LEGGE 19 agosto 2003, n. 260

Type Legge
Publication 2003-08-19
Ultimo aggiornamento 2003-09-16
State In force
Source Normattiva
articles 4
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-------------------------------------------------------------------- ex capitolo 86 Veicoli e materiale Fabbricazione in per strade ferrate cui il valore di o simili e loro tutti i materiali apparecchi mecca- utilizzati non nici (compresi eccede il 40% del quelli elettromec- prezzo franco fab- canici) di segna- brica del prodotto lazione per vie di comunicazione; fatte eccezione per: 8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione per strade ferrate cui: in cui il o simili; appa- - tutti i mate- valore di recchi meccanici riali sono clas- tutti i (compresi quelli sificati in una materiali elettromeccanici) voce diversa da utilizzati di segnalazione, quella del non eccede di sicurezza, di prodotto; il 30% del controllo o di - il valore di prezzo franco comando per strade tutti i materiali fabbrica del ferrate o simili, utilizzati non prodotto reti stradali o eccede il 40% del fluviali, aree di prezzo franco parcheggio, instal- fabbrica del lazioni portuali prodotto o aerodromi, loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 87 Vetture automobili, Fabbricazione in trattori, velo- cui il valore di cipedi, motocicli tutti i materiali ed altri veicoli utilizzati non terresti, loro eccede il 40% del parti ed accessori, prezzo franco fab- fatta eccezione brica del prodotto per: 8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione muniti di un cui: in cui il dispositivo di - tutti i mate- valore di sollevamento, dei riali utilizzati tutti i tipi utilizzati sono classificati materiali negli stabilimenti, in una voce utilizzati nei depositi, nei diversa da quella non eccede porti o negli del prodotto; il 30% del aeroporti, per il - il valore di prezzo franco trasporto di merci tutti i materiali fabbrica del su brevi distanze; utilizzati non prodotto carrelli-trattori eccede il 40% del dei tipi utilizzati prezzo franco nelle stazioni; fabbrica del loro parti prodotto 8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione timento e auto- cui: in cui il blinde, anche - tutti i mate- valore di armati; loro parti riali utilizzati tutti i sono classificati materiali in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carroz- zini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - Con motore a pistone alternativo di cilindrata; - non superiore a Fabbricazione: Fabbricazione 50 cm 3 - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 20% del prodotto; prezzo franco - in cui il valore fabbrica del di tutti i mate- prodotto riali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati - superiore a Fabbricazione: Fabbricazione 50 cm 3 - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto; prezzo franco - in cui il valore fabbrica del di tutti i mate- prodotto riali non origi- nari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 30% del prodotto; prezzo franco - in cui il fabbrica del valore di tutti prodotto i materiali non originari utiliz- zati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione cuscinetti a sfere partire da mate- in cui il riali non clas- valore di sificati nella tutti i voce 8714 materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 Carrozzine, passe- Fabbricazione in Fabbricazione ggini e veicoli cui: in cui il simili per il tras- - tutti i mate- valore di porto dei bambini, riali utilizzati tutti i e loro parti sono classificati materiali in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in Fabbricazione morchi per qual- cui: in cui il siasi veicolo; - tutti i mate- valore di altri veicoli non riali utilizzati tutti i automobili, loro sono classificati materiali parti in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i mate- fabbrica del riali utilizzati prodotto non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 88 Navigazione aerea Fabbricazione in Fabbricazione o spaziale; fatta cui tutti i mate- in cui il eccezione per: riali utilizzati valore di sono classificati tutti i in una voce materiali diversa da quella utilizzati del prodotto non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 Paracaduti e motore Fabbricazione a Fabbricazione ("roto chute") partire da mate- in cui il riali di qualsiasi valore di voce, compresi gli tutti i altri materiali materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in Fabbricazione sitivi per il cui tutti i mate- in cui il lancio di veicoli riali utilizzati valore di aerei; apparecchi