LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320

Type Legge
Publication 2003-10-24
Ultimo aggiornamento 2003-11-21
State In force
Source Normattiva
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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO SULLE NORME D'ORIGINE Le parti concordano i requisiti di lavorazione contenuti nell'allegato II, fatto salvo un numero limitato di emendamenti richiesti dal Sudafrica, che le parti si impegnano ad esaminare prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO SULLE NORME D'ORIGINE Per l'applicazione dell'articolo 37 del presente protocollo, la Commissione e' disposta a esaminare qualsiasi richiesta di deroga rispetto alle norme d'origine presentata dal Sudafrica dopo la firma dell'accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Il Sudafrica accetta come prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. Il Sudafrica accetta come prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente Accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL CUMULO CON IL SUDAFRICA AI SENSI DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE In base alle disposizioni sul cumulo comprese nel Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, la Commissione europea proporra' agli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati ACP disposizioni adeguate ai sensi dell'articolo 34 del protocollo n. 1 della Quarta convenzione ACP-CE relative al cumulo con i materiali e le merci sudafricani.

Protocollo 2-art. 1

PROTOCOLLO 2 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) "normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o regolamentare applicabile nel territorio delle Parti contraenti che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo; b) "autorita' richiedente", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo; d) "dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Protocollo 2-art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtu' delle facolta' esercitate a richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Protocollo 2-art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza a richiesta 1. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce a detta autorita' qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale e' correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale. 2. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata comunica a quest'ultima: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. 3. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza: a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che compiano o abbiano compiuto operazioni contrarie alla normativa doganale; b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; c) sulle merci trasportare o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Protocollo 2-art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Protocollo 2-art. 5

ARTICOLO 5 Consegna, Notifica A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per: - consegnare tali documenti o - notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorita' richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorita' richiedente. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Protocollo 2-art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa; e) ragguagli il piu' possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini gia' effettuate. 3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per qust'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo 2-art. 7

ARTICOLO 7 Espletamento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contaente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Protocollo 2-art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

Protocollo 2-art. 9

ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo: a) possa pregiudicare la sovranita' del Sudafrica o di uno stato membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente protocollo, o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere. 3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo 2-art. 10

ARTICOLO 10 Scambio di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari. 2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li puo' fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunita'. 3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale le Parti contraenti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi delle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.

Protocollo 2-art. 11

ARTICOLO 11 Periti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano essere necessari nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.

Protocollo 2-art. 12

ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Protocollo 2-art. 13

ARTICOLO 13 Applicazione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Sudafrica e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalita' di attuazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 2-art. 14

ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica; - non ledono le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario. 2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative, all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'accordo.

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