Art. 2

Definizione dei parametri obiettivi per i comuni

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.

Art. 3

Definizione dei parametri obiettivi per le comunita' montane

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.

Art. 4

Modalita' per la compilazione della tabella dei parametri

1.Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunita' montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.

2.Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.

3.La tabella, del formato di cm 21 \times 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella e' sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.

p. Il Ministro: D'AlI'

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003

Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 189

Allegato A

Allegato A CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Allegato C CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003 Parte di provvedimento in formato grafico

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