sono classificati tutti i e dispositivi in una voce materiali per l'appontaggio diversa da quella utilizzati di veicoli aerei del prodotto non eccede e apparecchi e il 30% del dispositivi simili; prezzo franco apparecchi al suolo fabbrica del di allenamento al prodotto volo; loro parti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 89 Navigazione marit- Fabbricazione Fabbricazione tima o fluviale nella quale tutti in cui il i materiali uti- valore di lizzati sono clas- tutti i sificati in una materiali voce diversa da utilizzati quella del pro- non eccede dotto. Non si pos- il 40% del sono tuttavia prezzo franco utilizzare gli fabbrica del scafi della voce prodotto 8906 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 90 Strumenti ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione recchi di ottica, cui: in cui il per fotografia e - tutti i mate- valore di per cinematografia, riali utilizzati tutti i di misura, di sono classificati materiali controllo o di in una voce utilizzati precisione; diversa da quella non eccede strumenti ed del prodotto; il 30% del apparecchi medico- - il valore di prezzo franco chirurgici; parti tutti i materiali fabbrica del ed accessori di utilizzati non prodotto questi strumenti eccede il 40% del o apparecchi; prezzo franco fab- fatta eccezione brica del prodotto per: 9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in fasci di fibre cui il valore di ottiche; cavi di tutti i materiali fibre ottiche utilizzati non diversi da quelli eccede il 40% del della voce 8544; prezzo franco fab- materie polariz- brica del prodotto zanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a con- tatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato ottica- mente 9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in specchi e altri cui il valore di elementi di ottica tutti i materiali di qualsiasi utilizzati non materia, montati, eccede il 40% del per strumenti o prezzo franco fab- apparecchi, diversi brica del prodotto da quelli di vetro non lavorato otti- camente 9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in tivi, protettivi o cui il valore di altri) e oggetti tutti i materiali simili utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione chiali, cannoc- cui: in cui il chiali astronomici, - tutti i mate- valore di telescopi ottici riali utilizzati tutti i e loro sostegni, sono classificati materiali esclusi i telescopi in una voce utilizzati astronomici a diversa da quella non eccede rifrazione e i del prodotto; il 30% del loro sostegni - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione grafici; apparecchi cui: in cui il e dispositivi, - tutti i mate- valore di comprese le lampade riali utilizzati tutti i e tubi, per la sono classificati materiali produzione di in una voce utilizzati lampi di luce diversa da quella non eccede in fotografia, del prodotto; il 30% del diversi dalle - il valore di prezzo franco lampade per lampi tutti i materiali fabbrica del di luce, elettriche utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in Fabbricazione tori cinematogra- cui: in cui il fici anche muniti - tutti i mate- valore di di dispositivi, riali utilizzati tutti i per la registra- sono classificati materiali zione o la ripro- in una voce utilizzati duzione del suono diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in Fabbricazione compresi quelli cui: in cui il per la fotomicro- - tutti i mate- valore di grafia, la cinefo- riali utilizzati tutti i tomicrografia o la sono classificati materiali microproiezione in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non o originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in ed apparecchi di cui il valore di navigazione tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto 9015 Strumenti ed Fabbricazione in apparecchi di cui il valore di geodesia, topo- tutti i materiali grafia, agri- utilizzati non mensura, livel- eccede il 40% del lazione fotogram- prezzo franco fab- metria, idrografia, brica del prodotto oceanografia, idrologia, meteo- rologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri 9016 Bilance sensibili Fabbricazione in ad un peso di cui il valore di 5 cg o meno, con tutti i materiali o senza pesi utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da Fabbricazione in disegno, per cui il valore di tracciare o per tutti i materiali calcolo (per utilizzati non eccede esempio: macchine il 40% del prezzo per disegnare, franco fabbrica pantografi, del prodotto rapportatori, scatola di compatti, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati od compresi altrove in questo capitolo 9018 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonche' gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltrone per Fabbricazione Fabbricazione gabinetti da a partire da in cui dentista, munite materiali il valore di strumenti o di qualsiasi di tutti i di sputacchiere voce, compresi materiali gli "albi utilizzati materiali" non eccede della voce 9018 il 40% del del presso franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in Fabbricazione cui: in cui - tutti i il valore di materiali tutti i utilizzati sono materiali classificati in utilizzati una voce diversa non eccede da quella del il 25% del prodotto; prezzo franco - il valore di fabbrica del tutti i materiali prodotto utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione meccanoterapia; cui: in cui il apparecchi per - tutti i valore di massaggio; materiali tutti i apparecchi di utilizzati sono materiali psicotecnica classificati in utilizzati apparecchi di una voce diversa non eccede ozonoterapia, da quella del il 25% del ossigenoterapia, prodotto; prezzo franco di aerosolterapia, - il valore di fabbrica del apparecchi tutti i materiali prodotto respiratori di utilizzati non rianimazione eccede il 40% del ed altri prezzo franco apparecchi di fabbrica del terapia prodotto respiratoria -------------------------------------------------------------------- 9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione respiratori e cui: in cui il maschere antigas, - tutti i valore di escluse le materiali tutti i maschere di utilizzati sono materiali protezione prive classificati in utilizzati del una voce diversa non eccede meccanismo e da quella del il 25% del dell'elemento prodotto; prezzo franco filtrante - il valore di fabbrica del amovibile tutti i materiali prodotto 9024 Macchine e utilizzati non apparecchi per eccede il 40% del prove di prezzo franco durezza, di fabbrica del trazione di prodotto compressione, di Fabbricazione in elasticita' o di cui il valore di altre proprieta' tutti i materiali meccaniche dei utilizzati non materiali (per eccede il 40% del esempio: metalli, prezzo franco legno, tessili, fabbrica del carta, materie prodotto plastiche) 9025 Densimetri, Fabbricazione in aerometri, cui il valore di pesaliquidi tutti i materiali e strumenti utilizzati non simili a eccede il 40% del galleggiamento prezzo franco termometri fabbrica del pirometri, prodotto barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro 9026 Strumenti e Fabbricazione in apparecchi di cui il valore di misure o di tutti i materiali controllo della utilizzati non portata, del eccede il 40% del livello, della prezzo franco pressione o di fabbrica del altre prodotto caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 e 9032 9027 Strumenti ed Fabbricazione in apparecchi per cui il valore di analisi fisiche tutti i materiali o chimiche (per utilizzati non esempio eccede il 40% del polarimetri prezzo franco rifrattometri, fabbrica del spettrometri, prodotto analizzatori di gas o di fumi) strumenti ed apparecchi per prove di viscosita', di porosita', di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche acustiche e fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi -------------------------------------------------------------------- 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', com- presi i contatori per la loro tara- tura: - Parti e accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il valore in cui il va- di tutti i mate- lore di tutti riali utilizzati i materiali non eccede il utilizzati 40% del prezzo non eccede il franco fabbrica 30% del prez- del prodotto; zo franco - in cui il va- fabbrica del lore di tutti i prodotto materiali non originari utiliz- zati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 9029 Altri contatori Fabbricazione in [per esempio: con- cui il valore di tagiri, contatori tutti i materia- di produzione, li utilizzati non tassametri, tota- eccede il 40% del lizzatore del cam- prezzo franco mino percorso con- fabbrica del tachilometri), pe- prodotto dometri]; indica- tori di velocita' e tachimetri, diver- si da quelli della voce 9015; strobo- scopi 9030 Oscilloscopi, ana- Fabbricazione in lizzatori di spet- cui il valore di tro ed altri stru- tutti i materia- menti ed apparecchi li utilizzati non per la misura o il eccede il 40% del controllo di gran- prezzo franco dezze elettriche, fabbrica del esclusi i contatori prodotto della voce 9028; strumenti ed appa- recchi per la mi- sura o la rileva- zione delle