LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320

Type Legge
Publication 2003-10-24
Ultimo aggiornamento 2003-11-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo-art. 1

ACCORDO SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominati gli "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'", da una parte e, LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, in appresso denominata "Sudafrica" dall'altra, in appresso denominate le "Parti", CONSIDERANDO l'importanza dei legami di amicizia e cooperazione esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e il Sudafrica e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e il Sudafrica desiderano rafforzare ulteriormente tali legami e instaurare relazioni strette e durature basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; RICONOSCENDO i traguardi storici raggiunti dal popolo sudafricano con l'abolizione del regime dell'apartheid e la costituzione di un nuovo ordine politico basato sullo Stato di diritto, sui diritti umani e sulla democrazia; RICONOSCENDO il sostegno politico e finanziario della Comunita' e dei suoi Stati membri a tale processo di trasformazione e transizione politica in Sudafrica; RAMMENTANDO il fermo impegno delle Parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite e i principi democratici e i diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione tra il Sudafrica e la Comunita' europea, firmato il 10 ottobre 1994; RAMMENTANDO il desiderio delle Parti di stabilire rapporti quanto piu' possibile stretti tra il Sudafrica e i paesi ACP-CE della Convenzione di Lome', come dimostrato dalla firma, il 24 aprile 1997, del protocollo che disciplina l'adesione del Sudafrica alla quarta convenzione di Lome' ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995; TENENDO CONTO dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), della necessita' di contribuire all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round e degli sforzi gia' compiuti da entrambe le Parti in tal senso; RAMMENTANDO l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle norme che disciplinano gli scambi internazionali e l'esigenza di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; CONFERMANDO il sostegno e l'incoraggiamento della Comunita' e dei suoi Stati membri al processo di liberalizzazione degli scambi e di ristrutturazione economica attualmente in corso in Sudafrica; RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo sudafricano per garantire lo sviluppo economico e sociale del popolo sudafricano; SOTTOLINEANDO l'importanza che sia l'Unione europea che il Sudafrica attribuiscono ad un'attuazione efficace del Programma di ricostruzione e sviluppo del Sudafrica; CONFERMANDO l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica tra i paesi dell'Africa australe e a favorire la liberalizzazione degli scambi tra detti paesi; TENENDO PRESENTE l'impegno delle Parti inteso a garantire che i loro accordi reciproci non ostacolino il processo di ristrutturazione dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), che collega il Sudafrica a quattro Stati ACP; SOTTOLINEANDO l'importanza che le Parti attribuiscono ai valori e ai principi enunciati nelle dichiarazioni finali della Conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo svoltasi al Cairo nel 1994, del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995 e della quarta Conferenza mondiale sulle donne che ha avuto luogo a Pechino nel 1995; RIBADENDO l'impegno delle Parti a favore dello sviluppo economico e sociale e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare mediante la promozione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia, riguardanti questioni quali la liberta' di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e di quello minorile; RAMMENTANDO l'importanza dell'avvio di un regolare dialogo politico in ambito bilaterale e multilaterale su aspetti di comune interesse, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Obiettivi Gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti: a) fornire un quadro adeguato per il dialogo tra le parti che promuovono lo sviluppo di relazioni strette in tutti i settori considerati dal presente accordo; b) sostenere gli sforzi compiuti dal Sudafrica nel consolidamento delle fondamenta economiche e sociali del suo processo di transizione; c) promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica nell'Africa australe per contribuire ad uno sviluppo economico e sociale armonioso e sostenibile; d) promuovere l'espansione e la reciproca liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali; e) incoraggiare l'inserimento armonioso e progressivo del Sudafrica nell'economia mondiale; f) promuovere la cooperazione tra la Comunita' e il Sudafrica in tutti i settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni, nel loro interesse reciproco.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Elemento fondamentale Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani nonche' l'osservanza dei principi dello Stato di diritto sono alla base della politica interna e internazionale della Comunita' e del Sudafrica e costituiscono un elemento fondamentale del presente accordo. Le Parti ribadiscono altresi' la loro adesione ai principi della sana gestione degli affari pubblici.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Inadempienza 1. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo, puo' adottare le misure del caso. 2. Prima di procedere in tal senso, essa fornisce all'altra Parte, entro 30 giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. 3. Nei casi particolarmente urgenti, si possono adottare le misure del caso senza consultazioni preliminari. Queste misure devono essere rese note immediatamente all'altra Parte e, su richiesta di quest'ultima, possono formare oggetto di consultazioni. Tali consultazioni devono essere convocate entro 30 giorni dalla notifica delle misure. Qualora non si individui una soluzione soddisfacente, la Parte interessata puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie. 4. Ai fini dell'interpretazione corretta e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: i) in una denuncia dell'accordo non conforme alle norme generali del diritto internazionale, o ii) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'articolo 2. 5. Le Parti convengono che per "misure del caso", ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le misure adottate in conformita' del diritto internazionale e che nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Dialogo politico 1. Si istituisce un dialogo politico regolare tra le Parti inteso ad accompagnare e consolidare la loro cooperazione e ad instaurare duraturi vincoli di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) promuovere la conoscenza reciproca tra le Parti e favorire la convergenza di idee; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) sollecitare il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani; d) promuovere la giustizia sociale e contribuire a creare le condizioni necessarie per eliminare la poverta' e tutte le forme di discriminazione. 3. Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti. 4. Il dialogo politico si svolgera' ogni volta che sara' necessario, in particolare: a) a livello ministeriale; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza del Sudafrica, da una parte, e della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contati tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso ogni altra modalita' o a qualsiasi altro livello da concordarsi tra le Parti, che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo. 5. Oltre al dialogo politico bilaterale previsto dal precedente paragrafo, le Parti trarranno il massimo beneficio dal dialogo politico regionale tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe, contribuendo attivamente ad esso, nell'intento di favorire in particolare la pace e la stabilita' della regione. Le Parti interverranno altresi' nel dialogo politico, nel contesto piu' ampio delle relazioni ACP/CE, come previsto e enunciato nei trattati ACP/CE in materia.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Zona di libero scambio 1. La Comunita' europea ed il Sudafrica decidono di stabilire una zona di libero scambio (ZLS) secondo le modalita' del presente accordo e conformemente alle disposizioni dell'OMC. 2. La ZLS e' istituita per un periodo transitorio di un massimo di dodici anni per il Sudafrica e di un massimo di dieci anni per la Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 3. La ZLS riguarda la libera circolazione delle merci in tutti i settori. Il presente accordo copre anche la liberalizzazione degli scambi di servizi e la libera circolazione dei capitali.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Classificazione delle merci La Comunita' utilizza la nomenclatura combinata delle merci per classificare le merci importate dal Sudafrica. Il Sudafrica utilizza il sistema armonizzato per classificare le merci importate dalla Comunita'

