LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320

Type Legge
Publication 2003-10-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo-art. 1

ACCORDO SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominati gli "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'", da una parte e, LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, in appresso denominata "Sudafrica" dall'altra, in appresso denominate le "Parti", CONSIDERANDO l'importanza dei legami di amicizia e cooperazione esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e il Sudafrica e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e il Sudafrica desiderano rafforzare ulteriormente tali legami e instaurare relazioni strette e durature basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; RICONOSCENDO i traguardi storici raggiunti dal popolo sudafricano con l'abolizione del regime dell'apartheid e la costituzione di un nuovo ordine politico basato sullo Stato di diritto, sui diritti umani e sulla democrazia; RICONOSCENDO il sostegno politico e finanziario della Comunita' e dei suoi Stati membri a tale processo di trasformazione e transizione politica in Sudafrica; RAMMENTANDO il fermo impegno delle Parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite e i principi democratici e i diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione tra il Sudafrica e la Comunita' europea, firmato il 10 ottobre 1994; RAMMENTANDO il desiderio delle Parti di stabilire rapporti quanto piu' possibile stretti tra il Sudafrica e i paesi ACP-CE della Convenzione di Lome', come dimostrato dalla firma, il 24 aprile 1997, del protocollo che disciplina l'adesione del Sudafrica alla quarta convenzione di Lome' ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995; TENENDO CONTO dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), della necessita' di contribuire all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round e degli sforzi gia' compiuti da entrambe le Parti in tal senso; RAMMENTANDO l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle norme che disciplinano gli scambi internazionali e l'esigenza di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; CONFERMANDO il sostegno e l'incoraggiamento della Comunita' e dei suoi Stati membri al processo di liberalizzazione degli scambi e di ristrutturazione economica attualmente in corso in Sudafrica; RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo sudafricano per garantire lo sviluppo economico e sociale del popolo sudafricano; SOTTOLINEANDO l'importanza che sia l'Unione europea che il Sudafrica attribuiscono ad un'attuazione efficace del Programma di ricostruzione e sviluppo del Sudafrica; CONFERMANDO l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica tra i paesi dell'Africa australe e a favorire la liberalizzazione degli scambi tra detti paesi; TENENDO PRESENTE l'impegno delle Parti inteso a garantire che i loro accordi reciproci non ostacolino il processo di ristrutturazione dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), che collega il Sudafrica a quattro Stati ACP; SOTTOLINEANDO l'importanza che le Parti attribuiscono ai valori e ai principi enunciati nelle dichiarazioni finali della Conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo svoltasi al Cairo nel 1994, del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995 e della quarta Conferenza mondiale sulle donne che ha avuto luogo a Pechino nel 1995; RIBADENDO l'impegno delle Parti a favore dello sviluppo economico e sociale e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare mediante la promozione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia, riguardanti questioni quali la liberta' di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e di quello minorile; RAMMENTANDO l'importanza dell'avvio di un regolare dialogo politico in ambito bilaterale e multilaterale su aspetti di comune interesse, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Obiettivi Gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti: a) fornire un quadro adeguato per il dialogo tra le parti che promuovono lo sviluppo di relazioni strette in tutti i settori considerati dal presente accordo; b) sostenere gli sforzi compiuti dal Sudafrica nel consolidamento delle fondamenta economiche e sociali del suo processo di transizione; c) promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica nell'Africa australe per contribuire ad uno sviluppo economico e sociale armonioso e sostenibile; d) promuovere l'espansione e la reciproca liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali; e) incoraggiare l'inserimento armonioso e progressivo del Sudafrica nell'economia mondiale; f) promuovere la cooperazione tra la Comunita' e il Sudafrica in tutti i settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni, nel loro interesse reciproco.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Elemento fondamentale Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani nonche' l'osservanza dei principi dello Stato di diritto sono alla base della politica interna e internazionale della Comunita' e del Sudafrica e costituiscono un elemento fondamentale del presente accordo. Le Parti ribadiscono altresi' la loro adesione ai principi della sana gestione degli affari pubblici.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Inadempienza 1. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo, puo' adottare le misure del caso. 2. Prima di procedere in tal senso, essa fornisce all'altra Parte, entro 30 giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. 3. Nei casi particolarmente urgenti, si possono adottare le misure del caso senza consultazioni preliminari. Queste misure devono essere rese note immediatamente all'altra Parte e, su richiesta di quest'ultima, possono formare oggetto di consultazioni. Tali consultazioni devono essere convocate entro 30 giorni dalla notifica delle misure. Qualora non si individui una soluzione soddisfacente, la Parte interessata puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie. 4. Ai fini dell'interpretazione corretta e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: i) in una denuncia dell'accordo non conforme alle norme generali del diritto internazionale, o ii) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'articolo 2. 5. Le Parti convengono che per "misure del caso", ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le misure adottate in conformita' del diritto internazionale e che nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Dialogo politico 1. Si istituisce un dialogo politico regolare tra le Parti inteso ad accompagnare e consolidare la loro cooperazione e ad instaurare duraturi vincoli di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) promuovere la conoscenza reciproca tra le Parti e favorire la convergenza di idee; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) sollecitare il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani; d) promuovere la giustizia sociale e contribuire a creare le condizioni necessarie per eliminare la poverta' e tutte le forme di discriminazione. 3. Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti. 4. Il dialogo politico si svolgera' ogni volta che sara' necessario, in particolare: a) a livello ministeriale; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza del Sudafrica, da una parte, e della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contati tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso ogni altra modalita' o a qualsiasi altro livello da concordarsi tra le Parti, che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo. 5. Oltre al dialogo politico bilaterale previsto dal precedente paragrafo, le Parti trarranno il massimo beneficio dal dialogo politico regionale tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe, contribuendo attivamente ad esso, nell'intento di favorire in particolare la pace e la stabilita' della regione. Le Parti interverranno altresi' nel dialogo politico, nel contesto piu' ampio delle relazioni ACP/CE, come previsto e enunciato nei trattati ACP/CE in materia.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Zona di libero scambio 1. La Comunita' europea ed il Sudafrica decidono di stabilire una zona di libero scambio (ZLS) secondo le modalita' del presente accordo e conformemente alle disposizioni dell'OMC. 2. La ZLS e' istituita per un periodo transitorio di un massimo di dodici anni per il Sudafrica e di un massimo di dieci anni per la Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 3. La ZLS riguarda la libera circolazione delle merci in tutti i settori. Il presente accordo copre anche la liberalizzazione degli scambi di servizi e la libera circolazione dei capitali.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Classificazione delle merci La Comunita' utilizza la nomenclatura combinata delle merci per classificare le merci importate dal Sudafrica. Il Sudafrica utilizza il sistema armonizzato per classificare le merci importate dalla Comunita'

