LEGGE 1 agosto 2003, n. 219
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165 ((. . .)) All'articolo 2, al comma 1, alinea, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," sono inserite le seguenti: "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,". All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: " comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "e comma 5,". All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: "enti e organismi" sono inserite le seguenti: "di diritto privato o pubblico"; e le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" sono sostituite dalle seguenti: " contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente"; e' aggiunto, in fine il seguente comma: "3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari" . ((. . .))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.