DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003, n. 262

Type DPR
Publication 2003-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 aprile 2003;

Visto il successivo parere del Consiglio di Stato n. 2162/2003, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri presso il Ministero delle attivita' produttive, nel quale si esprime parere favorevole in ordine all'istituzione del «responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione» e del «responsabile del coordinamento legislativo»;

Ritenuto, pertanto, per esigenze di uniformita' di assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, di confermare l'istituzione di dette figure, tenuto conto, peraltro, che i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sono stati resi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 137 del 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

6.All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 342

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