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Dazio di base 1. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio effettivamente applicato il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo. 2. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente i loro rispettivi dazi di base, conformemente all'impegno assunto dalle Parti in materia di standstill e roll-back, nonche' le deroghe convenute a questi principi enunciate nell'allegato I. 3. Nei casi in cui l'inizio del processo di smantellamento delle tariffe non coincide con l'entrata in vigore dell'accordo (in particolare per i prodotti che figurano negli elenchi 3, 4 e 5 dell'allegato II, negli elenchi 2, 3, 4 e 6 dell'allegato III, negli elenchi 3, 4, 7 e 8 dell'allegato IV, nell'allegato V, negli elenchi 2, 3 e 5 dell'allegato VI e nell'allegato VII), il dazio rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive previste dall'accordo consiste nel dazio di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo o nel dazio applicato erga omnes il primo giorno di attuazione del pertinente programma di smantellamento tariffario, fermo restando che sara' scelto l'importo piu' basso.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Dazi doganali di carattere fiscale Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale, ad eccezione delle accise non discriminatorie, applicate ai prodotti importati e a quelli fabbricati localmente, che sono conformi alle disposizioni dell'articolo 21.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Imposte di effetto equivalente ai dazi doganali All'entrata in vigore dell'accordo la Comunita' e il Sudafrica aboliscono tutte le imposte di effetto equivalente ai dazi doganali sulle loro rispettive importazioni.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Definizione Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti che rientrano nella definizione di prodotti agricoli a titolo del presente accordo.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Abolizione delle tariffe da parte della Comunita' 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti industriali originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendari o seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'86% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 72% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 57% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 43% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 28% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 14% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per un certo numero di prodotti che figurano nel presente elenco, l'abolizione delle tariffe iniziera' quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Essa si realizzera' in tre riduzioni annuali uguali, l'ultima delle quali avra' luogo sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Per un certo numero di prodotti siderurgici che figurano nel presente elenco, la riduzione tariffaria sara' operata su base NPF, in modo da arrivare ad un dazio nullo nel 2004. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato II sono aboliti entro un termine massimo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Per quanto riguarda le componenti per autoveicoli di cui al presente elenco, la tariffa applicata e' ridotta del 50% all'entrata in vigore dell'accordo. Il calendario esatto dell'abolizione, da parte della Comunita', dei dazi di base e delle tariffe sui prodotti che figurano nel presente elenco, sara' stabilito nei secondi sei mesi dell'anno 2000, dopo che entrambe le Parti avranno esaminato le prospettive di ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunita', di cui agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, alla luce - tra l'altro - dei risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 5 dell'allegato II sono riesaminati il quinto anno di attuazione del presente accordo, ai fini di un'eventuale abolizione delle tariffe.

Accordo-art. 12

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