La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 21.485 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, denominati di seguito «le Parti»; Considerate le possibilita' di potenziare le capacita' della loro difesa e delle industrie per la difesa; Allo scopo di impiegare nel modo migliore le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna delle Parti per i materiali relativi alla difesa sulla base delle loro specifiche esigenze; Impegnati a promuovere la cooperazione industriale al fine di garantire lo sviluppo economico e tecnologico oltre alla vitalita' delle industrie per la difesa in entrambi i Paesi; Favorita la standardizzazione e l'interoperabilita' che facilitano la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace; Visti gli accordi di cooperazione esistenti tra i Paesi membri dell'Organizzazione dell'Europa Occidentale per gli Armamenti (WEAG), oltre agli altri programmi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in cui sono impegnate le Parti differentemente; Tenuto conto della legislazione interna, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti; Hanno concordato quanto segue; Art. 1. Sfera di cooperazione Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Svezia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la difesa, secondo i termini del presente Accordo, e di tutti relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti.
Accordo - art. 2
Art. 2. Il presente Accordo non pregiudichera' nessun particolare accordo bilaterale o multilaterale e non pregiudichera' la validita' di accordi simili o accordi operativi che potrebbero essere stati sottoscritti in precedenza da una delle Parti.
Accordo - art. 3
Art. 3. Promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali Nei limiti dei rispettivi impegni assunti con accordi bilaterali o multilaterali, le Parti coopereranno, come indicato nell'articolo 1 del presente accordo, per il vantaggio economico e tecnologico di entrambe le Parti. Tale cooperazione potrebbe essere realizzata attraverso l'approvvigionamento comune di sistemi di equivalente livello tecnologico che sono stati o vengono sviluppati dalle industrie del Paese dell'altra Parte.
Accordo - art. 4
Art. 4. Le Parti si scambieranno tutte le informazioni relative ai materiali atti alla difesa al fine di concretizzare la cooperazione. Per ogni area specifica di cooperazione sara' stabilito un Protocollo esecutivo a parte. Tali Protocolli esecutivi definiranno gli obiettivi, le Agenzie di principale interesse e il direttore responsabile del progetto. Conformemente alla legislazione nazionale, i Protocolli esecutivi copriranno anche specifiche disposizioni che regoleranno l'esportazione a terzi di materiali sviluppati e prodotti nell'ambito del presente Accordo.
Accordo - art. 5
Art. 5. Quando saranno avviati progetti comuni di sviluppo si terra' conto del livello del contributo finanziario e delle capacita' industriali di ognuna delle due Parti, in relazione alle strutture di ricerca, di sviluppo e di produzione. Per i progetti comuni di sviluppo ogni Parte sara' pronta a ricercare modalita' che siano convenienti per l'altra Parte, al fine di effettuare un controllo finanziario e/o evitare costi eccessivi.
Accordo - art. 6
Art. 6. Mercato bilaterale della difesa Entrambe le Parti sono interessate a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore dei materiali, compresa la partecipazione dell'industria. Ogni Parte, nell'ambito del presente accordo e in conformita' alle rispettive leggi e regolamenti, garantira' il rispetto del principio della concorrenza e si impegnera' a rimuovere gli ostacoli che potrebbero essere in contrasto con la partecipazione di un'industria del Paese dell'altra Parte a un programma di cooperazione.
Accordo - art. 7
Art. 7. Comitato direttivo misto Le Parti istituiranno un Comitato Misto, a livello di Direttori Nazionali degli Armamenti, per controllare e facilitare la cooperazione. L'Amministrazione per i materiali della Difesa (Fo"rsvarets materielverk - FMV) sara' l'ufficio svedese competente per il coordinamento di tale attivita' nell'ambito della delegazione svedese. Il Comitato si riunira' secondo quanto verra' concordato fra le Parti successivamente, alternativamente in Italia e in Svezia.
Accordo - art. 8
Art. 8. Rilascio di informazioni classificate La protezione, la divulgazione e la trasmissione di informazioni classificate relative allo sviluppo e alla produzione nel settore della difesa, fornite da una Parte all'altra, in conformita' al presente Accordo o ai relativi Annessi, avverra' secondo le disposizioni contenute nelle note ministeriali scambiate tra le due Parti, datate 6 settembre 1976 e nel Memorandum of Understanding relativo alle misure necessarie da adottare per proteggere le informazioni e il materiale classificato, firmato il 6 dicembre 1976 dal rappresentante italiano dell'Ufficio Nazionale di Sicurezza e dal Comandante Supremo delle Forze Armate svedesi.
Accordo - art. 9
Art. 9. Ogni Parte riconosce che le informazioni ricevute non saranno mai usate per scopi diversi da quelli per i quali il possessore delle informazioni ha rilasciato autorizzazione.
Accordo - art. 10
Art. 10. Contenzioso Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Accordo sara' risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti a livello appropriato.
Accordo - art. 11
Art. 11. Emendamenti Questo Accordo puo' essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti.
Accordo - art. 12