DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2003, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/109/CE;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3, e l'articolo 2;
Vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;
Vista la direttiva 76/625/CE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Nell'ambito del sistema statistico nazionale, l'indagine statistica riguardante il potenziale di produzione delle piantagioni delle specie di alberi da frutto indicate al comma 2, stabilita, per l'anno 2002, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, è effettuata, ai sensi del presente decreto, con cadenza quinquennale a decorrere da detto anno.
3.Il campo di applicazione dell'indagine di cui al comma 1 riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato.
4.L'indagine di cui al comma 1 si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle coltivazioni di alberi da frutta delle varie specie di cui al comma 2 o di una o più di esse in associazione con altre specie.
5.L'indagine di cui al comma 1 è condotta per campione con campionamento casuale secondo i criteri fissati all'articolo 3.
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