LEGGE 19 agosto 2003, n. 243

Type Legge
Publication 2003-08-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 65 della Convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE CONOSOLARE TRA LE REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati ed i loro popoli, intendendo a tal fine rafforzare ultriormente le relazioni consolari tra i due Stati assicurando la piu' efficace tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, confermando che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese: a) per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari; b) per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni; c) per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice Consolato o Agenzia Conolare; d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo d'Ufficio Consolare, incaricata, in tale qualita', di esercitare le funzioni consolari; g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Uffico consolare; i) per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j) per "membro del personale consolare", i funzuionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l) per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli minori ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare, con esso conviventi; m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, le videoregistrazioni e le audioregistrazioni, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale immatricolata nei registri in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, o di cui batte bandiera, conmprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato nei registri in conformita' della legislazione dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo stato d'invio, ad eccezioni degli aeromobili militari. 2. I funzionari consolari appartengono a due categorie: i funzionari di carriera e i funzionari onorari. Le disposizioni del Cap. III della presenta Convenzione si applicano agli Uffici consolari il cui capo e' un funzionario di carriera; le disposizioni del Cap. V si applicano algi uffici consolari il cui capo e' un funzionario consolare onorario.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Istituzione di un Ufficio consolare 1. Un Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono concordati tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza. 3. Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza. 4. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 5. In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che esso sia mantenuto nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio Consolare 1. Prima della nomina del Capo dell'Ufficio consolare da parte dello Stato di invio e' necessario ottenere per la via diplomatica il consenso dello stato di residenza relativamente alla persona proposta. 2. Qualora lo stato di residenza non dia il proprio consenso alla nomina della persona quale capo dell'Ufficio consolare, esso non e' tenuto a motivarne le ragioni allo Stato d'invio. 3. Lo stato di invio, trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza, per la via diplomatica, la lettera patente relativa alla nomina del capo dell'ufficio consolare. Tale documento indica le generalita' complete del capo dell'ufficio consolare, la classe, la circoscrizione consolare e la sede della stessa. 4. Al ricevimento della lettera patente lo Stato di residenza rilascia a quest'ultimo, senza indugio, un exequatur, in qualsiasi forma. Lo Stato di residenza che rifiuta la concessione dell'exequatur non e' tenuto a darne le ragioni allo Stato di invio. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo e all'art. 4, il Capo dell'Ufficio consolare puo' iniziare ad esercitare le sue funzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur in qualsiasi forma. 6. Lo Stato di residenza puo' consentire che il capo dell'Ufficio consolare eserciti le proprie funzioni in via provvisoria fino a che non e' rilasciato l'exequatur in qualsiasi forma. In tal caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione. 7. Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. Qualora il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui sia vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari di detto ufficio nonche' i membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, possono essere incaricati dallo Stato d'invio dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare. 2. Le generalita' complete della persona avente le funzioni di Capo dell'ufficio consolare devono essere notificate da parte dell'Autorita' competente dello Stato di invio al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza o all'Autorita' designata da detto Ministero. Come norma generale detta notifica deve essere effettuata preventivamente. 3. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza accorderanno assistenza e protezione a chi esercita temporaneamente le funzioni di capo dell'ufficio consolare. Per la durata dell'esercizio delle sue funzioni si applicano nei suoi riguardi le disposizioni della presente Convenzione, quali esse sono applicabili al Capo dell'ufficio consolare in questione. 4. Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche di cui gode in virtu' del suo status diplomatico.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Nomina dei membri del personale consolare 1. Le generalita' complete, la categoria e la classe di tutti i membri del personale consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, saranno comunicati dallo Stato d'invio allo Stato di residenza con anticipo tale da permettere allo Stato di residenza, se lo desidera, di esercitare i propri diritti in base al comma 3 dell'art. 7. 2. Lo Stato di residenza rilascia a tutti i membri dell'Ufficio Consolare, nonche' ai membri delle loro famiglie, carte di identita' che indicano il loro status di membri del personale dell'Ufficio Consolare e di membri delle loro famiglie.