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Dazio di base 1. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio effettivamente applicato il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo. 2. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente i loro rispettivi dazi di base, conformemente all'impegno assunto dalle Parti in materia di standstill e roll-back, nonche' le deroghe convenute a questi principi enunciate nell'allegato I. 3. Nei casi in cui l'inizio del processo di smantellamento delle tariffe non coincide con l'entrata in vigore dell'accordo (in particolare per i prodotti che figurano negli elenchi 3, 4 e 5 dell'allegato II, negli elenchi 2, 3, 4 e 6 dell'allegato III, negli elenchi 3, 4, 7 e 8 dell'allegato IV, nell'allegato V, negli elenchi 2, 3 e 5 dell'allegato VI e nell'allegato VII), il dazio rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo o nel dazio applicato erga omnes il primo giorno di attuazione del pertinente programma di smantellamento tariffario, fermo restando che sara' scelto l'importo piu' basso.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Dazi doganali di carattere fiscale Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale, ad eccezione delle accise non discriminatorie, applicate ai prodotti importati e a quelli fabbricati localmente, che sono conformi alle disposizioni dell'articolo 21.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Imposte di effetto equivalente ai dazi doganali All'entrata in vigore dell'accordo la Comunita' e il Sudafrica aboliscono tutte le imposte di effetto equivalente ai dazi doganali sulle loro rispettive importazioni.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Definizione Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti che rientrano nella definizione di prodotti agricoli a titolo del presente accordo.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Abolizione delle tariffe da parte della Comunita' 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti industriali originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendari o seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'86% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 72% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 57% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 43% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 28% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 14% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per un certo numero di prodotti che figurano nel presente elenco, l'abolizione delle tariffe iniziera' quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Essa si realizzera' in tre riduzioni annuali uguali, l'ultima delle quali avra' luogo sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Per un certo numero di prodotti siderurgici che figurano nel presente elenco, la riduzione tariffaria sara' operata su base NPF, in modo da arrivare ad un dazio nullo nel 2004. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato II sono aboliti entro un termine massimo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Per quanto riguarda le componenti per autoveicoli di cui al presente elenco, la tariffa applicata e' ridotta del 50% all'entrata in vigore dell'accordo. Il calendario esatto dell'abolizione, da parte della Comunita', dei dazi di base e delle tariffe sui prodotti che figurano nel presente elenco, sara' stabilito nei secondi sei mesi dell'anno 2000, dopo che entrambe le Parti avranno esaminato le prospettive di ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunita', di cui agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, alla luce - tra l'altro - dei risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 5 dell'allegato II sono riesaminati il quinto anno di attuazione del presente accordo, ai fini di un'eventuale abolizione delle tariffe.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti industriali originari della Comunita', diversi da quelli enumerati nell'allegato III, sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 1 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridoni al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 2 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 3 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 4 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'88% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 63% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 38% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 13% del dazio di base; dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 5 dell'allegato III, sono progressivamente aboliti secondo il calendario incluso in tale allegato. 7. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 6 dell'allegato III, sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, ai fini di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali. Il Sudafrica informera' la Comunita' in merito ai risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana. Esso presentera' proposte per un'ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunita' enumerate negli elenchi 5 e 6 dell'allegato III. Le Parti vaglieranno congiuntamente queste proposte nei secondi sei mesi dell'anno 2000.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Definizione Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica coperti dalla definizione dell'OMC dei prodotti agricoli e della pesca (capitolo 3, 1604,1605 e prodotti 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000)

