LEGGE 19 agosto 2003, n. 260

Type Legge
Publication 2003-08-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/9/2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo-art. 1

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI DA UNA PARTE E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata "ex Repubblica jugoslava di Macedonia", dall'altra, CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1° gennaio 1998; CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997; CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'; CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonche' una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico; CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione; DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC; PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento; TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita'; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: - fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; - promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunita' definita nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 1. L'associazione verra' realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentira' di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo. 3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonche' gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare: - una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri connessi internazionali; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica. Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Non appena sara' stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati. Gli elementi principali di tale convenzione sono: - il dialogo politico; - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformita' delle disposizioni dell'OMC; - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo; - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni. All'occorrenza la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali. La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE La ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes,in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti, sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994). 2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 18

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