LEGGE 19 agosto 2003, n. 260
|minerali naturali o |NPF |NPF | |artificiali e le acque | | | |gassate, senza aggiunta | | | |di zuccheri o di altri | | | |dolcificanti ne' di | | | |aromatizzanti; ghiaccio | | | |e neve | | |
2202 |Acque, comprese la acque|80% di|65% di|50% di NPF
|minerali e le acque gas-|NPF |NPF | |sate, con aggiunta di | | | |zuccheri o di altri dol-| | | |cificanti o aromatizzan-| | | |ti, ed altre bevande non| | | |alcoliche, esclusi i | | | |succhi di frutta o di | | | |ortaggi della voce 2009 | | |
2203 00 |Birra di malto |90% di|80% di|70% di NPF
| |NPF |NPF |
2402 |Sigari (compresi i siga-|90% di|80% di|70% di NPF
|ri spuntati), sigaretti |NPF |NPF | |e sigarette, di tabacco | | | |o di succedanei del | | | |tabacco | | |
2905 |Alcoli aciclici e loro | | |
|derivati alogenati, | | | |solfonati, nitrati o | | | |nitrosi: | | | |- altri polialcoli: | | |
2905 43 00 |- Mannitolo |0 |0 |0
2905 44 |- D-glucitolo (sorbito- |0 |0 |0
|lo) | | |
2905 45 00 |- Glicerolo (glicerina) |0 |0 |0
3301 |Oli essenziali (deterpe-| | |
|nati o no), compresi | | | |quelli detti "concreti" | | | |o "assoluti"; resinoidi;| | | |oleoresine d'estrazione;| | | |soluzioni concentrate di| | | |oli essenziali nei | | | |grassi, negli oli fissi,| | | |nelle cere o nei prodot-| | | |ti analoghi, ottenute | | | |per "entieurage" o mace-| | | |razione; sottoprodotti | | | |terpenici residuali del-| | | |la deterpenazione degli | | | |oli essenziali; acque | | | |distillate aromatiche e | | | |soluzioni acquose di oli| | | |essenziali: | | |
3301 90 |- altri | | |
3301 90 21 |- Oleoresine d'estrazi- |0 |0 |0
|one di liquirizia e di | | | |luppolo | | |
3301 90 29 |Oleoresine d'estrazione |0 |0 |0
|di piretro o di radici | | | |delle piante da roteno- | | | |ne; miscugli di estratti| | | |vegetali, per la fabbri-| | | |cazione di bevande o di | | | |preparazioni alimentari | | | |- altre: | | |
3301 90 31 |- medicinali |0 |0 |0
3302 |Miscugli di sostanze | | |
|odorifere e miscugli | | | |(comprese le soluzioni | | | |alcoliche) a base di una| | | |o piu' di tali sostanze, | | | |dei tipi utilizzati | | | |come materie prime per | | | |l'industria; altre | | | |preparazioni a base di | | | |sostanze odorifere dei | | | |tipi utilizzati per la | | | |fabbricazione delle | | | |bevande: | | |
3302 10 |- dei tipi utilizzati | | |
|nelle industrie alimen- | | | |tari o delle bevande: | | | |dei tipi utilizzati | | | |nelle industrie delle | | | |bevande: | | | |- Preparazioni contenen-| | | |ti tutti gli agenti | | | |aromatizzanti che carat-| | | |terizzano una bevanda: | | |
3302 10 10 |- con titolo alcolomeri-|0 |0 |0
|co effettivo superiore | | | |a 0,5% vol | | | |- altre | | |
3302 10 21 |- non contenenti materie|0 |0 |0
|grasse provenienti dal | | | |latte, ne' saccarosio, | | | |ne' isoglucosio, ne' | | | |glucosio, ne' amido o | | | |facola, o contenenti in | | | |peso meno di 1,5% di | | | |materie grasse prove- | | | |nienti dal latte, meno | | | |di 5 % di saccarosio o | | | |di isoglucosio, meno di | | | |5% di glucosio o di | | | |amido o fecola | | |
3302 10 29 |- altre |0 |0 |0
3501 |Caseine, caseinati ed | | |
|altri derivati delle | | | |caseine; colle di | | | |caseina: | | |
3501 10 |- Caseine |0 |0 |0
3501 90 |- altri | | |
3501 90 90 |- altri |0 |0 |0
3505 |Destrina ed altri amidi | | |
|e fecole modificati | | | |(per esempio, amidi e | | | |fecole, pregelatinizzati| | | |od esterificati); colle | | | |a base di amidi o di | | | |fecole di destrina di | | | |altri amidi o fecole | | | |modificati: | | |
3505 10 |- Destrina ed altri ami-| | |
|di e fecole modificati: | | |
3505 10 10 |- Destrina |0 |0 |0
|- altri amidi e fecole | | | |modificati: | | |
3505 10 90 |- altri |0 |0 |0
3505 20 |- Colle |0 |0 |0
3809 |Agenti d'apprettatura o | | |
|di finitura; acceleranti| | | |di tintura o di fissag- | | | |gio di materie coloranti| | | |altri prodotti e prepa- | | | |razioni (per esempio | | | |bozzime preparate e | | | |preparazioni per la mor-| | | |denzatura), dei tipi | | | |utilizzati nelle indu- | | | |strie tessili, della | | | |carta, del cuoio o in | | | |industrie simili, non | | | |nominati ne' compresi | | | |altrove: | | |
3809 10 |- a base di sostanze |0 |0 |0
|amidacee | | |
3823 |Acidi grassi monocarbos-|0 |0 |0
|silici industriali; oli | | | |acidi di raffinazione; | | | |alcoli grassi indu- | | | |striali | | |
3824 |Leganti preparati per | | |
|forme o per anime da | | | |fonderia; prodotti chi- | | | |mici e preparazioni | | | |delle industrie chimiche| | | |o delle industrie con- | | | |nesse (comprese quelle | | | |costituite da miscele di| | | |prodotti naturali), non | | | |nominati ne' compresi | | | |altrove; prodotti resi- | | | |duali delle industrie | | | |chimiche o delle indu- | | | |strie connesse, non | | | |nominati ne' compresi | | | |altrove: | | |
3824 60 |- Sorbitolo diverso da |0 |0 |0
|quello della sottovoce | | | |2905 44 | | |
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).