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 Abolizione delle tariffe da parte della Comunita' 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 91% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'82% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 73% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 64% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tatti i dazi sono ridotti al 36% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 27% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 18% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 9% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'87% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; sete anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'83% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 17% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV e sono applicati conformemente alle condizioni ivi menzionate. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere: (a) l'ampliamento dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV, e (b) la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti agricoli trasformati. Tale riduzione dei dazi puo' aver luogo quando negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica i dazi applicabili ai prodotti di base vengono ridotti o in risposta alle riduzioni derivanti dalle concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 7. I dazi doganali ridotti applicabili a talune importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 6 dell'allegato IV. Tali dazi sono applicati a partire dall'entrata in vigore del presente accordo e conformemente alle condizioni menzionate nel suddetto allegato. 8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti trasformati originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 7 dell'allegato IV sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, in base agli sviluppi futuri della politica agricola comune. 9. Le concessioni tariffarie sui prodotti enumerati nell'elenco 8 dell'allegato IV non sono applicabili poiche' tali prodotti sono coperti da denominazioni UE protette. 10. Le concessioni tariffarie applicabili alle importazioni nella Comunita' dei prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato V sono applicate conformemente alle condizioni ivi menzionate.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 Abolizione delle tariffe da parte del Sudafrica 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti agricoli originari della Comunita' diversi da quelli elencati nell'allegato VI sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 1 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 2 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 3 dell'allegato VI sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'88% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 63% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 38% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 13% del dazio di base; dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunita' enumerati nell'elenco 4 dell'allegato VI sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Sudafrica di prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nell'allegato VII sono progressivamente aboliti parallelamente all'eliminazione dei dazi doganali delle corrispondenti posizioni tariffarie da parte della Comunita'.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 Salvaguardia agricola In deroga alle altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 24, qualora, data la particolare sensibilita' dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti perturbasse o minacciasse di perturbare gravemente i mercati dell'altra Parte, il Consiglio di cooperazione esaminera' immediatamente la questione per trovare una soluzione adeguata. In attesa della decisione del Consiglio di cooperazione e laddove circostanze eccezionali richiedano un'azione immediata, la Parte lesa potra' adottare le misure provvisorie necessarie per limitare o riparare i danni. Nell'adozione di tali misure provvisorie la Parte lesa tiene conto degli interessi di entrambe le Parti.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 Abolizione accelerata delle tariffe da parte del Sudafrica 1. Su richiesta del Sudafrica, la Comunita' esamina le proposte relative ad un calendario accelerato dell'abolizione delle tariffe per le importazioni di prodotti agricoli in Sudafrica, associato all'eliminazione di tutte le restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso il Sudafrica degli stessi prodotti originari della Comunita' europea. 2. Qualora la Comunita' accolga la domanda, i nuovi calendari per l'abolizione delle tariffe e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione si applicano simultaneamente a partire da una data concordata dalle due parti. 3. Qualora la Comunita' respinga la domanda, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente accordo sull'abolizione delle tariffe.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 Clausola di riesame Al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Sudafrica valutano misure supplementari nell'ambito del processo di liberalizzazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, procedono, in particolare ma non esclusivamente, ad un riesame dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui all'elenco 5 dell'allegato II, agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, agli elenchi 5, 6, 7 dell'allegato IV, agli elenchi 1, 2, 3 e 4 dell'allegato V, agli elenchi 4 e 5 dell'allegato VI e all'allegato VII.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 Misure doganali 1. Le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e le misure di effetto equivalente sugli scambi tra il Sudafrica e la Comunita' sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione ne' alcuna misura di effetto equivalente. 3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica non e' introdotto alcun nuovo dazio doganale all'importazione o all'esportazione ne' alcuna imposta di effetto equivalente, mentre quelli gia' applicati non vengono aumentati.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 Politiche agricole 1. Le Parti possono consultarsi regolarmente in seno al Consiglio di cooperazione in merito alla strategia e alle modalita' pratiche delle rispettive politiche agricole. 2. Qualora, nell'attuazione delle rispettive politiche agricole, una delle Parti ritenga necessario modificare le disposizioni del presente accordo; essa ne informa il Consiglio di cooperazione che provvedera' a decidere in proposito. 3. Nel caso in cui la Comunita' o il Sudafrica, in applicazione del paragrafo 2, modifichino le disposizioni previste dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse introducono adeguamenti autorizzati dal Consiglio di cooperazione per mantenere le concessioni per le importazioni originarie dell'altra Parte ad un livello equivalente a quello previsto dal presente accordo.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 Misure fiscali 1. Le Parti si astengono dall'adozione di qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte e i prodotti originari del territorio dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 Unioni doganali e zone di libero scambio 1. L'accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di altre intese tra una delle Parti e i paesi terzi, se non nella misura in cui essi alterano i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di cooperazione si tengono consultazioni tra la Comunita' e il Sudafrica in merito agli accordi che istituiscono o adeguano unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione europea, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Sudafrica.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 Misure antidumping e compensative 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta o influisce sull'adozione, decisa da una delle Parti, di misure antidumping o compensative ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, allegati all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC. 2. Prima che dazi antidumping e compensativi definitivi siano imposti nei confronti di prodotti importati dal Sudafrica, le Parti possono valutare la possibilita' di adottare misure correttive costruttive, ai sensi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 Clausola di salvaguardia 1. Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, la Comunita' o il Sudafrica secondo il caso, puo' adottare misure idonee alle condizioni previste dall'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia o dall'accordo sull'agricoltura allegati all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e secondo le procedure di cui all'articolo 26. 2. Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, quest'ultima puo', dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alla(e) regione(i) interessata(e), secondo le procedure di cui all'articolo 26. 3. Qualora un prodotto sia importato in quantita' e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica di uno o piu' degli altri membri dell'Unione doganale dell'Africa australe, il Sudafrica puo', su richiesta del paese o dei paesi interessati, e dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia, secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 Misure di salvaguardia transitorie 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, il Sudafrica puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, che deroghino alle disposizioni degli articoli 12 e 15, sotto forma di aumento o di reintroduzione di dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in gravi difficolta' derivanti dall'aumento delle importazioni originarie della Comunita' a seguito della riduzione dei dazi di cui agli articoli 12 e 15, in particolare qualora dette difficolta' causino gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Sudafrica ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il livello del dazio di base o delle aliquote del dazio NPF applicate o il 20% ad valorem, a seconda di quale sia il valore piu' basso, e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo di tutte le importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 10% delle importazioni complessive di prodotti industriali originari della Comunita' nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai quattro anni. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni. Questi termini possono essere prolungati eccezionalmente con decisione del Consiglio di cooperazione. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle imposte o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. Il Sudafrica informa il Consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure prima della loro applicazione per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Questa notifica comprende un calendario indicativo relativo all'introduzione e alla successiva abolizione dei dazi doganali da imporre. 7. Se le Parti non raggiungono un accordo riguardante le misure proposte di cui al paragrafo 6 entro 30 giorni dalla suddetta notifica, il Sudafrica puo' adottare le misure idonee per rimediare alla situazione e comunica al Consiglio di cooperazione un calendario definitivo di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal primo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali di importo equivalente. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26 Procedure di salvaguardia 1. Qualora la Comunita' o il Sudafrica attui un meccanismo di vigilanza relativamente alle difficolta' di cui all'articolo 24, il cui obiettivo e' la comunicazione rapida di informazioni sull'andamento dei flussi di scambi, ne informa l'alta Parte e, se necessario, avvia consultazioni con quest'ultima. 2. Nelle circostanze specificate all'articolo 24, prima, di adottare le misure previste da tale articolo o, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Comunita' o il Sudafrica, a seconda dei casi, il piu' rapidamente possibile fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Nella scelta dei provvedimenti da adottare si privilegiano quelli che perturbano meno il funzionamento del presente accordo ed essi sono applicati soltanto nella misura necessaria per prevenire o rimediare ad un danno grave e facilitare l'adeguamento. 4. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 5. Per l'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di cooperazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di cooperazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro tenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice puo' adottare misure adeguate per risolvere il problema. Dette misure devono essere adottate per un periodo non superiore a tre anni e devono contenere elementi che condurranno gradualmente alla loro eliminazione, al piu' tardi, alla fine del periodo fissato. b) Quando circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile ogni informazione preliminare o, a seconda dei casi, ogni esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o il Sudafrica, puo', nelle situazioni definite all'articolo 24, applicare immediatamente le misure di salvaguardia necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27 Eccezioni L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione, al transito e al commercio di beni d'occasione giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, o alle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, quando prevalgono condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28 Norme in materia di origine Le norme in materia di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste dal presente accordo sono definite nel Protocollo 1.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29 Riaffermazione degli obblighi ai sensi del GATS 1. Riconoscendo l'importanza crescente dei servizi per lo sviluppo delle loro economie, nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti sottolineano l'importanza del rispetto rigoroso dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare quanto al principio del trattamento della nazione piu' favorita, nonche' dei suoi protocolli applicabili e impegni allegati. 2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esecuzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS. 3. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi quali figurano in allegato al quarto protocollo del GATS relativo alle telecomunicazioni di base e al quinto protocollo sui servizi finanziari.

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30 Ulteriore liberalizzazione della prestazione di servizi 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per estendere la portata dell'accordo allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di servizi tra di esse. In caso di effettiva estensione dell'accordo il processo di liberalizzazione prevede l'assenza o l'eliminazione di pressoche' qualsiasi discriminazione tra le Parti nei settori di servizi considerati e deve coprire tutti i tipi di prestazione, compresa la prestazione di un servizio: a) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; b) nel territorio di una Parte al consumatore del servizio dell'altra Parte; c) operato da un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio dell'altra Parte; d) operato da un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di detta Parte nel territorio dell'altra Parte. 2. Il Consiglio di cooperazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. 3. In occasione della formulazione di queste raccomandazioni, il Consiglio di cooperazione tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi delle due parti ai sensi del GATS, soprattutto per quanto riguarda l'articolo V in generale e in particolare il paragrafo 3, lettera a), relativo alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione. 4. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 forma oggetto di un.primo esame da parte del Consiglio di cooperazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31 Trasporti marittimi 1. Le Parti cercano di applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali fondati su norme di concorrenza leale. 2. Le Parti decidono di estendere ai cittadini dell'altra Parte e alle navi registrate sul territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla nazione piu' favorita per quanto riguarda il trasporto marittimo di merci, di passeggeri o di entrambi, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico, su basi di concorrenza leale e a condizioni commerciali. 3. Le Parti decidono di considerare il trasporto marittimo, comprese le operazioni intermodali, nel contesto dell'articolo 30, a prescindere da restrizioni legate alla nazionalita' o da accordi conclusi dall'una o dall'altra Parte, che esistono attualmente e che devono essere conformi ai diritti e agli obblighi delle Parti ai sensi dell'accordo GATS.