radia- zioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radia- zioni ionizzanti 9031 Strumenti, apparec- Fabbricazione in chi e macchine di cui il valore di misura o di con- tutti i materia- trollo, non nomi- li utilizzati non nati ne' compresi eccede il 40% del altrove in questo prezzo franco capitolo; proie- fabbrica del ttori di profili prodotto 9032 Strumenti e appa- Fabbricazione in recchi di regola- cui il valore di zione o di con- tutti i materia- trollo automatici li utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accesso- Fabbricazione in ri non nominati cui il valore di ne' compresi al- tutti i materiali trove in questo utilizzati non capitolo, di mac- eccede il 40% del chine, apparec- prezzo franco chi, strumenti od fabbrica del pro- oggetti del capi- dotto tolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 91 Orologeria; fatta Fabbricazione in eccezione per: cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Sveglie, pendole, Fabbricazione: Fabbricazione orologi e simili - in cui il valo- in cui il va- apparecchi di re di tutti i ma- lore di tutti orologeria, con teriali utilizza- i materiali movimento diverso ti non eccede il utilizzati da quello degli 40% del prezzo non eccede il orologi tascabili franco fabbrica 30% del prez- del prodotto; zo franco - in cui il valo- fabbrica del re di tutti i ma- prodotto teriali non ori- ginari utilizzati non eccede il va- lore dei materia- li originari uti- lizzati 9109 Movimenti di oro- Fabbricazione: Fabbricazione logeria, completi - in cui il valo- in cui il va- e montati re di tutti i ma- lore di tutti teriali utilizza- i materiali ti non eccede il utilizzati 40% del prezzo non eccede il franco fabbrica 30% del prez- del prodotto; zo franco - in cui il valo- fabbrica del re di tutti i ma- prodotto teriali non ori- ginari utilizzati non eccede il va- lore dei materia- li originari uti- lizzati 9110 Movimenti di oro- Fabbricazione: Fabbricazione logeria completi, - in cui il valo- in cui il va- non montati o re di tutti i ma- lore di tutti parzialmente mon- teriali utilizza- i materiali tati ("chablons"): ti non eccede il utilizzati movimenti di oro- 40% del prezzo non eccede il logeria incomple- franco fabbrica 30% del prez- ti, montati; del prodotto; zo franco sbozzi di movi- - entro il sud- fabbrica del menti di orologe- detto limite, il prodotto ria valore di tutti i materiali della voce 9114 utiliz- zati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione e loro parti cui: in cui il - tutti i mate- valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utiliz- in una voce di- zati non ec- versa da quella cede il 30% del prodotto; del prezzo - il valore di franco fab- tutti i materiali brica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in simili, per ap- cui: parecchi di oro- - tutti i mate- Fabbricazione logeria e loro riali utiliz- in cui il va- parti zati sono clas- lore di tutti silicati in una i materiali voce diversa da utilizzati quella del pro- non eccede il dotto; 30% del prez- - il valore di zo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prodotto 9113 Cinturini e brac- cialetti per oro- logi e loro parti: - Di metalli co- Fabbricazione in muni, anche dora- cui il valore di ti o argentati, o tutti i materiali di metalli plac- utilizzati non cati o ricoperti eccede il 40% del di metalli pre- prezzo franco ziosi fabbrica del pro- dotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 92 Strumenti musica- Fabbricazione in Li; parti e ac- cui il valore di cessori di questi tutti i materiali strumenti utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 93 Armi e munizioni; Fabbricazione in loro parti e ac- cui il valore di cessori tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 94 Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione medico-chirur- cui tutti i mate- in cui il va- gici; oggetti riali non utiliz- lore di tutti letterecci e zati sono classi- i materiali simili; apparec- ficati in una vo- utilizzati chi per l'illumi- ce diversa da non eccede il nazione non nomi- quella del pro- 40% del prez- nati ne' compresi dotto zo franco altrove; insegne fabbrica del pubblicitarie, prodotto insegne luminose, targhette indica- trici luminose ed oggetti simili; costruzioni pre- fabbricate fatta eccezione per: ex 9401 ed ex Mobili di metallo Fabbricazione in Fabbricazione 9403 comune in cui so- cui tutti i mate- in cui il va- no incorporati riali utilizzati lore di tutti tessuti non sono classificati i materiali imbottiti di co- in una voce doga- utilizzati tone di peso non nale diversa da non eccede il