DECRETO 13 ottobre 2003, n. 305
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile l987, n. 183, concernente: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-l997»;
Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998»;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1995, n. L 157. - Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, recante: «Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20. - La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2002, n. L 19. - La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2002, n. L 324. - L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, così recita: «Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.». - L'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58, così recita: «Art. 2 (Legge comunitaria). - 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'art. 9, comma 2-bis. 4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria"». - L'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995 - 1997», pubblicata nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, così recita: «Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.». - L'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998», pubblicata nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1999, n. 35, così recita: «Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - Testo in vigore dal 27 febbraio 1999. 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.». - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002», è pubblicata nel supplemento ordinario n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante: «Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile l996», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176. - La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (SOLAS 74), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190. - La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292. - La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48. - La legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1974, n. 26. - La legge 10 aprile 1981, n. 159, recante: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a sessione della Conferenza internazionale del lavoro», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1981, n. 116. - La legge 27 maggio 1999, n. 177, recante: «Adesione ai protocolli emendativi delle Convenzioni 1969 e 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione», è pubblicata nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)