LEGGE 19 agosto 2003, n. 260
Entrata in vigore del provvedimento: 17/9/2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo-art. 1
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI DA UNA PARTE E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata "ex Repubblica jugoslava di Macedonia", dall'altra, CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1° gennaio 1998; CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997; CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'; CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonche' una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico; CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione; DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC; PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento; TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita'; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: - fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; - promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunita' definita nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 1. L'associazione verra' realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentira' di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo. 3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonche' gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare: - una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri connessi internazionali; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica. Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Non appena sara' stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati. Gli elementi principali di tale convenzione sono: - il dialogo politico; - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformita' delle disposizioni dell'OMC; - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo; - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni. All'occorrenza la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali. La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE La ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes,in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti, sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994). 2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto ai 30% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridono al 10% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ad eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21 La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22 Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23 Il protocollo a 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994). 3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 (1). -------- (1) Ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' e le misure d'effetto equivalente.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27 Prodotti agricoli 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1650 tonnellate, espresse in peso carcasse. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV a); b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantita' che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto. 4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28 Prodotti della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea del 50% del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29 1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli a 1, 2 e 3.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32 Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33 Divieto di discriminazione fiscale 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34 Le disposizioni relative all'abolizione dai dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo-art. 35
ARTICOLO 35 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.
Accordo-art. 36
ARTICOLO 36 Dumping 1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna. 2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso.
Accordo-art. 37
ARTICOLO 37 Clausole di salvaguardia generale 1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo. 2. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia fra loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata e' limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione. 3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni. a) Le difficolta' create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altre Parte. 5. La misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 6. Qualora la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
Accordo-art. 38
ARTICOLO 38 Clausola di penuria 1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti: a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Accordo-art. 39
ARTICOLO 39 Monopoli di Stato La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano in carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo-art. 40
ARTICOLO 40 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42 Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitaria alle Isole Canarie.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44 1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; - gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46 Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, porra' in essere le disposizioni seguenti: - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede al lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47 Ai fini del presente accordo, a) per "societa' comunitaria" o "societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una societa' comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima; c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; d) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. Le attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte; ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociata e filiali, rispettivamente nella Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunita'; e) per "attivita'" si intendono quelle economiche; f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive legislazioni; i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48 1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo: i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comuni- tarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo. 2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue societa'. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono i) per lo stabilimento di societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; ii) per l'attivita' delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul loro territorio. 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualita' di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche', per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio; c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' ai cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo. 3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51 1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere al fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53 1. Una societa' comunitaria o una societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunita' o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54 Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che: - siano in cono di ristrutturazione o versino in gravi difficolta', in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - rischiano l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato settore o in una determinata industria nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine della prima fase del periodo transitorio, ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e iii) non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate. Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55 1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56 1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti: 1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso; b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6. Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terresti, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno. Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 5. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60 1. Durante la prima fase, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e societa' o cittadini della Comunita'.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunita'. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria. 2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverra' in due fasi. 3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata e' indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunita' europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario. Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprieta' intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio. 4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3.a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. Ciascuna delle Parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo. 4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV: - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base. 5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e - qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformita' della pertinente normativa interna della Comunita'. 6. Le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 86.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 Appalti pubblici 1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa. Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle nomine europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformita'; - concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformita'; - promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'; - incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonche' la formazione degli operatori del settore.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione 1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta: - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; - la redazione della normativa; - una maggiore efficienza delle istituzioni; - la formazione del personale; - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi. 3. La cooperazione si concentra in particolare: - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire con il rispetto del principio di "non respingimento"; - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione 1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine: - la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali. Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie. 2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Lotta al riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consensi internazionali.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78 Lotta alla criminalita' e alle altre attivita', illecite e azioni di prevenzione 1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: - tratta di esseri umani; - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - contrabbando; - traffico illecito di armi; - terrorismo. La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti. 2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere: - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita'; - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative; - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'.
Accordo-art. 79
ARTICOLO 79 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di alti settori.
Accordo-art. 80
ARTICOLO 80 1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.
Accordo-art. 81
ARTICOLO 81 Politica economica 1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a: - scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche nonche' sulle strategie di sviluppo; - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione. 3. Su richiesta delle autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilita' del denar e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.
Accordo-art. 82
ARTICOLO 82 Cooperazione nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore. 2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato; - sviluppare e mantenere la capacita' nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualita', utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne; - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato; - consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo; - garantire il carattere riservato dei dati personali. 3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.
Accordo-art. 83
ARTICOLO 83 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La cooperazione si concentra sui seguenti settori: - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari; - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge; - traduzioni e compilazione di glossari terminologici. 2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'. La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori: - assistenza tecnica all'ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali; - scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile; - uniformazione dei documenti di revisione contabile; - formazione e consulenze.
Accordo-art. 84
ARTICOLO 84 Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale; - una migliore tutela degli investimenti.
Accordo-art. 85
ARTICOLO 85 Cooperazione industriale 1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente. 2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese.
Accordo-art. 86
ARTICOLO 86 Piccole e medie imprese Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Accordo-art. 87
ARTICOLO 87 Turismo La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.
Accordo-art. 88
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