superiore ai quella del pro- 40% del prez- 300 g/m2 dotto zo franco o fabbrica del Fabbricazione a prodotto Partire da tes- suti di cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purche': - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto; - tutti gli altri materiali utiliz- zati siano gia' originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 9405 Apparecchi per Fabbricazione in l'illuminazione cui il valore di (compresi i pro- tutti i materiali iettori) e le lo- utilizzati non ro parti, non eccede il 50% del nominati ne' com- prezzo franco presi altrove; fabbrica del pro- insegne luminose, dotto targhette indica- tici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illumi- nazione fissata in modo definiti- vo, e loro parti non nominati ne' compresi altrove 9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in fabbricate cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 95 Giocattoli, gio- Fabbricazione in chi, oggetti per cui tutti i mate- divertimenti o riali sono clas- sport; loro parti silicati in una ed accessori; voce diversa da fatta eccezione quella del pro- per: dotto 9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in modelli simili cui: per il diverti- - tutti i mate- mento, anche ani- riali utilizzati mati; puzzle di sono classificati ogni specie in una voce di- versa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione loro parti nella quale tutti i materiali uti- lizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si pos- sono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbrica- zione di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 96 Lavori diversi; Fabbricazione in fatta eccezione cui tutti i mate- per: riali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex 9601 ed ex Lavori in materie Fabbricazione a 9602 animali, vegetali partire da mate- o minerali da rie da intaglio intaglio lavorate, della medesima voce -------------------------------------------------------------------- ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in (escluse le gra- cui il valore di nate ed articoli tutti i materiali analoghi, le utilizzati non spazzole di pelo eccede il 50% del di martora o di prezzo franco scoiattolo), sco- fabbrica del pro- pe meccaniche per dotto l'impiego a mano; diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per di- pingere, scope di stracci, di spu- gna 9605 Assortimenti da Ogni articolo viaggio per la dell'assortimento toletta persona- deve soddisfare le, per il cucito le condizioni che o la pulizia del- gli sarebbero ap- le calzature o plicabili qualora degli abiti non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento puo' tuttavia incorpo- rare articoli non originari, purche' il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'as- sortimento 9606 Bottoni e bottoni Fabbricazioni in a pressione; di- cui: schetti per bot- - tutti i mate- toni ed altre riali utilizzati parti di bottoni sono classificati o di bottoni a in una voce di- pressione; sboz- versa da quella zi di bottoni del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9608 Penne a sfera, Fabbricazione penne e pennarel- nella quale tutti li (marker) con i materiali uti- punta di feltro; lizzati sono penne stilografi- classificati in che, stilografi e una voce diversa altre penne; sti- da quella del li per duplicato- prodotto. ri; portamine; Tuttavia, possono portapenne, por- essere utilizzati tamatite ed og- pennini o punte getti simili; di pennini clas- parti (compresi sificati alla i cappucci e i stessa voce fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609. 9612 Nastri inchio- Fabbricazioni in tratori per mac- cui: chine da scrivere - tutti i mate- e nastri inchio- riali utilizzati stratori simili, sono classificati inchiostrati o in una voce di- altrimenti prepa- versa da quella rati per lasciare del prodotto; impronte, anche - il valore di montanti su bobi- tutti i materiali ne o in cartucce; utilizzati non cuscinetti per eccede il 50% del timbri, anche prezzo franco impregnati, con o fabbrica del senza scatola prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9613 Accendini Fabbricazione in piezoelettrici cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 9614 Pipe, comprese le Fabbricazione a teste di pipe partire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- Capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione in da collezione o cui tutti i mate- di antichita' riali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto --------------------------------------------------------------------