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32 Pagamenti correnti 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una valuta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra cittadini della Comunita' e del Sudafrica. 2. Il Sudafrica puo' adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1, che liberalizzano i pagamenti correnti, non siano utilizzate dai suoi cittadini per procedere a uscite di capitali non autorizzate.

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33 Movimenti di capitali 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, la Comunita' e il Sudafrica garantiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Sudafrica effettuati in societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare ed eventualmente liberalizzare integralmente il movimento dei capitali tra la Comunita' e il Sudafrica.

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34 Difficolta' della bilancia dei pagamenti Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Sudafrica abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Sudafrica, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o il Sudafrica, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le sottopone il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35 Definizione Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica: (a) gli accordi e le pratiche concertate tra imprese aventi legami orizzontali, le decisioni di associazioni di imprese e gli accordi tra imprese aventi legami verticali, che hanno per effetto di impedire o restringere sostanzialmente il gioco della concorrenza sul territorio della Comunita' o del Sudafrica, a meno che le imprese non possano dimostrare che gli effetti contrari alla concorrenza sono di minore importanza rispetto agli effetti ad essa favorevoli; (b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese del loro potere di mercato su tutto il territorio della Comunita' o del Sudafrica o in una sua parte sostanziale.

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36 Attuazione Se in occasione dell'entrata in vigore del presente accordo l'una o l'altra Parte non ha ancora adottato le normative e regolamentazioni necessarie all'attuazione dell'articolo 35, deve provvedere in merito, nell'ambito delle sue competenze, entro un termine di tre anni.

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37 Misure idonee Se la Comunita' o il Sudafrica ritengono che una determinata pratica sul suo mercato interno sia incompatibile con le condizioni di cui all'articolo 35, e che: (a) tale pratica non e' adeguatamente prevista dalle norme di attuazione di cui all'articolo 36; o (b) in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, la Parte interessata puo' adottare misure idonee conformi alle sue normative, previa consultazione nell'ambito del Consiglio di cooperazione, o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organo. Le misure idonee da adottare rispettano le competenze dell'autorita' garante della concorrenza interessata.

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38 Cortesia attiva 1. Le Parti decidono che, ogniqualvolta che la Commissione o l'autorita' sudafricana garante della concorrenza abbiano motivo di credere che pratiche anticoncorrenziali, accertate a norma dell'articolo 35, si svolgano sul territorio dell'altra autorita' e ledano considerevolmente interessi importanti delle Parti, puo' chiedere all'autorita' in materia di concorrenza dell'altra Parte di adottare le misure correttive idonee ai sensi delle norme sulla concorrenza della suddetta autorita'. 2. Tale richiesta non pregiudica l'avvio di qualsiasi azione giudicata necessaria nell'ambito della normativa in materia di concorrenza dell'autorita' richiedente e non ostacola in alcun modo il potere di decisione o l'indipendenza dell'autorita' interpellata. 3. Fatti salvi le sue funzioni, i suoi diritti e obblighi o la sua indipendenza, l'autorita' in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e della documentazione fornita dall'autorita' richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attivita' anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della Parte che si ritiene danneggiata. 4. Quando la Commissione o l'autorita' sudafricana garante della concorrenza decide di condurre un'inchiesta o intende adottare misure che possano incidere considerevolmente sugli interessi dell'altra Parte, le Parti devono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra, e adoperarsi per trovare una soluzione reciprocamente accettabile alla luce dei rispettivi interessi fondamentali, ciascuna tenendo in debito conto le normative, la sovranita' e l'indipendenza dell'autorita' di concorrenza dell'altra e le considerazioni di cortesia attiva.

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39 Assistenza tecnica La Comunita' fornisce al Sudafrica un'assistenza tecnica per la ristrutturazione della sua legislazione e della sua politica in materia di concorrenza. Quest'assistenza tecnica puo' comportare tra l'alto: (a) scambi di esperti; (b) organizzazione di seminari; (c) attivita' di formazione

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40 Informazioni Le Parti procedono a scambi di informazioni nei limiti consentiti dal rispetto del segreto professionale e del segreto di impresa.

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41 Aiuti pubblici 1. Nella misura in cui puo' incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica, qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci, falsi o minacci di falsare la concorrenza, e che non viene a sostegno di uno o piu' obiettivi specifici di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte, e' incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo. 2. Le Parti decidono che e' nel loro interesse garantire che gli aiuti pubblici siano accordati in modo onesto, equo e trasparente:

Accordo-art. 42

ARTICOLO 42 Misure correttive 1. Se la Comunita' o il Sudafrica ritiene che una pratica particolare sia incompatibile con le disposizioni dell'articolo 41 e che tale pratica arrechi o minacci di arrecare un pregiudizio grave agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, le Parti decidono, qualora detta pratica non sia adeguatamente contemplata dalle norme e dalle procedure esistenti, di iniziare consultazioni allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Queste consultazioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nell'ambito delle loro legislazioni e dei rispettivi impegni internazionali. 2. Ciascuna Parte puo' invitare il Consiglio di cooperazione ad esaminare, nell'ambito di tali consultazioni, gli obiettivi di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte che giustificano la concessione dell'aiuto pubblico di cui all'articolo 41.

Accordo-art. 43

ARTICOLO 43 Trasparenza Ciascuna Parte vigila sulla trasparenza nel settore degli aiuti pubblici. In particolare, su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni sui regimi di aiuti, su singoli casi di aiuto pubblico o sull'importo complessivo e sulla ripartizione degli aiuti accordati. Lo scambio di informazioni tra le Parti tiene conto dei limiti imposti dalle rispettive legislazioni in materia di segreto professionale e di segreto di impresa.

Accordo-art. 44

ARTICOLO 44 Riesame 1. In assenza di norme o procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, le disposizioni degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio del 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC si applicano agli aiuti pubblici e alle sovvenzioni. 2. Il Consiglio di cooperazione valuta periodicamente i risultati conseguiti in questi settori. In particolare, esso continua ad adoperarsi per ricercare una cooperazione e un'intesa sulle misure adottate da ciascuna Parte relativamente all'attuazione dell'articolo 41.

Accordo-art. 45

ARTICOLO 45 Appalti pubblici 1. Le Parti decidono di cooperare affinche' l'accesso ai loro appalti pubblici sia disciplinato da un regime onesto, equo e trasparente. 2. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi realizzati in materia.