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Cittadinanza dei funzionari consolari 1. Il funzionario consolare di carriera puo' essere solamente cittadino dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Dichiarazione di "persona non grata" 1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento notificare allo Stato di invio per la via diplomatica che un funzionario Consolare e' "persona non grata" o che un membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato di invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio Consolare. 2. Qualora lo Stato di invio rifiuti o, entro un termine ragionevole, non adempia agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur o altra autorizzazione pertinente rilasciata alla persona in questione e non considerarla piu' membro del personale Consolare. 3. La persona nominata membro dell'Ufficio Consolare puo' essere dichiarata non accettabile prima di arrivare sul territorio dello Stato di residenza o, se gia' si trova nello Stato di residenza, prima di assumere le proprie funzioni presso l'Ufficio Consolare. In tal caso lo Stato d'invio ritira la nomina. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo lo Stato di residenza non e' tenuto ad indicare allo Stato d'invio i motivi della propria decisione.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri dell'ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita'; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita' e siano residenti nello Stato di residenza. 2. Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere notificati preventivamente.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Cessazione delle funzioni dei membri dell'Ufficio consolare Le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare cessano, inter alia: a) con la notifica da parte dello Stato di invio allo stato di residenza della cessazione delle funzioni; b) con il ritiro dell'exequatur; c) con la notifica allo Stato di invio da parte dello Stato di residenza che quest'ultimo ha cessato di considerare la persona interessata come membro dell'Ufficio consolare.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Partenza dallo Stato di residenza Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri dell'Ufficio consolare ed ai membri del personale privato che non siano cittadini dello Stato di residenza o cittadini stranieri permanentemente residenti nel suo territorio, nonche' ai membri delle loro famiglie, quale sia la loro cittadinanza, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il territorio dello Stato di residenza nei termini piu' adeguati dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso in particolare deve, se necessario, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto occorrenti per le persone stesse ed i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza la cui esportazione sia vietata al momento della partenza.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Locali consolari e residenze 1. Lo stato di residenza deve prestare assistenza allo stato di invio: a) ai fini dell'acquisizione della proprieta', affitto o acquisizione in qualsiasi altra forma da parte di quest'ultimo, in conformita' con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza, in proprio o attraverso persone fisiche o giuridiche a cio' autorizzate, di: - edifici o parti di essi destinati ai locali consolari, alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e degli altri Membri, dell'Ufficio consolare che non siano cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti in detto Stato; - terreni per costruire locali consolari e le residenze; b) per il rinnovo e l'adattamento di detti locali consolari, residenze o terreni ad essi destinati o la costruzione degli stessi. 2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo stato di invio dal rispetto della legislazione dello stato di residenza relativa alla localizzazione e all'architettura degli edifici nonche' alla pianificazione urbanistica e di zona.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri 1. Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio Consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio Consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi e immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i membri dell'Ufficio Consolare e i membri delle loro famiglie con il rispetto loro dovuto e adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro liberta' e dignita'.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Bandiera e stemma nazionale 1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto quando essi sono utilizzati per esigenze di servizio. 3. Lo stemma dello Stato d'invio con una iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua ufficiale di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sul muro esterno degli edifici consolari nonche' della residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Inviolabilita' dei locali consolari 1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedere negli edifici e nelle parti degli stessi utilizzati esclusivamente per i fini dell'Ufficio consolare, e nei terreni di pertinenza degli stessi, solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio, o della persona da essi designata. In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti appropriati per assicurare la sicurezza dei locali consolari, per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita. 3. I locali consolari, l'arredamento, le proprieta' nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione per difesa nazionale o per pubblica utilita'. Se l'esproprio e' necessario a tali fini saranno adottate tutte le misure possibili per evitare che sia impedito l'esercizio delle funzioni consolari e sara' immediatamente versato allo Stato d'invio un indennizzo adeguato ed effettivo. 4. Le disposizioni del primo comma del presente Articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Inviolabilita' dell'archivio e dei documenti consolari L'archivio consolare ed i documenti sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

Convenzione - art. 16

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