LEGGE 24 ottobre 2003, n. 323
Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.820 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL TURKMENISTAN, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA TALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FLNLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in prosieguo denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "la Comunita'", da una parte. E IL TURKMENISTAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e il Turkmenistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e il Turkmenistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e del Turkmenistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale del Turkmenistan, si contribuira' a salvaguardare pace e stabilita' nell'Asia centrale, PRENDENDO ATTO del fatto che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto lo status di neutralita' permanente dichiarato dal Turkmenistan e ha espresso il proprio sostegno al riguardo, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e del Turkmenistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (OSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza OSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento OSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle persone appartenenti a minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nel Turkmenistan nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza OSCE di Bonn, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio del Turkmenistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee, VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nel Turkmenistan, anche nel settore energetico, e l'importanza che al riguardo la Comunita' e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per l'accesso e il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e del Turkmenistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra il Turkmenistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto degli scambi, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare la condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e, in particolare, per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale rappresenta uno dei principali obiettivi del presente accordo, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - sostenere l'indipendenza e la sovranita' del Turkmenistan, - sostenere le iniziative prese dal Turkmenistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato, - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di potenziare le relazioni politiche, - promuovere il commercio, gli investimenti, in particolare nel settore energetico, e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, civile, scientifica, industriale, tecnologica e culturale.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e fondamentali definiti, in particolare, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza OSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati Stati indipendenti) mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e il Turkmenistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico; - rafforzera' i vincoli del Turkmenistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - cordurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione; - impegnera' le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonche' a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 77 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti; - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e del Turkmenistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le riunioni dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e atte esportazioni, comprese le modalita' di riscossione: - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dal Turkmenistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra Le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti; ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accertato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nel Turkmenistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o il Turkmenistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o il Turkmenistan, a seconda dei casi fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa la futura adesione del Turkmenistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, della tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 30 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 10. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e del Turkmenistan. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verra' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e il Turkmenistan.
Accordo - art. 18
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