Accordo-art. 46

ARTICOLO 46 Proprieta' intellettuale 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente ai massimi standard internazionali. Le Parti attuano l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIP) a decorrere dal 1 gennaio 1996 e si impegnano a rafforzare, se necessario, la protezione prevista nel quadro del suddetto accordo. 2. In caso di difficolta' nel settore della tutela della proprieta' intellettuale che si ripercuotano sugli scambi commerciali, su richiesta dell'una o dell'altra Parte si tengono consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. La Comunita' ed i suoi Stati membri ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli obblighi derivanti dai testi seguenti: (a) Protocollo dell'accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989); (b) Convenzione internazionale sui diritti degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Roma 1961); (c) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1979, modificato nel 1984). 4. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sui TRIP, il Sudafrica puo' considerare favorevolmente l'adesione alle convenzioni multilaterali di cui al paragrafo 3. 5. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli strumenti seguenti: (a) Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, modificato nel 1979); (b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); (c) Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1978); (d) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980); (e) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), OMPI; (f) Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), 1996. 6. Per facilitare l'attuazione del presente articolo, la Comunita' puo' fornire, su richiesta e secondo modalita' e condizioni mutualmente convenute, un'assistenza tecnica alla Repubblica sudafricana, soprattutto per l'elaborazione di leggi e regolamentazioni relative alla tutela e all'applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, alla prevenzione contro l'abuso di questi diritti, all'istituzione e al rafforzamento di uffici nazionali e di altre agenzie incaricate dell'applicazione e della tutela dei diritti, con particolare riguardo alla formazione del personale. 7. Le Parti decidono che, ai fini dell'applicazione del presente accordo, la proprieta' intellettuale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, e i modelli di utilita', i brevetti, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche, i disegni e i modelli industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali o di servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela giuridica delle basi di dati, nonche' la protezione contro la concorrenza sleale, di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale e la protezione delle informazioni riservate sul know-how.

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47 Normalizzazione e valutazione della conformita' Le Parti cooperano nel settore della normalizzazione, della metrologia, della certificazione e dell'assicurazione della qualita' per ridurre le reciproche differenze esistenti in questo campo, eliminare gli ostacoli tecnici e facilitare gli scambi bilaterali. Questa cooperazione comprende: (a) l'adozione di misure, ai sensi delle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, volte a favorire un maggiore ricorso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' internazionali, con particolare riguardo a misure specifiche di carattere settoriale; (b) l'elaborazione di accordi di riconoscimento reciproco della valutazione della conformita' nei settori di interesse economico reciproco; (c) la cooperazione nel campo della gestione e dell'assicurazione della qualita' in un certo numero di settori rilevanti per il Sudafrica; (d) la semplificazione delle misure di assistenza tecnica al Sudafrica destinate a potenziare le sue capacita' in materia di accreditamento, di metrologia e di normalizzazione; (e) lo sviluppo di legami concreti e pratici tra gli organismi di normalizzazione, di accreditamento e di certificazione sudafricani ed europei.

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48 Dogane 1. Le Parti incoraggiano e facilitano la cooperazione tra i loro servizi doganali per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di scambi e la lealta' delle transazioni commerciali. Da una tale cooperazione scaturiscono, in particolare, scambi di informazioni e programmi di formazione. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo e, in particolare, ai sensi dell'articolo 90, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza conformemente alle disposizioni del Protocollo 2 del presente accordo.

Accordo-art. 49

ARTICOLO 49 Statistiche Le Parti decidono di cooperare in questo settore. La cooperazione e' rivolta principalmente all'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistici per permettere il trattamento, secondo basi mutualmente convenute, di dati relativi agli scambi di merci e di servizi nonche', piu' in generale, a tutti i settori contemplati dall'accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Accordo-art. 50

ARTICOLO 50 Introduzione Nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti decidono di sviluppare e promuovere la cooperazione in campo economico e industriale nell'interesse reciproco e dell'intera regione dell'Africa australe, mediante la diversificazione e il potenziamento dei loro legami economici, la promozione dello sviluppo sostenibile delle loro economie, il sostegno ai modelli di cooperazione economica regionale e alla cooperazione tra le piccole e medie imprese, la tutela e il miglioramento della qualita' dell'ambiente, la promozione dell'autonomia economica dei gruppi storicamente svantaggiati, con particolare riguardo alle donne e, infine, mediante la protezione e il potenziamento dei diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Accordo-art. 51

ARTICOLO 51 Industria La cooperazione in questo settore si prefigge di facilitare la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'industria sudafricana stimolandone al tempo stesso la competitivita' e la crescita, nonche' di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra l'industria sudafricana e comunitaria. La cooperazione mira, in particolare, a: (a) incoraggiare la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.); (b) sostenere gli sforzi di ristrutturazione e di ammodernamento dell'industria intrapresi dai settori pubblici e privati del Sudafrica, in condizioni che permettano di garantire la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento economico; (c) incoraggiare lo sviluppo di un ambiente favorevole all'iniziativa privata, allo scopo di stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e d'esportazione; (d) promuovere una migliore utilizzazione delle risorse umane e del potenziale industriale del Sudafrica agevolando in particolare l'accesso al credito e ai mezzi di finanziamento degli investimenti, nonche' sostenendo l'innovazione industriale, il trasferimento di tecnologie, la formazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Accordo-art. 52

ARTICOLO 52 Promozione e protezione degli investimenti La cooperazione tra le Parti si propone di realizzare un contesto che favorisca e promuova gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, sia nazionali che esteri, in particolare migliorando i regimi di protezione e di promozione degli investimenti, il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti. La cooperazione mira in particolare a facilitare e incoraggiare: (a) la conclusione, se del caso, di accordi tra gli Stati membri e il Sudafrica relativi alla promozione e alla protezione degli investimenti; (b) la conclusione, se del caso, di convenzioni tra gli Stati membri e il Sudafrica contro la doppia imposizione; (c) lo scambio di informazioni riguardanti le possibilita' di investimenti; (d) l'opera di armonizzazione e semplificazione delle procedure e delle pratiche amministrative nel settore degli investimenti; (e) il sostegno, mediante gli strumenti adeguati, alla promozione e all'incoraggiamento degli investimenti in Sudafrica e nell'Africa australe.

Accordo-art. 53

ARTICOLO 53 Sviluppo degli scambi 1. Le Parti si impegnano a sviluppare, diversificare e aumentare gli scambi reciproci e a migliorare la competitivita' delle produzioni sudafricane sui mercati nazionali, regionali e internazionali. 2. La cooperazione nel settore dello sviluppo degli scambi si concentra sulle seguenti iniziative: (a) l'elaborazione di strategie di sviluppo commerciale adeguate e la creazione di un ambiente commerciale favorevole alla competitivita'; (b) lo sviluppo delle capacita' e la valorizzazione delle risorse umane e delle qualificazioni professionali nell'ambito del commercio e dei servizi di sostegno nei settori sia pubblico che privato, ivi compresa la forza lavoro; (c) gli scambi di informazioni sulle esigenze del mercato; (d) il trasferimento di know how e di tecnologie tramite investimenti e la creazione di joint venture; (e) lo sviluppo del settore privato interessato alle attivita' commerciali, in particolare delle piccole e medie imprese; (f) la creazione, l'adattamento e il rafforzamento di organizzazioni dedite allo sviluppo degli scambi e dei servizi di sostegno; (g) la cooperazione regionale a favore dello sviluppo degli scambi nonche' di infrastrutture e servizi commerciali nell'Africa australe.

