DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 226

Type Decreto legislativo
Publication 2003-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità fra uomo e donna;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna

1.La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, è trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di seguito denominato: "Commissione", presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione disciplina l'esercizio della funzione legislativa, da parte del Governo. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici): "Art. 13 (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunita). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti; b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.". - La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: "Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400", abrogata dal presente decreto legislativo, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148. Nota all'art. 1: -Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. (Omissis). 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.".

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