Protocollo n. 4-Allegato III

ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE -------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) --------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo --------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli ----------------------------------- scambi preferenziali tra...... 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) --------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, grup- di paesi o po di paesi territorio di o territorio di cui i di destina- prodotti sono zione considerati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche e numeri; 9. Massa lorda 10. Fatture numero e tipo di colli (1); (kg) o altra (indicazio- designazione delle merci misura ne facol- (l, mq, ecc.) tativa) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTA- Dichiarazione certificata conforme TORE Documento d'esportazione(2): Io sottoscritto dichiaro Modello ................... n. che le merci di cui sopra Ufficio doganale o ufficio pubblico soddisfano le condizioni competente: richieste per il rilascio Paese o territorio in cui il del presente certificato. certificato e' rilasciato Fatto a .............. Fatto a ........, addi'........ addi' ................ .......................... ........................... (Firma) (Firma) -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa". (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o terri- torio d'esportazione lo richiedono. -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO inviare a: ----------------------------------- Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato () [] e' stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale o dall'autorita' pubblica competente indicata e che i dati ivi contenuti sono esatti. -------------------------------- E' richiesto il controllo della [] non risponde alle condizioni di autenticita' e della regolarita' autenticita' e di regolarita' del presente certificato richieste (si vedano le allegate osservazioni). ......................... ........................... (Fatto a ............... (Fatto a ................ addi' .................) addi' ..................) Timbro Timbro ...................... ...................... (Firma) (Firma) --------------- () Contrassegnare con una X la casella opportuna -------------------------------------------------------------------- NOTE 1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali o delle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione. DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 -------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) --------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo --------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli ----------------------------------- scambi preferenziali tra...... 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) --------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, grup- di paesi o po di paesi territorio di o territorio di cui i di destina- prodotti sono zione considerati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero 9. Massa lor- 10. Fattu- e tipo di colli 1; designazione delle da (kg) o re merci altra (indi- misura (l, cazio- m2, ecc.) ne fa- colta- tiva) 1 Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa". DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddi- sfare a queste condizioni: .................................................................... .................................................................... .................................................................... PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1): .................................................................... .................................................................... .................................................................... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonche' ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. .................................................................... (Fatto a ................,addi') .................................................................... (firma) (1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

Protocollo n. 4-Allegato IV

ALLEGATO IV Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2). .................................................................(3) (Luogo e data) .................................................................(4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (1) Quando la dichiarazione su fattura e' redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non e' redatta da un esportatore autorizzato, si omet- tono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chia- ramente mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la di- spensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dal- l'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Protocollo n. 5-art. 1

PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: (a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunita' europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Protocollo n. 5-art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Protocollo n. 5-art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: (a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; (b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: (a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; (b) i luoghi dove partite di merci sono stare immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; (c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; (d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Protocollo n. 5-art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Protocollo n. 5-art. 5

ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per: - consegnare tutti i documenti o - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Protocollo n. 5-art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: (a) l'"autorita' richiedente"; (b) la misura richiesta; (c) l'oggetto e il motivo della domanda; (d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione; (e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo I. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo n. 5-art. 7

ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Protocollo n. 5-art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Protocollo n. 5-art. 9

ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: (a) possa pregiudicare la sovranita' della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere. 3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo n. 5-art. 10

ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso al documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.

Protocollo n. 5-art. 11

ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.

Protocollo n. 5-art. 12

ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo n. 5-art. 13

ARTICOLO 13 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo n. 5-art. 14

ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunita'. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari dell'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, dall'altra, riuniti a Lussemburgo il 9 aprile 2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato i testi seguenti: l'accordo, i suoi allegati I - VII, ossia: Allegato I - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunita' Allegato II - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunita' Allegato III - Definizione CE di "baby beef" Allegato IVa - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunita' (dazio zero) Allegato IVb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunita' (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) Allegato IVc - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Maceonia di prodotti agricoli originati della Comunita' (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari) Allegato Va - Importazioni nella Comunita' di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Allegato Vb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunita' Allegato VI - Stabilimento: "Servizi finanziari" Allegato VII - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale e i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita' Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti origi- nari" e sui metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 dell'accordo. I plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno preso atto delle dichiarazioni di seguito elencate e allegate al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale delle Comunita' e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29 Dichiarazione unilaterale delle Comunita' relativa all'articolo 76. DICHIARAZIONI CONGIUNTE Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 Le Comunita' europee e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'11% applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sui bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1° gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria. Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunita' europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia: 1. La Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentira' la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia. 2. La Comunita' e' disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sara' avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo. 3. Considerato quanto precede, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 Le Parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste: - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2. b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 118 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 118, l'altra parte puo' avvalersi della procedura di composizione delle controversie. DICHIARAZIONI UNILATERALI Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29 Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio modificato, la Comunita' europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue: - a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli; - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1. Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 76 Per quanto riguarda la riammissione, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di cittadini di altri paesi e di apolidi, la politica della Comunita' europea in materia di rimpatrio si basa sui seguenti elementi principali: - va privilegiato il ritorno volontario; - il rimpatrio nel pese di origine rappresenta il principio fondamentale.

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