Accordo-art. 54

ARTICOLO 54 Microimprese e piccole e medie imprese Le Parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le microimprese (MI) e le piccole e medie imprese (PMI) del Sudafrica e a promuovere la cooperazione tra le PMI della Comunita' e del Sudafrica come pure dell'Africa australe in forme rispettose della parita' uomo-donna. Le Parti si impegnano in particolare a: (a) collaborare, se necessario, per realizzare un quadro giuridico, amministrativo, istituzionale, tecnico, fiscale e finanziario favorevole alla creazione e all'espansione delle PMI e delle MI; (b) fornire l'assistenza necessaria alle PMI e alle MI, indipendentemente dal loro statuto giuridico, in settori quali il finanziamento, la formazione professionale, la tecnologia e le tecniche di commercializzazione; (c) fornire assistenza alle imprese, alle organizzazioni, ai dirigenti e alle agenzie prestatrici di servizi di cui alla lettera b) attraverso iniziative adeguate di sostegno tecnico, scambio di informazioni e sviluppo di capacita'; (d) creare e facilitare i legami adeguati tra gli operatori privati del Sudafrica, dell'Africa australe e della Comunita' per migliorare i flussi di informazioni (relativamente alla formulazione e all'attuazione di strategie, alla congiuntura e agli sbocchi commerciali, alla costituzione di reti, alla creazione di joint vetture e al trasferimento di competenze).

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55 Societa' dell'informazioni Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), da esse ritenuto un settore chiave della societa' moderna e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per conseguire il traguardo di una societa' dell'informazione. Le comunicazioni in questo contesto includono le tecnologie nei settori delle poste, della tele e radiodiffusione, delle telecomunicazioni e dell'informazione. La cooperazione mira a: (a) migliorare l'accesso degli enti pubblici e privati sudafricani ai mezzi di comunicazione, alle tecnologie dell'elettronica e dell'informazione attraverso il sostegno allo sviluppo di reti di infrastrutture, alla valorizzazione delle risorse umane e all'elaborazione di politiche adeguate concernenti la societa' dell'informazione in Sudafrica; (b) promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe in questo settore, in particolare nell'ambito delle tecnologie satellitari; (c) affrontare le sfide rappresentate dalla globalizzazione, dalle nuove tecnologie, dai processi di ristrutturazione istituzionale e settoriale e dal divario crescente tra servizi di informazione di base e servizi avanzati. 2. La cooperazione comprende in particolare: (a) il dialogo su vari aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le questioni di regolamentazione e la politica del settore delle comunicazioni. (b) gli scambi di informazioni e l'eventuale assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di normalizzazione, di valutazione e di certificazione della conformita' delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nonche' di utilizzo delle frequenze; (c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e lo sviluppo di nuovi impianti, in particolare riguardo all'interconnessione delle reti e all'interoperabilita' delle applicazioni; (d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla societa' dell'informazione; (e) l'accesso delle organizzazioni sudafricane ai progetti o programmi della Comunita' sulla base delle intese che si applicano ai diversi settori considerati, e l'accesso, alle stesse condizioni, delle organizzazioni dell'Unione europea alle operazioni avviate dal Sudafrica.

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56 Cooperazione nel settore postale La cooperazione in questo settore comprende: (a) lo scambio di informazioni e il dialogo nel settore postale, con particolare riguardo alle attivita' regionali e internazionali, agli aspetti di regolamentazione e alle decisioni di politica in materia; (b) l'assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di norme operative e di valorizzazione delle risorse umane; (c) la promozione e l'attuazione di progetti comuni, ivi comprese attivita' di ricerca, in materia di sviluppo tecnologico nel settore.

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57 Energia 1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a: (a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a fonti di energia economicamente convenienti, affidabili e sostenibili; (b) riorganizzare e modernizzare i sottosettori di produzione, distribuzione e consumo dell'energia per ottimizzare la prestazione di servizi adeguati in termini di efficienza economica, di sviluppo sociale e di accettabilita' per l'ambiente; (c) favorire la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe per utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente secondo criteri di efficienza e di compatibilita' con la tutela dell'ambiente. 2. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici: (a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche e di infrastrutture adeguate in Sudafrica; (b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico del Sudafrica; (c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricita' e dei combustibili liquidi; (d) favorire lo sviluppo di capacita' a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica; (e) sviluppare forme nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture, in particolare per l'approvvigionamento energetico delle zone rurali; (f) favorire l'uso razionale dell'energia, soprattutto promuovendo l'efficacia dei sistemi energetici; (g) promuovere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente; (h) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58 Settore minerario e minerali 1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a: (a) sostenere e promuovere i provvedimenti politici volti a migliorare le norme di salute e sicurezza nell'industria mineraria e le condizioni di lavoro; (b) rendere accessibili le informazioni riguardanti le risorse minerali e la geoscienza per permettere le attivita' di prospezione e gli investimenti nel settore minerario. La cooperazione deve anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI (e i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati); (c) sostenere politiche che assicurino lo svolgimento delle attivita' minerarie nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, tenendo conto delle condizioni specifiche del paese e delle caratteristiche del settore minerario; (d) cooperare nella ricerca e sviluppo di tecnologie relative all'estrazione mineraria e ai minerali. 2. La cooperazione riguarda le attivita' intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'unita' di coordinamento minerario della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe (SADC).

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59 Trasporti 1. La cooperazione in questo settore mira a: (a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a modi di trasporto economicamente convenienti, sicuri e affidabili nonche' a promuovere i flussi di merci nel paese favorendo lo sviluppo di reti di infrastrutture e di sistemi di trasporto intermodali sostenibili dal punto di vista economico e ambientale; (b) favorire la cooperazione fra i paesi dell'Africa australe per creare una rete di trasporti sostenibile adeguata alle esigenze della regione. 2. La cooperazione si concentra sui seguenti obiettivi specifici; (a) contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; (b) migliorare gradualmente le condizioni del trasporto aereo, ferroviario, stradale e multimodale come pure la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti nonche' del traffico marittimo e aereo; (c) potenziare la sicurezza del traffico aereo e marittimo aumentando gli aiuti alla navigazione e alla formazione per permettere l'attuazione di programmi efficienti.

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 Turismo 1. Le Parti cooperano allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'industria del turismo competitiva. In questo contesto, le Parti decidono in particolare di: (a) stimolare lo sviluppo del settore del turismo in quanto generatore di crescita e di emancipazione economica, nonche' fonte di occupazione e di valuta straniera; (b) adoperarsi per attuare un'alleanza strategica che associ interessi pubblici, privati e comunitari per garantire lo sviluppo sostenibile del turismo; (c) effettuare operazioni congiunte in settori quali lo sviluppo dei prodotti e dei mercati, la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento delle strutture istituzionali; (d) collaborare in attivita' di formazione e di sviluppo di capacita' nel settore del turismo per migliorare la qualita' dei servizi; (e) collaborare per promuovere e sviluppare il turismo a livello locale tramite progetti pilota nelle zone rurali; (f) facilitare la libera circolazione dei turisti. 2. Le Parti decidono di basare la cooperazione in materia di turismo in particolare sui seguenti orientamenti; (a) rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali; (b) valorizzare il patrimonio culturale; (c) favorire la formazione, il trasferimento di know how e la sensibilizzazione in materia presso la popolazione nel suo complesso; (d) garantire un'interazione positiva tra il turismo e la protezione dell'ambiente; (e) promuovere la cooperazione regionale nell'Africa australe.

