LEGGE 19 agosto 2003, n. 244
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.
Art. 3
Per le finalita' di cui alla presente legge, la spesa prevista e' determinata in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA La Santa Sede e la Repubblica Italiana animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale, tenuto conto della specificita' della Santa Sede e della particolarita' dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni. Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: a) "Parti contraenti": la Santa Sede e la Repubblica Italiana; b) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione; c) "Autorita' competente": per quanto riguarda la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; per quanto riguarda la Repubblica Italiana: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; il Ministero della Sanita', per le prestazioni sanitarie conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali. d) "Istituzione competente": l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale Istituzione si trova; e) "Organismo di collegamento": l'Ufficio incaricato dall'Autorita' competente di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione; f) "Parte competente": la Parte contraente nel cui territorio si trova l'istituzione competente; g) "Lavoratori": le persone di cui all'articolo 3 che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione; h) "Dipendenti vaticani": i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Citta' del Vaticano, nonche' degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi all'"Accordo Amministrativo di applicazione" di cui all'articolo 34, che potra' essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; i) "Familiari": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti; l) "Superstiti": le persone definite come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti; m) "Residenza": dimora abituale; n) "Soggiorno": dimora temporanea; o) "Periodi di assicurazione": periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, cosi' come definiti o presi in considerazione dalla legislazione della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti; p) "Prestazioni in denaro": le prestazioni economiche stabilite dalla legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione, nonche' le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite; q) "Prestazioni in natura": ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro; r) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari. 2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Campo di applicazione quanto alla materia 1. La presente Convenzione si applica: Alle legislazioni della Santa Sede concernenti: a) il regime per le pensioni di inabilita', vecchiaia e superstiti; b) il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) il regime delle prestazioni familiari. Alle legislazioni della Repubblica Italiana concernenti: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione; b) le prestazioni familiari; c) i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. La presente Convenzione si applichera', ugualmente, alle legislazioni che competeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma. 3. La presente Convenzione si applichera', altresi', previo accordo delle Autorita' competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale. 4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonche' all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'articolo 14.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Campo di applicazione quanto alle persone La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile e' ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Parita' di trattamento Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Esportabilita' delle prestazioni Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza limitazioni e restrizioni, ovunque esse risiedano.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Ammissione all'assicurazione volontaria 1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtu' della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente. 2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Divieto di cumulo 1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidita', vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti. 2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attivita' professionale, sono applicabili anche se egli esercita la propria attivita' sotto la legislazione dell'altra Parte contraente. 3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Norme generali 1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione determinata in conformita' alle disposizioni del presente Titolo. 2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione: a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente e' soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente; b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile e' ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Norme particolari 1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni: a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi; b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti; c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalita' da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione. 2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), e' applicata tenuto conto della seguente eccezione: i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non gia' coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformita' alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Disposizioni varie Le Autorita' Competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua eta', per la frequenza dei trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attivita'.
Convenzione - art. 11
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