Protocollo n. 4-art. 1
PROTOCOLLO N. 4 SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: (a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; (c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; (d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari, impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo premo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o nella a Repubblica iugoslava di Macedonia; (h) per "valore dei materiali originari si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); (i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, ira mancanza di tale documento, da un'unica fattura; (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Protocollo n. 4-art. 2
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': (a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto cella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
Protocollo n. 4-art. 3
ARTICOLO 3 Cumulo nella Comunita' I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.
Protocollo n. 4-art. 4
ARTICOLO 4 Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.
Protocollo n. 4-art. 5
ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi, ivi nati e ed allevati; (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j), 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), ai riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: (a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o a una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di cui inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Protocollo n. 4-art. 6
ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Protocollo n. 4-art. 7
ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 61 le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (g) operazioni per colorate lo zucchero o formare zollette di zucchero; (h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assorbimenti di articoli); (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglia, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n); (p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Protocollo n. 4-art. 8
ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo n. 4-art. 9
ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 4-art. 10
ARTICOLO 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo n. 4-art. 11
ARTICOLO 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Protocollo n. 4-art. 12
ARTICOLO 12 Principio di territorialita' 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2. Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Protocollo n. 4-art. 13
ARTICOLO 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure (b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, (c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 4-art. 14
ARTICOLO 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo n. 4-art. 15
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente al materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo. 6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni: (a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 1 gennaio 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.
Protocollo n. 4-art. 16
ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione: (a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure (b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descrive i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Protocollo n. 4-art. 17
ARTICOLO 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli alti obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo n. 4-art. 18
ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se (b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.
Protocollo n. 4-art. 19
ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 4. Il duplicato sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Protocollo n. 4-art. 20
ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo n. 4-art. 21
ARTICOLO 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piucolli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Protocollo n. 4-art. 22
ARTICOLO 22 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo statua di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre piule garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Protocollo n. 4-art. 23
ARTICOLO 23 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Protocollo n. 4-art. 24
ARTICOLO 24 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 4-art. 25
ARTICOLO 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo n. 4-art. 26
ARTICOLO 26 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 4-art. 27
ARTICOLO 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.
Protocollo n. 4-art. 28
ARTICOLO 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Protocollo n. 4-art. 29
ARTICOLO 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Protocollo n. 4-art. 30
ARTICOLO 30 Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunita' o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 4. La Comunita' o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunita' o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Protocollo n. 4-art. 31
ARTICOLO 31 Assistenza reciproca 1. Le autorita' doganali degli Stati membri della CE e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Protocollo n. 4-art. 32
ARTICOLO 32 Verifica delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piupresto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Protocollo n. 4-art. 33
ARTICOLO 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Protocollo n. 4-art. 34
ARTICOLO 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Protocollo n. 4-art. 35
ARTICOLO 35 Zone franche 1. La Comunita' e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 4-art. 36
ARTICOLO 36 Attuazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Repubblica iugoslava di Macedonia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
Protocollo n. 4-art. 37
ARTICOLO 37 Condizioni speciali 1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Repubblica iugo- slava di Macedonia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o tra- sformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. (2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia: (a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Protocollo n. 4-art. 38
ARTICOLO 38 Modifiche del protocollo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 4-Allegato I
ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6. Nota 2: 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2; 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piuvoci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in mia delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell'elenco compaiono piuregole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai predoni che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fitto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nella Comunita'. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a in certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piumateriali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piumateriali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche', tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi che si possono usare le une, le altre, oppure le una e le altre. 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che; pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali la relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascanti; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305. 4.3 Nell'elenco, le espressioni "tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco di cascanti sintetici o artificiali delle voci 5501-5507. Nota 5: 5.1 Se per usi dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piudel 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piumateriali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramio ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardare ne' pattinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile 'tufted' fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza per tale nastro e' del 30%. Nota 6: 6.1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63. Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili. 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originali incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzanione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (i) isomerizzazione. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. 7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (ij) isomerizzazione; (k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTMD 1266-59 T); (l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710; (m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o La stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o decolorazione); (n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D) 86; (o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, a 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo n. 4-Allegato II
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)