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 Agricoltura 1. La cooperazione in questo settore mira a favorire lo sviluppo integrato, armonioso e sostenibile delle zone rurali in Sudafrica. Essa si propone in particolare di: (a) modernizzare e ristrutturare, se necessario, il settore agricolo, anche attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e di immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; (b) promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della competitivita' degli agricoltori appartenenti ai gruppi precedentemente svantaggiati e fornire i servizi agricoli adeguati al riguardo; (c) diversificare e sviluppare le produzioni e gli sbocchi sui mercati esteri; (d) garantire e sviluppare una cooperazione in campo veterinario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura; (e) esaminare misure destinate ad armonizzare le norme e gli standard in campo veterinario e fitosanitario per facilitare il commercio, tenendo conto delle normative vigenti presso entrambe le Parti e delle norme dell'OMC. 2. La cooperazione avviene, in particolare, mediante il trasferimento di know how, la creazione di joint venture e la realizzazione di programmi volti allo sviluppo di capacita'.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Pesca La cooperazione in questo settore mira a favorire la gestione e l'utilizzo sostenibili delle risorse della pesca tenendo conto degli interessi a lungo termine delle due Parti. Essa si realizzera' mediante lo scambio di informazioni e l'elaborazione e l'attuazione di intese che potranno riguardare le aspirazioni delle Parti in campo economico, commerciale, scientifico, tecnico e in materia di sviluppo. Queste intese formeranno oggetto di un accordo sulla pesca distinto e reciprocamente vantaggioso che le Parti si impegnano, nella misura del possibile, a concludere quanto prima.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Servizi Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dei servizi, in generale, e nei settori bancario, assicurativo e degli altri servizi finanziari, in particolare, mediante le seguenti azioni specifiche: (a) promozione degli scambi di servizi; (b) scambio, se del caso, di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano il settore dei servizi delle due parti; (c) potenziamento dei servizi finanziari e del controllo finanziario sul piano della contabilita', della revisione contabile, del monitoraggio e della regolamentazione, ad esempio promuovendo la realizzazione di programmi di formazione.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori Le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore della politica dei consumatori e della protezione della loro salute, perseguendo gli obiettivi seguenti: (a) realizzare sistemi di informazione reciproca sui prodotti pericolosi vietati sui loro territori; (b) scambiare informazioni e comunicare le loro esperienze riguardo all'attuazione e al funzionamento di sistemi di vigilanza dei prodotti dopo l'immissione sul mercato e di sicurezza dei prodotti; (c) informare meglio i consumatori, soprattutto in materia di prezzi, di caratteristiche dei prodotti e di prestazione dei servizi; (d) incoraggiare gli scambi tra rappresentanti degli interessi dei consumatori; (e) aumentare la compatibilita' delle politiche e dei sistemi di tutela dei consumatori; (f) scambiare informazioni riguardanti la sensibilizzazione dei consumatori, in particolare mediante iniziative nel campo dell'informazione e dell'istruzione; (g) notificare reciprocamente l'applicazione delle leggi in materia e collaborare nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose o sleali; (h) scambiare informazioni su strumenti effettivi che permettano di risarcire i danni subiti dai consumatori vittime di attivita' illegali.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 Obiettivi 1. La cooperazione allo sviluppo tra la Comunita' e il Sudafrica si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato, in appoggio alle politiche e alle riforme adottate dalle autorita' nazionali. 2. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, in particolare, allo sviluppo economico e sociale sostenibile e armonioso del Sudafrica, al suo inserimento nell'economia mondiale e al consolidamento delle basi di una societa' democratica e di uno Stato di diritto, nel rispetto dei diritti dell'uomo, nei loro aspetti politici, sociali e culturali, e delle liberta' fondamentali. 3. In questo contesto, il sostegno ad azioni di lotta contro la poverta' deve essere considerato prioritario.

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66 Priorita' 1. La cooperazione allo sviluppo riguarda soprattutto; (a) l'appoggio alle politiche e agli strumenti volti all'integrazione progressiva dell'economia sudafricana nell'economia e nel commercio mondiali, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo di un settore privato sostenibile, alla cooperazione e all'integrazione regionali. In questo contesto, un'attenzione particolare verra' rivolta al sostegno alle azioni di adeguamento necessarie nella regione in seguito all'istituzione di una zona di libero scambio ai sensi del presente accordo, con particolare riguardo all'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). (b) il miglioramento delle condizioni di vita e della prestazione dei servizi sociali di base; (c) il sostegno alla democratizzazione, alla tutela dei diritti dell'uomo, ad una sana gestione degli affari pubblici, al rafforzamento della societa' civile e alla sua integrazione nel processo di sviluppo. 2. Si rivolgera' attenzione a promuovere il dialogo e il partenariato tra le autorita' pubbliche e i partner non governativi nel settore dello sviluppo. 3. I programmi sono imperniati sulle esigenze di base dei gruppi precedentemente svantaggiati e tengono conto delle questioni di parita' uomo-donna e ambientali legate allo sviluppo.

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67 Beneficiari ammissibili I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo puo' essere ammissibile qualora lo decidano le due parti.

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68 Strumenti e metodi 1. Gli strumenti che possono essere attuati nell'ambito delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 66 comprendono in particolare gli studi, l'assistenza tecnica, le azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture e lavori nonche' le missioni di valutazione e di controllo. 2. I finanziamenti comunitari, in valute estere o in valuta locale, secondo la necessita' e la natura dell'operazione, possono coprire; (a) le spese del bilancio nazionale che mirano a sostenere le riforme e l'attuazione delle politiche nei settori prioritari identificati nel quadro di un dialogo politico; (b) gli investimenti (ad eccezione dell'acquisto di edifici) e le attrezzature; (c) in alcuni casi, le spese ricorrenti, in particolare quando un programma e' attuato da un partner non governativo. 3. Un contributo dei partner di cui all'articolo 67 e' richiesto, di norma, per ogni azione di cooperazione. La natura e l'importo di questo contributo devono essere adattati alle possibilita' del partner e alla natura delle azioni. 4. Potra' essere richiesto un certo grado di coerenza e di complementarita' con altri donatori, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea. 5. Le due parti adotteranno misure adeguate affinche' il carattere comunitario della cooperazione allo sviluppo avviata a titolo del presente accordo sia generalmente noto e conosciuto.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69 Programmazione 1. La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi specifici, che scaturira' dalle priorita' definite all'articolo 66 e che precisera' le modalita' per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo e delle azioni relative durante un periodo di riferimento, si effettua nel quadro di un dialogo stretto tra la Comunita' e il governo sudafricano, con il concorso della Banca europea per gli investimenti. Il risultato di questo dialogo sulla programmazione verra' sistematizzato in un Programma indicativo pluriennale firmato dalle due parti. 2. Le procedure operative dettagliate e le disposizioni per l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo sono allegate al Programma indicativo pluriennale.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70 Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti 1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all'articolo 80, o di qualsiasi altro beneficiario ammissibile di cui all'articolo 67. 2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili. 3. La valutazione delle azioni di sviluppo e' effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunita'.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71 Proposta e decisione di finanziamento 1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner richiedente. 2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunita'.

Accordo-art. 72

ARTICOLO 72 Accordi di finanziamento 1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunita' e' coperto da: (a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome della Comunita', e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da (b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore definito nell'articolo 67 incaricato di realizzare il progetto o programma. 2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.

Accordo-art. 73

ARTICOLO 73 Ammissibilita' degli assegnatari di appalti e delle forniture 1. La partecipazione alle gare d'appalto e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, del Sudafrica e dei paesi ACP. Essa puo' essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente giustificati e allo scopo di ottenere un rapporto costo/efficacia ottimale. 2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono essere originarie di altri paesi.

Accordo-art. 74

ARTICOLO 74 Amministrazione aggiudicatrice 1. I contratti di lavori, di forniture e di servizi sono preparati, negoziati e stipulati con il beneficiario ammissibile, in accordo e in collaborazione con la Commissione. 2. Il beneficiario ammissibile puo' chiedere alla Commissione di preparare, negoziare e stipulare contratti di servizi in suo nome, direttamente o tramite la sua agenzia competente.

Accordo-art. 75

ARTICOLO 75 Procedure di aggiudicazione degli appalti Le procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto o di contratti finanziati dalla Comunita' sono definite nelle clausole generali allegate agli accordi di finanziamento.

Accordo-art. 76

ARTICOLO 76 Condizioni e regolamenti generali L'attribuzione e l'esecuzione dei contratti di lavori, di forniture e di servizi finanziati dalla Comunita' sono disciplinate dal presente accordo, nonche' dai rispettivi regolamenti generali per i contratti di lavori, di forniture e di servizi e dalle rispettive condizioni generali, adottati con decisione del Consiglio di cooperazione.

Accordo-art. 77

ARTICOLO 77 Composizione delle controversie Qualsiasi controversia sorta tra il Sudafrica e un aggiudicatario di appalto, un fornitore o un prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto finanziato dalla Comunita' sono regolati mediante arbitrato, secondo le norme procedurali di conciliazione e di arbitrato dei contratti, adottate con decisione del Consiglio di cooperazione.

Accordo-art. 78

ARTICOLO 78 Regime fiscale e doganale 1. Il governo del Sudafrica accorda a tutti i contratti finanziati dalla Comunita' l'esenzione completa dai dazi fiscali e doganali e/o dalle imposte di effetto equivalente. 2. I dettagli del regime di cui al precedente paragrafo 1 sono stabiliti tramite uno scambio di lettere tra il governo sudafricano e la Commissione.

Accordo-art. 79

ARTICOLO 79 Ordinatore principale La Commissione nomina un Ordinatore principale incaricato di gestire le risorse messe a disposizione dalla Comunita' per la cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti 1. Il governo sudafricano nomina un Ordinatore nazionale incaricato di rappresentarlo in tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Commissione che formano oggetto di un accordo di finanziamento tra il Sudafrica e la Comunita'. E' anche designato un delegato ai pagamenti. 2. Gli obblighi e i compiti dell'Ordinatore principale, dell'Ordinatore nazionale e del delegato ai pagamenti sono stabiliti mediante uno scambio di strumenti tra il governo sudafricano e la Commissione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari della Commissione applicabili agli accordi preferenziali.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 Capo delegazioni 1. La Commissione e' rappresentata in Sudafrica dal capo delegazione che garantisce, assieme all'Ordinatore nazionale, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio della cooperazione finanziaria e tecnica, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle disposizioni del presente accordo. Il capo delegazione ha, in particolare, il potere di facilitare e accelerare la preparazione, la valutazione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi. 2. Il governo del Sudafrica accorda al capo delegazione e ai funzionari della Commissione nominati in Sudafrica i privilegi e le immunita' previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. 3. Nella definizione dei compiti e degli obblighi dell'Ordinatore nazionale e del capo delegazione, le Parti devono vegliare a cio' che i progetti e i programmi siano il piu' possibile gestiti a livello locale, nonche' alla loro compatibilita' e alla loro coerenza con le prassi che si applicano negli altri paesi ACP.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 Monitoraggio e valutazione 1. Il monitoraggio e la valutazione hanno per oggetto la valutazione esterna delle azioni di sviluppo (preparazione, attuazione e fasi successive), allo scopo di una maggiore efficacia nell'elaborazione delle azioni in corso e future. Tale attivita' e' effettuata congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunita'. 2. Il monitoraggio e la valutazione della cooperazione sono effettuati congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunita'. Si possono tenere consultazioni annuali per valutare i progressi compiuti e decidere le misure da prendere per adattare e migliorare l'attuazione del Programma indicativo pluriennale e per preparare le azioni future.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Scienza e tecnologia Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Per il conseguimento di questo obiettivo sono state definite modalita' dettagliate in un accordo a parte, entrato in vigore nel novembre 1997.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Ambiente 1. Le Parti collaborano per arrivare a uno sviluppo sostenibile mediante l'uso razionale delle risorse naturali non rinnovabili e l'uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, cosi' da promuovere la tutela dell'ambiente, lottare contro il suo deterioramento e tenere sotto controllo l'inquinamento. Le Parti mirano a migliorare la qualita' dell'ambiente e collaborano per combattere i problemi ambientali a livello internazionale. 2. Le Parti rivolgono particolare attenzione allo sviluppo delle capacita' di gestione dell'ambiente. Esse avviano un dialogo volto a individuare le priorita' ambientali. Si esaminera' l'impatto delle precedenti politiche sudafricane sulle condizioni ambientali prendendo, nella misura del possibile, i provvedimenti necessari per rimediare alla situazione. 3. La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti aspetti: questioni connesse allo sviluppo urbano e all'uso delle terre per scopi agricoli e non agricoli; desertificazione; gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le scorie nucleari; gestione dei prodotti chimici pericolosi; conservazione e uso sostenibile della diversita' biologica; gestione sostenibile delle risorse forestali; controllo della qualita' dell'acqua; controllo dell'inquinamento di origine industriale e non industriale; controllo dell'inquinamento costiero e marino e gestione delle risorse marine; gestione integrata dei bacini idrografici, compresi i bacini fluviali internazionali; gestione della domanda di risorse idriche e questioni connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Cultura 1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la conoscenza e la comprensione delle diversita' culturali in Sudafrica e nell'Unione europea. Esse elimineranno gli ostacoli alla comunicazione e alla cooperazione interculturali e promuoveranno la consapevolezza dell'interdipendenza fra popoli di diverse culture. Le Parti incoraggeranno le popolazioni del Sudafrica e dell'Unione europea a partecipare al processo di arricchimento culturale reciproco. 2. I contatti culturali mireranno a preservare e ad arricchire il patrimonio culturale nonche' a produrre e a diffondere beni e servizi culturali. Ci si avvarra' per quanto possibile dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture nazionali, regionali e interregionali al fine di agevolare i contatti culturali, promuovendo nel contempo il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi. 3. Le Parti collaboreranno nel quadro delle manifestazioni culturali e degli scambi fra istituzioni e associazioni del Sudafrica e dell'Unione europea.

Accordo-art. 86

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